§ 38.10.478 - Del.CIPE 5 maggio 2011, n. 45.
Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:05/05/2011
Numero:45

§ 38.10.478 - Del.CIPE 5 maggio 2011, n. 45.

Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010.

(G.U. 7 ottobre 2011, n. 234)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e l'invio, sempre da parte di questo Comitato, di un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto;

     Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

     Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., e visti in particolare:

     l'art. 161, comma 6-bis - aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera rr) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che, per consentire il monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, stabilisce che i pagamenti relativi alla realizzazione di dette opere debbano essere effettuati con le procedure previste dal Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE);

     l'art. 176, comma 3, lettera e), come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera l) del citato decreto legislativo n. 113/2007, che demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CASGO), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);

     Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e visti in particolare:

     l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonchè a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi del menzionato art. 11 della legge n. 3/2003, il CUP;

     l'art. 6, che sanziona, tra l'altro, la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

     Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003), con la quale si è definito e regolamentato il funzionamento del CUP, e visti, in particolare:

     il punto 1.1.7, che istituisce la Struttura di supporto CUP, che deve riferire, con periodicità semestrale, alla Segreteria di questo Comitato sulle attività svolte, facendosi carico anche delle proposte di sviluppo e di aggiornamento del sistema MIP-CUP;

     il punto A.1.1. dell'allegato alla stessa delibera, che definisce il progetto d'investimento pubblico da assoggettare al sistema CUP;

     Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 24/2004), con la quale è stato stabilito che il CUP debba essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

     Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 25 (G.U. n. 24/2004), che al punto 6 dà incarico alla Struttura di supporto CUP, opportunamente rafforzata, di operare, nella fase iniziale del sistema MIP, come «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP;

     Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 151 (G.U. n.14/2007), con la quale questo Comitato dà mandato alla propria Segreteria (oggi Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE) di attivare una fase di sperimentazione del MIP stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato (RGS), con il Ministero delle infrastrutture e con le Amministrazioni che gestiscono i principali sistemi di monitoraggio;

     Visto l'allegato 1 alla suddetta delibera n. 151/2006 che, al punto 2, sostituisce il punto 1.4.1 della citata delibera n. 143/2002, stabilendo quali sono i soggetti cui è attribuita la responsabilità della richiesta del CUP;

     Visti i protocolli d'intesa sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio - DIPE, ai sensi della richiamata delibera n. 151/2006, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, la Provincia di Milano, il Comune di Bologna, ANAS e l'Università di Tor Vergata;

     Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 86 (G.U. n. 293/2007), con la quale questo Comitato, tra l'altro, dispone che, contestualmente alle relazioni semestrali sul sistema MIP-CUP previste dalla citata legge n. 144/1999, RGS e DIPE predispongano relazioni congiunte sulle attività e sui risultati conseguiti ai sensi del sopracitato protocollo;

     Viste le proprie delibere 27 marzo 2008, n. 50 (G.U. n. 186/2008), e 18 dicembre 2008, n. 107 (G.U. n. 61/2009), con le quali questo Comitato ha attivato una fase di sperimentazione - basata, tra l'altro, sul CUP - del monitoraggio finanziario della filiera dei fornitori delle infrastrutture strategiche, previsto dall'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., individuando quale oggetto della sperimentazione una parte della tratta T5 della Metro C di Roma, realizzata dal Consorzio E.R.E.A., e affidando il coordinamento di detta sperimentazione al DIPE, tramite uno o più protocolli d'intesa con i soggetti interessati;

     Visto il protocollo operativo stipulato il 26 giugno 2009 tra il DIPE, il CASGO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consorzio CBI, Roma Metropolitane s.r.l., nella qualità di Soggetto aggiudicatore della Metro C di Roma, e Metro C S.p.A., nella qualità di Contraente generale per la realizzazione di detta opera, protocollo inteso a disciplinare - in conformità ai criteri stabiliti con le menzionate delibere n. 50/2008 e n. 107/2008 - la sperimentazione del monitoraggio finanziario sulla parte della tratta T5 della citata metropolitana per la quale è risultato aggiudicatore il citato Consorzio E.R.E.A.;

     Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 34, che al punto 3.1 stabilisce che la sperimentazione prevista dalle richiamate delibere n. 50/2008 e n. 107/2008 debba concludersi entro dicembre 2010 e formare oggetto di relazioni semestrali, di cui la prima da presentare entro gennaio 2009;

     Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 4 (G.U. n. 215/2010) con la quale questo Comitato - su proposta formulata dal CASGO con nota 1° dicembre 2009, n. 91/CASGO/09 - ha esteso la sperimentazione del monitoraggio finanziario alla «Variante di Cannitello» (caratterizzata dal CUP J94F04000030001), opera inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche e il cui progetto definitivo è stato approvato da questo Comitato con delibera 29 marzo 2006, n. 83 (G.U. n. 290/2006), fissando la scadenza di detta sperimentazione alla medesima data del 31 dicembre prevista dalla citata delibera n. 34/2009;

     Vista la propria delibera 13 maggio 2010, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale n. 216/2010), con la quale, tra l'altro:

     sono state approvate le relazioni sul sistema MIP-CUP relative al primo e al secondo semestre 2009, inclusive dell'informativa sulle attività svolte nei due semestri in questione in ordine alla citata sperimentazione del monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della linea C della Metropolitana di Roma;

     è stata introdotta la possibilità di erogare i finanziamenti deliberati da questo Comitato in più rate, condizionando il versamento delle rate successive alla dimostrazione dell'utilizzo di una quota delle rate precedenti per pagamenti relativi al progetto e prevedendo che la spesa sostenuta sia dimostrata via Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti della Pubblica Amministrazione, o attraverso altri sistemi per gli enti esterni alla Pubblica Amministrazione;

     Viste le relazioni sul sistema MIP-CUP relative al primo e al secondo semestre 2010, predisposte dal DIPE, per l'invio delle stesse al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144/1999, corredate dai seguenti allegati:

     relazioni dei Gruppi di lavoro MIP relative al primo e al secondo semestre 2010, concernenti le attività svolte in coerenza con i protocolli firmati con le sopra menzionate Amministrazioni, per la progettazione del MIP nei settori lavori pubblici, incentivi a unità produttive, ricerca e formazione e le relazioni congiunte R.G.S. - DIPE sulle attività svolte nei due semestri in argomento;

     relazione conclusiva del Gruppo di lavoro, istituito con protocollo operativo 26 giugno 2009, concernente la sperimentazione del monitoraggio finanziario su parte della tratta T5 della Metro C di Roma;

     Considerato che entro il predetto termine del 31 dicembre 2010 non è stato possibile attivare l'estensione della sperimentazione alla «Variante di Cannitello» sia per la ristrettezza dei tempi tecnici - atteso che la delibera di questo Comitato n. 4/2010 è stata pubblicata, come sopra indicato, solo il 14 settembre 2010 - sia in relazione all'entrata in vigore della predetta legge n. 136/2010, che - se non interferisce con lo specifico sistema di monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per le infrastrutture strategiche - delinea però un sistema complessivo degli adempimenti antimafia sì che le Amministrazioni interessate alla predetta sperimentazione hanno ritenuto di attendere che, a seguito delle modifiche già all'epoca prefigurate, si definisse un quadro regolatorio certo del quale tener conto per gli aspetti che rilevano ai fini della sperimentazione stessa, quali, ad esempio, le tipologie di pagamento da effettuare con strumenti diversi dal bonifico e i profili sanzionatori;

     Considerato che, nelle more dell'attivazione dell'estensione del monitoraggio alla «Variante di Cannitello», erano cominciati comunque ad affluire, nella banca dati costituita presso il DIPE, i dati sui flussi finanziari relativi ad alcune imprese coinvolte nella realizzazione della stessa «Variante di Cannitello»;

     Ritenuto necessario confermare la Struttura di supporto CUP, oggi utilizzata anche per la progettazione del sistema MIP, rafforzandola - come previsto dalle citate delibere numeri 25/2004, 86/2007, 20/2008, 34/2009 e 54/2010 - e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle banche dati CUP e del sistema MIP;

     Ritenuto di fare proprie le relazioni semestrali sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici e Codice Unico di Progetto relative al primo e al secondo semestre 2010, presentate dal DIPE a questo Comitato, e di trasmetterle al Parlamento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144/199;

     Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario di questo Comitato;

 

     Prende atto:

 

     1. per quanto concerne le relazioni semestrali sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici e Codice Unico di Progetto relative al primo e al secondo semestre 2010:

     che la banca dati CUP a fine dicembre 2010 registrava circa 870.000 progetti di investimento (a fronte di circa 570.000 di fine 2009, 457.000 di fine 2008 e di 310.000 di fine 2007) e che gli enti accreditati, responsabili della realizzazione dei progetti e quindi della richiesta del CUP, erano oltre 16.300 (erano 15.300 a fine 2009, 14.400 a fine 2008 e 9.500 a fine 2007);

     che la citata legge n. 136/2010 ha avuto effetto trainante per la diffusione del CUP sul territorio nazionale, comportando un rilevantissimo incremento di tutte le attività riferite alle banche dati CUP;

     che, di conseguenza, si sono intensificate le attività di assistenza agli utenti da parte della Struttura di supporto CUP, anche in relazione a incertezze interpretative sulla normativa, sia in particolare sulla menzionata legge n. 136/2010 sia con riferimento ai soggetti tenuti alla richiesta del CUP nel caso, ad esempio, in cui norme locali assegnino a soggetti privati l'incarico di gestire fondi per la concessione di incentivi alle piccole-medie imprese o in presenza di programmi di ricerca realizzati da più soggetti;

     che, per quanto riguarda i mandati informatici con campo CUP compilato, dall'elaborazione dei dati ricevuti da SIOPE risulta che a fine 2010 il flusso informativo comprendeva circa 56.500 mandati (erano circa 28.000 a fine 2009 e circa 16.400 a fine 2008). di cui 43.400 con il campo CUP compilato correttamente (a fronte di 20.700 a fine 2009 e di 10.200 a fine 2008);

     che già a fine giugno 2010, in coerenza con la citata delibera n. 151/2006, è stata sostanzialmente completata la progettazione del MIP per il settore lavori pubblici, e che si sta iniziando la progettazione del MIP per altri settori (ricerca, incentivi, formazione, etc.);

     2. per quanto concerne la relazione conclusiva del gruppo di lavoro sulla sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo a parte della tratta T5 della metro C di Roma:

     che i risultati raggiunti in detta sperimentazione, coordinata dal DIPE, comprendono la messa a punto, anche con il supporto di Consip S.p.A., di Metro C S.p.A. e del Consorzio CBI - che, per conto dell'ABI, cura l'attività bancaria on line per i servizi di corporate banking -, della strumentazione che consente l'acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori in questione e l'individuazione dei criteri operativi necessari al funzionamento del monitoraggio finanziario, definendo un metodo, che è stato assunto - in forma semplificata - anche dalla citata normativa antimafia e antiriciclaggio e che ha comportato:

     la creazione, tramite l'utilizzo della rete del Consorzio CBI, di un focal point dove confluiscono, giornalmente, tutti gli «esiti» dei pagamenti, contrassegnati da apposito CUP ed effettuati con bonifici SEPA on line, e gli estratti dei conti correnti dedicati utilizzati dalle imprese suddette;

     la messa a punto di un applicativo finalizzato a prelevare giornalmente dal suddetto focal point, gli «esiti» e gli estratti conto su citati, a caricarli in una banca dati e a esaminarli, metterli a confronto e «riconciliare» esiti ed estratti conto;

     la definizione dei criteri che le imprese coinvolte devono seguire per consentire l'alimentazione della suddetta banca dati e l'identificazione e il superamento dei relativi problemi;

     che la relazione riporta una valutazione positiva sui risultati conseguiti, presentando anche appositi allegati che descrivono sia l'intera filiera delle imprese interessate alla realizzazione dell'opera sia, a livello di impresa, il dettaglio dei pagamenti ricevuti ed effettuati, e sottolinea come la sperimentazione possa essere completata prevedendo:

     l'avviamento su un più ampio spettro di aziende di una nuova ricognizione, finalizzata a individuare i problemi che possono essere incontrati dalle imprese della filiera e dalle relative banche e delle possibili soluzioni;

     l'individuazione delle modalità di interrogazione della banca dati, da parte dei soggetti abilitati, e l'identificazione degli eventi da segnalare;

     la definizione delle caratteristiche e la realizzazione di un applicativo che consenta l'interrogazione della banca dati e la produzione delle segnalazioni suddette;

     che la relazione si chiude quindi con la proposta di disporre una seconda fase di sperimentazione, continuando a coinvolgere la parte di tratta T5 della Metro C di Roma finora monitorata ed eventualmente affiancando a tale opera un'altra opera in fase di avvio o appena avviata, in modo da poter seguire una più completa filiera di fornitori interessati alla realizzazione di un'opera e completare la verifica della complessità e delle problematiche connesse al monitoraggio, nonchè produrre una stima del costo relativo;

     che la sperimentazione è valsa anche a creare una nuova sensibilità verso il problema della lotta alla criminalità organizzata nelle imprese, spesso anche di ridotte dimensioni, che hanno partecipato alla realizzazione della citata tratta della T5 della Metro C, e a promuovere, tramite l'attività divulgativa effettuata dai soggetti «tecnici» coinvolti (Metro C S.p.A., CBI e CONSIP), l'utilizzo di strumenti più moderni e adeguati alle suddette finalità;

     che le attività svolte e i risultati ottenuti sono stati utilizzati per l'elaborazione del «progetto CAPACI» («Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts»), predisposto, con il supporto di FORMEZ, dal DIPE congiuntamente al Ministero dell'interno e al Consorzio CBI, e proposto dal suddetto Ministero, su input del Coordinatore del CASGO, alla Commissione Europea, nell'ambito della procedura avviata da detta Commissione per selezionare progetti inerenti la sicurezza;

     che detto progetto è stato oggetto di una lusinghiera valutazione da parte della Commissione, che lo ha ammesso a cofinanziamento;

     che l'ulteriore fase di sperimentazione proposta dal gruppo di lavoro potrebbe essere effettuata in sede di attuazione del suddetto progetto «CAPACI».

 

     Delibera:

 

     1. Approvazione delle relazioni relative al primo e al secondo semestre 2010.

 

     1.1 Sono approvate le relazioni presentate a questo Comitato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010, comprensive della relazione conclusiva sulla sperimentazione del monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della linea C della Metropolitana di Roma, realizzata dal Consorzio E.R.E.A.;

     1.2 Le relazioni di cui al punto 1.1 sono trasmesse al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

     2. Misure per lo sviluppo del sistema MIP-CUP.

 

     Sono approvate le integrazioni e le modifiche alle delibere di questo Comitato n. 143/2002 e n. 151/2006 riportate nell'Allegato 1 alla presente delibera, della quale esso costituisce parte integrante.

 

     3. Completamento della sperimentazione del monitoraggio finanziario.

 

     3.1 In relazione agli esiti positivi rappresentati nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro di cui alla precedente «presa d'atto», istituito con il protocollo operativo del 26 giugno 2009, la durata della sperimentazione del monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della linea C della Metropolitana di Roma, realizzata dal Consorzio E.R.E.A., viene prorogata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, al 31 luglio 2011, al fine di non interrompere l'afflusso dei dati, che è proseguito comunque fino alla data odierna, in vista dell'avvio del progetto CAPACI di cui alla precedente «presa d'atto».

     3.2 La suddetta sperimentazione proseguirà in sede di attuazione del progetto CAPACI, con l'obiettivo di mettere a punto alcuni applicativi informatici, tra cui in particolare quelli concernenti un sistema di warning automatico; a tal fine, potrà essere sottoscritto un protocollo integrativo al protocollo del 26 giugno 2009, specificato in premessa, che proroghi la durata della sperimentazione di cui al precedente punto 3.1, attribuisca il coordinamento della sperimentazione stessa al coordinatore del CASGO, rappresentante dell'amministrazione capofila (Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza), individuata quale lead partner del menzionato progetto CAPACI, e introduca le eventuali ulteriori modifiche che assicurino piena coerenza con le indicazioni formulate in sede comunitaria per l'attuazione del citato progetto.

     3.3 Alla predetta sperimentazione saranno affiancate, nell'ambito del citato progetto CAPACI, le attività di monitoraggio relative all'intervento denominato «Variante di Cannitello», di cui alle premesse, nonchè, qualora necessario, ad altro idoneo intervento, da individuare successivamente.

     3.4 La sperimentazione relativa alla «Variante di Cannitello», di cui al precedente punto 3.3, sarà effettuata sulla base delle seguenti direttive:

     la sperimentazione potrà durare sino all'ultimazione dei lavori della Variante e interesserà tutta la filiera dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera a iniziare, per la parte relativa a detta realizzazione, da «Stretto di Messina S.p.A.» e con eccezione eventuale dei soli fornitori non soggetti alla legislazione antimafia;

     la sperimentazione avverrà, nell'ambito del richiamato progetto CAPACI, a carico delle risorse che saranno destinate al finanziamento del predetto progetto, sulla base di criteri analoghi a quelli già definiti per la sperimentazione della suddetta parte della tratta T5 della Metro C di Roma, prevedendo in particolare l'istituzione di «conti correnti dedicati», da utilizzare per tutti gli incassi e i pagamenti relativi alla realizzazione dell'opera, l'obbligo di pagamento solo tramite bonifici SEPA on line e l'obbligo, per i titolari dei suddetti conti dedicati, di richiedere alla propria banca di fornire un servizio di «esito» dei singoli pagamenti e di comunicare gli estratti conto all'Ente che cura il monitoraggio;

     gli l'obblighi di cui al precedente alinea con riferimento alle modalità di pagamento tramite bonifici SEPA on line trovano eccezione esclusivamente nei casi previsti dal succitato protocollo 26 giugno 2009, e negli altri eventuali casi che venissero concordati in relazione a problematiche emerse in fase di attuazione della sperimentazione; in detti casi si dovrà comunque tenere conto di quanto indicato nell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;

     il coordinamento della sperimentazione sarà assicurato dal Coordinatore del CASGO, nella qualifica sopra evidenziata;

     il protocollo, che verrà sottoscritto tra PCM - DIPE, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Società Stretto di Messina S.p.A., Società di progetto Eurolink S.C.p.A. e Consorzio CBI per disciplinare la sperimentazione stessa, attribuirà il compito di seguire detta sperimentazione al gruppo di lavoro incaricato del monitoraggio del più volte menzionato progetto CAPACI, fermo restando che alle riunioni del gruppo potranno essere invitati a partecipare le altre Amministrazioni interessate, eventuali istituzioni bancarie e ulteriori soggetti la cui partecipazione si rilevi opportuna nel corso della sperimentazione;

     il suddetto protocollo definirà anche le sanzioni applicabili nelle ipotesi di inottemperanza agli obblighi previsti per il monitoraggio finanziario dal protocollo stesso tenendo conto, per quanto concerne l'importo delle penali e nei limiti della compatibilità, delle disposizioni di cui all'art. 6 della citata legge n. 136/2010 e prevedendo:

     a) la risoluzione dei contratti e subcontratti e l'applicazione di una penale nell'ipotesi di pagamenti effettuati senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

     b) l'applicazione di una penale pecuniaria per i casi di pagamenti non effettuati su conti correnti dedicati o non effettuati tramite bonifici SEPA on line, fatte salve le eccezioni di cui sopra.

     Le penali di cui alla lettera a) vengono affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore e da questo poste a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale. La parte residua di dette penali e le penali di cui alla lettera b) sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e per far fronte ai costi dell'attività di monitoraggio secondo un programma che il Soggetto aggiudicatore sottoporrà al gruppo di lavoro di cui sopra.

     Il Contraente in bonis informerà il Ministero dell'interno - Direzione investigativa antimafia dell'applicazione delle misure di cui al presente alinea.

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 369

 

 

     Allegato 1

     A. Il punto A.1.1 dell'allegato alla delibera n. 143/2002 è integrato come segue:  "Per i progetti di ricerca e di formazione realizzati da soggetti pubblici deve essere richiesto il CUP anche se finanziati esclusivamente con risorse private."

     B. Il punto 2. dell'allegato 1 della delibera n. 151/2006 è così sostituito:

     "1. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che - a seconda della loro natura, come di seguito specificato - possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.

     Sono quindi soggetti responsabili della richiesta del CUP:

     a. nel caso della realizzazione dei lavori pubblici: le stazioni appaltanti, ad eccezione dei casi di:

     • infrastrutture realizzate con operazioni di finanza di progetto, per cui detta responsabilità spetta ai concessionari;

     • opere realizzate a scomputo senza ricorrere a gare di evidenza pubblica, per le quali detta responsabilità spetta al Comune nel cui territorio si realizzano tali opere;

     b. nel caso della concessione di incentivi a unità produttive: i soggetti pubblici cui spetta la competenza per la concessione delle risorse pubbliche; ove tale funzione risulti delegata ad altri soggetti anche privati, la responsabilità della richiesta del CUP si trasferisce a questi ultimi;

     c. nel caso della concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della concessione delle risorse pubbliche;

     d. nel caso dell'acquisto di beni: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;

     e. nel caso dell'acquisto di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;

     f. nel caso della realizzazione di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici che realizzano il progetto, con le precisazioni di seguito indicate:

     • per i progetti di formazione realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di formazione sia realizzato da strutture private, la natura del progetto rientra in quella di "acquisto di servizi" e il relativo CUP va richiesto dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di "organismi di diritto pubblico"; gli istituti scolastici devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati alla utenza "interna", dovendolo invece richiedere comunque se finanziati anche con fondi comunitari; gli istituti universitari devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea e/o finanziati anche con fondi comunitari o convenzioni stipulate con Enti esterni, pubblici o privati;

     • analogamente, per i progetti di ricerca realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di ricerca sia realizzato da strutture private, la natura del progetto diviene "acquisto di servizi" o "concessione di incentivi" e il relativo CUP va richiesto dal soggetto cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche, come sopra definito; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, per norma, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di "organismi di diritto pubblico";

     g. per l'acquisto di partecipazioni azionarie e per conferimenti di capitale: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di "organismi di diritto pubblico".

     2.  Premesso che l'obbligo, previsto dalla delibera n. 143/2002, di richiedere il CUP per tutti i progetti ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, è esteso a tutti i fondi comunitari e che la normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia, si precisa quanto segue:

     - per i progetti rientranti nell'Obiettivo Cooperazione Territoriale europea, premesso che a ciascun contributo concesso corrisponde un progetto, occorre distinguere due casi a seconda del beneficiario del contributo:

     a. i contributi sono erogati a enti pubblici (Comuni, Comunità montane ecc): il CUP è chiesto dall'Ente;

     b. i contributi sono erogati a soggetti privati: in questo caso i CUP (tanti quanti sono i soggetti privati) vanno richiesti dall'autorità di gestione, se italiana, o, altrimenti, dall'ente pubblico che coordina il programma per la parte italiana;

     - per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più partner, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti "unici e indivisibili", quali quelli realizzati con personale di un partner e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di "programmi" composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura ("concessione di incentivi" o "realizzazione e acquisto di servizi");

     - per quanto riguarda i progetti realizzati da uno o più partner e finanziati esclusivamente dalla Commissione europea, o altri Enti esteri, la richiesta dei CUP rientra nella responsabilità del lead partner italiano o della struttura di coordinamento italiana; nel caso non vi siano lead partner o struttura di coordinamento italiani, la responsabilità ricade sui soggetti che realizzano i progetti, anche se privati."