§ 80.1.102 - D.P.R. 11 luglio 2011, n. 161.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:11/07/2011
Numero:161


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, dopo il terzo comma dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono inseriti i seguenti
Art. 5.      1. L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque»
Art. 8.      1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonchè 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati
Art. 9.      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal [...]


§ 80.1.102 - D.P.R. 11 luglio 2011, n. 161.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato.

(G.U. 30 settembre 2011, n. 228)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

     Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

     Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;

     Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali più spedite ed effettivamente gestibili;

     Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori dello Stato e le oggettive necessità dell'Avvocatura dello Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.

     2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono:

     a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;

     b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;

     c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.

     3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.».

 

     Art. 2.

     1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 16. - 1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza, nonchè da un magistrato di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal rettore di una università statale tra i professori di ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale dello Stato.

     2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato.

     3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 17. - 1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'avvocato generale può disporre con proprio provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata all'articolo 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della relativa materia.

     3. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.».

 

     Art. 3.

     1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, dopo il terzo comma dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti:

     «Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'articolo 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui verterà la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c).

     A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalità di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma.

     Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma.».

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 24 bis. - 1. Nel concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo quanto previsto dall'articolo 25 e procede all'esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.

Art. 24 ter. - 1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente secondo quanto previsto dall'articolo 17, la prima commissione procede alla correzione dell'elaborato secondo le modalità indicate dall'articolo 25.

     2. All'esito della correzione, la commissione procede al riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo comma dell'articolo 24.

     3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica l'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.

     4. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla data di svolgimento delle prove medesime.

     5. All'espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda commissione di cui all'articolo 17.».

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 è sostituito dal seguente:

     «Art. 26. - 1. Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all'articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico.».

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, è sostituito dal seguente:

     «Art. 1. - 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgente ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.».

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».

 

     Art. 8.

     1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonchè 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati.

     2. All'articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono soppresse.

     3. All'articolo 28, secondo comma , del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e «aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato».

     4. All'articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».

 

     Art. 9.

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011  Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 264