§ 5.2.68 - L.R. 4 novembre 2011, n. 13.
Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/11/2011
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13)
Art. 2.  (Decorrenza applicazione clausola valutativa)


§ 5.2.68 - L.R. 4 novembre 2011, n. 13. [1]

Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

(B.U. 9 novembre 2011, n. 49)

 

Art. 1. (Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13)

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) è inserito il seguente:

“Art. 16 bis. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.

2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente:

a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall’articolo 7;

b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall’articolo 8;

c) agli interventi per favorire l’accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall’articolo 9.”.

 

     Art. 2. (Decorrenza applicazione clausola valutativa)

1. Gli adempimenti connessi all’attuazione della clausola valutativa, introdotta dall’articolo 1, decorrono dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.