§ 6.3.103 - Regolamento 6 luglio 2011, n. 691.
Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai conti economici ambientali europei


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:06/07/2011
Numero:691


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Moduli
Art. 4.  Studi pilota
Art. 5.  Raccolta dei dati
Art. 6.  Trasmissione alla Commissione (Eurostat)
Art. 7.  Valutazione della qualità
Art. 8.  Deroghe
Art. 9.  Esercizio della delega
Art. 10.  Relazione e revisione
Art. 11.  Comitato
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 6.3.103 - Regolamento 6 luglio 2011, n. 691.

Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai conti economici ambientali europei

(G.U.U.E. 22 luglio 2011, n. L 192)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea enuncia, tra l’altro, che l’Unione "si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.".

 

(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [2], ha confermato che informazioni affidabili sullo stato dell’ambiente, nonché sulle principali tendenze, sulle pressioni e sui fattori che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l’elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione nonché, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica in relazione agli effetti ambientali dell’attività economica.

 

(3) Un approccio scientificamente fondato per la misurazione della scarsità delle risorse sarà, in futuro, decisivo per lo sviluppo sostenibile dell’Unione.

 

(4) La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 [3], fa esplicitamente riferimento alla necessità di statistiche e di conti di elevata qualità in campo ambientale. Inoltre, tra le principali iniziative per il periodo 2008-2012 si precisa che, ove necessario, dovrebbero essere elaborate basi giuridiche per settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non disciplinati da atti giuridici.

 

(5) Nella comunicazione del 20 agosto 2009, intitolata "Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento", la Commissione ha riconosciuto la necessità di integrare gli indicatori esistenti con dati comprendenti aspetti ambientali e sociali in modo da consentire l’elaborazione di politiche maggiormente coerenti e globali. A tal fine, i conti economici ambientali costituiscono uno strumento per monitorare le pressioni esercitate dall’economia sull’ambiente e per individuare come queste potrebbero essere attenuate. I conti economici ambientali illustrano l’interazione tra fattori economici, fattori legati alle famiglie e fattori ambientali e hanno, di conseguenza, una valenza informativa maggiore rispetto ai semplici conti nazionali. Essi costituiscono un’importante fonte di dati per le decisioni in materia ambientale e la Commissione dovrebbe consultarli per la realizzazione di valutazioni d’impatto. Conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e alla volontà di progredire verso un’economia efficiente nell’uso delle risorse e poco inquinante, sanciti dalla strategia Europa 2020 e da numerose importanti iniziative, diventa sempre più imperativo sviluppare un quadro di dati che integri coerentemente le problematiche ambientali con quelle economiche.

 

(6) Il Sistema europeo dei conti (SEC), istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [4] ("SEC 95"), coerente con il Sistema dei conti nazionali (SCN), adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993, costituisce il principale strumento alla base delle statistiche economiche dell’Unione, nonché di molti indicatori economici (compreso il PIL). Il quadro del SEC può essere utilizzato per analizzare e valutare vari aspetti dell’economia (ad esempio la struttura, parti specifiche o l’andamento nel tempo); per alcune particolari esigenze informative, come l’analisi dell’interazione tra ambiente ed economia, la soluzione migliore è tuttavia quella di redigere conti satellite distinti.

 

(7) Nelle sue conclusioni del giugno 2006 il Consiglio europeo ha invitato l’Unione e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. I conti nazionali dovrebbero pertanto essere completati da conti integrati economico-ambientali, suscettibili di fornire dati pienamente coerenti.

 

(8) È molto importante che, non appena il sistema sarà pienamente operativo, i conti economici ambientali europei siano usati in modo attivo e preciso in tutti gli Stati membri e nell’elaborazione di tutte le pertinenti politiche dell’Unione, quale elemento chiave per le valutazioni d’impatto, i piani d’azione, le proposte legislative e gli altri risultati significativi del processo politico.

 

(9) Dati più tempestivi potrebbero essere ottenuti anche con i modelli di "previsione a breve termine" (now-casting) che usano tecniche statistiche simili a quelle impiegate nelle previsioni per elaborare stime affidabili.

 

(10) I conti satellite consentono di ampliare in maniera flessibile la capacità analitica della contabilità nazionale per determinate problematiche di interesse sociale, quali le pressioni sull’ambiente generate dalle attività umane, senza sovraccaricare o stravolgere il sistema centrale. I conti satellite dovrebbero essere resi disponibili al pubblico su base regolare e in forma comprensibile.

 

(11) Il sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA), sviluppato congiuntamente dalle Nazioni Unite, dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dalla Banca mondiale, è un sistema satellite del SCN. Esso riunisce in un quadro comune informazioni economiche e ambientali, al fine di misurare il contributo dato dall’ambiente all’economia e l’impatto dell’economia sull’ambiente. Esso fornisce ai responsabili politici indicatori e statistiche descrittive per monitorare tali interazioni, nonché una base di dati per la pianificazione strategica e per l’analisi delle politiche, nell’intento di individuare strategie di sviluppo più sostenibili.

 

(12) Il SEEA sintetizza e integra quanto più possibile le varie categorie di conti economici ambientali. In generale, tutte queste categorie ampliano gli attuali concetti dell’SCN di costo, formazione di capitale e stock di capitale, integrandoli con dati aggiuntivi in termini fisici in modo tale da comprendervi i costi ambientali e l’impiego di risorse naturali nella produzione, o modificandoli attraverso l’inclusione di tali effetti in termini monetari. Nell’ambito di tale orientamento generale, le numerose categorie esistenti differiscono notevolmente per quanto riguarda la metodologia e le problematiche ambientali trattate.

 

(13) La Commissione ha presentato la sua prima strategia sulla "contabilità verde" nel 1994. Da allora la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri hanno sviluppato e testato metodi contabili, tanto che numerosi Stati membri attualmente forniscono regolarmente le prime serie di conti economici ambientali. I più comuni sono i conti dei flussi fisici relativi alle emissioni atmosferiche (compresi i gas a effetto serra) e ai consumi di materiali e i conti monetari sulle spese per la protezione dell’ambiente e sulle imposte ambientali.

 

(14) Uno degli obiettivi per il periodo di riferimento del programma statistico comunitario 2008-2012 consiste nell’adozione di iniziative per sostituire degli accordi con una legislazione dell’Unione in taluni settori, in cui sono prodotte regolarmente delle statistiche europee che hanno raggiunto una sufficiente maturità.

 

(15) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee [5], definisce un quadro di riferimento per i conti economici ambientali europei. In particolare, esso richiede che le statistiche europee siano conformi ai principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e rapporto costo/efficacia.

 

(16) Poiché le diverse tipologie di conti economici ambientali sono in fase di sviluppo e si trovano in stadi di maturità differenti, è opportuno adottare una struttura modulare che assicuri un’adeguata flessibilità e che consenta, tra l’altro, l’introduzione di moduli aggiuntivi.

 

(17) È opportuno stabilire un programma di studi pilota al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di ottimizzare le metodologie e di preparare il terreno per ulteriori sviluppi.

 

(18) L’introduzione di obblighi supplementari in materia di trasmissione dei dati dovrebbe essere preceduta da una valutazione di fattibilità.

 

(19) Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di concedere deroghe agli Stati membri durante i periodi di transizione nella misura in cui siano necessari notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali.

 

(20) L’Unione dovrebbe favorire l’introduzione di conti economici ambientali nei paesi terzi, in particolare in quelli che condividono risorse ambientali (principalmente idriche) con gli Stati membri.

 

(21) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(22) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine dell’adeguamento dei moduli agli sviluppi ambientali, economici e tecnici, nonché dell’elaborazione di orientamenti metodologici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [6].

 

(24) È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95, fornendo metodologia, regole, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "emissione atmosferica", il flusso fisico di materiali gassosi o di particolato dall’economia nazionale (processi di produzione o di consumo) all’atmosfera (parte del sistema ambientale);

 

2) "imposta ambientale", un’imposta la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un’unità fisica) di qualcosa che produce sull’ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato e che è classificata come imposta nel SEC 95;

 

3) "conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)", le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock materiale all’interno dell’economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l’ambiente.

 

     Art. 3. Moduli

1. I conti economici ambientali da compilare nell’ambito del quadro comune di cui all’articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:

 

a) un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell’allegato I;

 

b) un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell’allegato II;

 

c) un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell’allegato III.

 

2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:

 

a) gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati;

 

b) la copertura dei conti;

 

c) l’elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi;

 

d) il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;

 

e) le tabelle per la trasmissione dei dati;

 

f) la durata massima dei periodi di transizione di cui all’articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.

 

3. Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, allo scopo di:

 

a) fornire orientamenti metodologici; e

 

b) aggiornare gli allegati di cui al paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

 

Nell’esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano considerevoli oneri amministrativi aggiuntivi agli Stati membri o alle unità partecipanti.

 

     Art. 4. Studi pilota

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare la fattibilità dell’introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell’elaborare il programma, la Commissione assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti.

 

2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di raccolta e all’onere amministrativo di risposta. Tali risultati sono presi in considerazione nelle proposte di introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale che la Commissione può includere nella relazione di cui all’articolo 10.

 

     Art. 5. Raccolta dei dati

1. Conformemente agli allegati del presente regolamento, gli Stati membri raccolgono i dati necessari per l’osservazione delle caratteristiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

 

2. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa:

 

a) indagini;

 

b) procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;

 

c) fonti amministrative.

 

3. Gli Stati membri informano la Commissione e forniscono informazioni dettagliate in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.

 

     Art. 6. Trasmissione alla Commissione (Eurostat)

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, entro i termini ivi indicati.

 

2. I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, che deve essere specificato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

 

     Art. 7. Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

 

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

 

3. Con riguardo all’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

 

4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e, entro un mese dalla ricezione dei dati, può chiedere allo Stato membro in questione di trasmettere informazioni aggiuntive concernenti i dati o una serie di dati riveduta, secondo il caso.

 

     Art. 8. Deroghe

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

 

2. Ai fini dell’ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011.

 

     Art. 9. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall' 11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 10. Relazione e revisione

Entro il 31 dicembre 2013 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta, in particolare, la qualità dei dati trasmessi, i relativi metodi di raccolta, l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri e sulle unità partecipanti, nonché la fattibilità e l’efficacia di tali statistiche.

 

Se del caso e tenuto conto dei risultati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la relazione è accompagnata da proposte volte a:

 

- introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell’ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell’ambiente (EPEA); settore dei beni e servizi ambientali (EGSS); conti dell’energia; trasferimenti ambientali (sussidi) e conti della spesa per l’uso e la gestione delle risorse naturali (RUMEA); conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche; conti dei rifiuti; conti delle risorse forestali; conti dei servizi forniti dagli ecosistemi; conti degli stock di materia a livello di intera economia (CSM-IE) e la misurazione di materiali inutilizzati da scavo (compreso il suolo),

 

- migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i relativi metodi di raccolta, migliorandone al contempo la copertura e la comparabilità e riducendo l’onere amministrativo per le imprese e la pubblica amministrazione.

 

     Art. 11. Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2011.

 

[2] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

 

[3] GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

 

[4] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

 

[5] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

 

[6] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

 

ALLEGATO I

 

MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

 

Sezione 1

 

OBIETTIVI

 

I conti delle emissioni atmosferiche registrano e presentano i dati sulle emissioni atmosferiche in forma coerente con il sistema dei conti nazionali. Essi registrano le emissioni in atmosfera delle economie nazionali secondo l’attività economica che le genera, conformemente al SEC 95. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.

 

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle emissioni atmosferiche. Tali dati saranno sviluppati in maniera tale da collegare le emissioni delle attività produttive e delle famiglie alle attività economiche di produzione e di consumo. I dati sulle emissioni dirette trasmessi a norma del presente regolamento saranno combinati con le tavole input-output economiche, le tavole delle risorse e degli impieghi e i dati sui consumi delle famiglie già trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel quadro del SEC 95.

 

Sezione 2

 

COPERTURA

 

I conti delle emissioni atmosferiche hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e sono parimenti basati sul principio della residenza.

 

Conformemente al SEC 95, il concetto di residenza è basato sul seguente principio: una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

 

I conti delle emissioni atmosferiche registrano le emissioni generate dalle attività di tutte le unità residenti, a prescindere dal luogo geografico in cui tali emissioni avvengono effettivamente.

 

I conti delle emissioni atmosferiche registrano i flussi di residui gassosi e di particolato generati dall’economia nazionale e immessi nell’atmosfera. Ai fini del presente regolamento per "atmosfera" si intende un componente del sistema ambientale. La delimitazione di sistema si riferisce alla linea di demarcazione tra l’economia nazionale (in quanto parte del sistema economico) e l’atmosfera (in quanto parte del sistema ambientale). Una volta oltrepassata la delimitazione di sistema, le sostanze emesse sono al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell’uomo ed entrano a far parte dei cicli naturali dei materiali e possono provocare numerosi tipi di impatti ambientali.

 

Sezione 3

 

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

 

Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:

 

Denominazione dell’emissione atmosferica | Simbolo dell’emissione atmosferica | Unità di misura per la trasmissione dei dati |

 

Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa | CO2 | 1000 t (Gg) |

 

Anidride carbonica da biomassa | CO2 da biomassa | 1000 t (Gg) |

 

Protossido di azoto | N2O | t (Mg) |

 

Metano | CH4 | t (Mg) |

 

Perfluorocarburi | PFC | t (Mg) di CO2 equivalente |

 

Idrofluorocarburi | HFC | t (Mg) di CO2 equivalente |

 

Esafluoruro di zolfo | SF6 | t (Mg) di CO2 equivalente |

 

Ossidi di azoto | NOX | t (Mg) di NO2 equivalente |

 

Composti organici volatili non metanici | COVNM | t (Mg) |

 

Monossido di carbonio | CO | t (Mg) |

 

Particolato < 10 μm | PM10 | t (Mg) |

 

Particolato < 2,5 μm | PM2,5 | t (Mg) |

 

Biossido di zolfo | SO2 | t (Mg) |

 

Ammoniaca | NH3 | t (Mg) |

 

Tutti i dati sono trasmessi con un carattere decimale.

 

Sezione 4

 

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

 

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

 

2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

 

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

 

4. Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore.

 

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.

 

6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento.

 

Sezione 5

 

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

 

1. Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre, sono prodotti dati per:

 

- le emissioni atmosferiche delle famiglie,

 

- gli elementi di raccordo, vale a dire la trasmissione di elementi che mettono chiaramente in relazione le differenze tra i conti delle emissioni atmosferiche trasmesse a norma del presente regolamento e i dati dichiarati negli inventari ufficiali nazionali delle emissioni atmosferiche.

 

2. La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:

 

Emissioni atmosferiche per branca di attività — NACE Rev.2 (A*64)

 

Emissioni atmosferiche delle famiglie

 

- Trasporto

 

- Riscaldamento/condizionamento

 

- Altro

 

Elementi di raccordo

 

Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (industria + famiglie)

 

Meno residenti nazionali operanti all’estero

 

– Navi da pesca nazionali operanti all’estero

 

– Trasporti terrestri

 

– Trasporti per vie d’acqua

 

– Trasporti aerei

 

Più non residenti operanti sul territorio

 

+ Trasporti terrestri

 

+ Trasporti per vie d’acqua

 

+ Trasporti aerei

 

(+ o –) Altri adeguamenti e discrepanze statistiche

 

= Totale delle emissioni dell’inquinante X rilevato ai sensi della UNFCCC [1]/CLRTAP [2]

 

Sezione 6

 

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

 

[1] Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

 

[2] Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

 

 

ALLEGATO II

 

MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA

 

Sezione 1

 

OBIETTIVI

 

Le statistiche sulle imposte ambientali registrano e presentano i dati dal punto di vista di chi paga le imposte in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del SEC 95. Esse registrano il gettito delle imposte ambientali delle economie nazionali secondo l’attività economica. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.

 

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per il gettito delle imposte ambientali ripartite per attività economica.

 

Le statistiche sulle imposte ambientali possono utilizzare direttamente le statistiche fiscali e le statistiche sulla finanza pubblica, ma l’utilizzo di dati sulle imposte trasmessi a norma del SEC 95, quando sia possibile, presenta alcuni vantaggi.

 

Le statistiche sulle imposte ambientali si basano sugli importi comprovati da accertamenti e dichiarazioni o sul gettito rettificato tenendo conto del fattore temporale, al fine di garantire la coerenza con il SEC 95 e migliorare la comparabilità internazionale.

 

Il SEC 95 contiene altresì informazioni su quali branche di attività economica e settori corrispondono le imposte. Le informazioni sulle imposte trasmesse a norma del SEC 95 possono essere ricavate dai conti dei settori istituzionali e dalle tavole delle risorse e degli impieghi.

 

Sezione 2

 

COPERTURA

 

Le imposte ambientali hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e consistono in prelievi obbligatori senza contropartita, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell’Unione.

 

Le imposte ambientali rientrano nelle seguenti rubriche del SEC 95:

 

- imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2),

 

- imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5),

 

- imposte in conto capitale (D.91).

 

Sezione 3

 

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

 

Gli Stati membri producono statistiche sulle imposte ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:

 

- imposte sull’energia,

 

- imposte sui trasporti,

 

- imposte sull’inquinamento,

 

- imposte sulle risorse.

 

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

 

Sezione 4

 

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

 

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

 

2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

 

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

 

4. Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore.

 

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.

 

6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento.

 

Sezione 5

 

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

 

Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi dal punto di vista delle unità che corrispondono le imposte.

 

Per i produttori, i dati trasmessi sono disaggregati in base alla classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64 come previsto nel SEC 95).

 

Per i consumatori i dati sono trasmessi per:

 

- famiglie,

 

- non residenti.

 

Qualora non sia possibile imputare l’imposta a uno dei suddetti raggruppamenti di attività, i dati sono trasmessi come non attribuiti.

 

Sezione 6

 

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

 

 

ALLEGATO III

 

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI MATERIA A LIVELLO DI INTERA ECONOMIA (CFM-IE)

 

Sezione 1

 

OBIETTIVI

 

I CFM-IE comprendono tutti i materiali solidi, gassosi e liquidi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa per anno. Analogamente al sistema dei conti nazionali, i CFM-IE perseguono principalmente due finalità. I flussi di materiali dettagliati costituiscono una ricca base di dati empirica per numerosi studi analitici. Essi sono utilizzati anche per compilare vari indicatori dei flussi di materia a livello di intera economia per le economie nazionali.

 

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i CFM-IE.

 

Sezione 2

 

COPERTURA

 

La distinzione tra stock e flussi costituisce un principio basilare di un sistema di flussi di materia. In generale, un flusso è una variabile che misura una quantità su un periodo di tempo, mentre uno stock è una variabile che misura una quantità in un momento determinato. I CFM-IE rispondono a un concetto di flusso. Essi misurano i flussi di input e output di materiali e le variazioni degli stock nell’ambito di un’economia in unità di massa per anno.

 

I CFM-IE sono coerenti con i principi del sistema dei conti nazionali, quale il principio di residenza. Essi registrano i flussi di materia associati alle attività di tutte le unità residenti di un’economia nazionale a prescindere dalla loro ubicazione geografica.

 

Nei CFM-IE vi sono due tipi di flussi di materia che oltrepassano le delimitazioni di sistema che sono pertinenti:

 

1. i flussi di materia tra l’economia nazionale e il suo ambiente naturale. Ciò consiste nell’estrazione di materiali (cioè non lavorati, grezzi o vergini) dall’ambiente naturale e nello scarico di materiali (spesso denominati residui) nell’ambiente naturale;

 

2. i flussi di materia tra l’economia nazionale e l’economia del resto del mondo. Ciò comprende le importazioni e le esportazioni.

 

Tutti i flussi che oltrepassano queste delimitazioni di sistema sono inclusi nei CFM-IE, come pure le aggiunte agli stock creati dall’uomo. Tutti gli altri flussi di materia all’interno dell’economia non sono rappresentati nei CFM-IE. Ciò significa che l’economia nazionale è trattata nel suo insieme nei CFM-IE e che, ad esempio, le forniture di prodotti tra industrie non sono descritte. Analogamente sono esclusi i flussi naturali all’interno dell’ambiente naturale.

 

Sezione 3

 

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

 

Gli Stati membri producono statistiche sulle caratteristiche elencate nella sezione 5 per i CFM-IE ove applicabile.

 

1. L’estrazione interna (EI) comprende la quantità annuale di materiali solidi, liquidi e gassosi (escluse l’aria e l’acqua) estratti dall’ambiente naturale per essere utilizzati quali input nell’economia.

 

2. Le importazioni fisiche e le esportazioni fisiche comprendono tutti i beni importati o esportati in unità di massa. I beni scambiati comprendono i prodotti a qualunque stadio della trasformazione da materia prima a prodotto finito.

 

Sezione 4

 

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

 

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

 

2. Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

 

3. Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

 

4. Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore.

 

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.

 

6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento.

 

Sezione 5

 

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

 

Sono prodotti dati, espressi in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.

 

Tabella A — Estrazione interna (EI)

 

1 Biomassa

 

1.1. Colture (escluse le colture foraggere)

 

1.1.1. Cereali

 

1.1.2. Radici, tuberi

 

1.1.3. Colture da zucchero

 

1.1.4. Legumi

 

1.1.5. Frutta a guscio

 

1.1.6. Colture oleose

 

1.1.7. Ortaggi

 

1.1.8. Frutta

 

1.1.9. Fibre

 

1.1.10. Altre colture n.c.a.

 

1.2. Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli

 

1.2.1. Residui delle colture (utilizzati)

 

1.2.1.1. Paglia

 

1.2.1.2. Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)

 

1.2.2. Colture foraggere e biomassa dei pascoli

 

1.2.2.1. Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

 

1.2.2.2. Biomassa dei pascoli

 

1.3. Legno (inoltre, registrazione facoltativa dell’accrescimento netto degli stock di legname)

 

1.3.1. Legname (legname da lavoro)

 

1.3.2. Legna da ardere e altro legname

 

1.4. Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta

 

1.4.1. Pescato non da allevamento

 

1.4.2. Altra fauna e flora acquatica

 

1.4.3. Caccia e raccolta

 

2. Minerali metalliferi (minerali grezzi)

 

2.1. Ferro

 

2.2. Metalli non ferrosi

 

2.2.1. Rame (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)

 

2.2.2. Nickel (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)

 

2.2.3. Piombo (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)

 

2.2.4. Zinco (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)

 

2.2.5. Stagno (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)

 

2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

 

2.2.7. Bauxite e altro alluminio

 

2.2.8. Uranio e torio

 

2.2.9. Altri n.c.a.

 

3. Minerali non metalliferi

 

3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

 

3.2. Gesso e dolomite

 

3.3. Ardesia

 

3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti

 

3.5. Sale

 

3.6. Calcare e pietra di gesso

 

3.7. Argille e caolino

 

3.8. Sabbia e ghiaia

 

3.9. Altri n.c.a.

 

3.10. Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)

 

4. Materiali e vettori energetici fossili

 

4.1. Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi

 

4.1.1. Lignite

 

4.1.2. Antracite

 

4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose

 

4.1.4. Torba

 

4.2. Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi

 

4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)

 

4.2.2. Gas naturale

 

Tabelle B (Importazioni — Scambi totali), C (Importazioni — Scambi extra-UE), D (Esportazioni — Scambi totali), E (Esportazioni — Scambi extra-UE)

 

1. Biomassa e prodotti da biomassa

 

1.1. Prodotti delle colture, grezzi e trasformati

 

1.1.1. Cereali, grezzi e trasformati

 

1.1.2. Radici e tuberi, grezzi e trasformati

 

1.1.3. Colture zuccherine, grezze e trasformate

 

1.1.4. Legumi, grezzi e trasformati

 

1.1.5. Frutta a guscio, grezza e trasformata

 

1.1.6. Colture oleose, grezze e trasformate

 

1.1.7. Ortaggi, grezzi e trasformati

 

1.1.8. Frutta, grezza e trasformata

 

1.1.9. Fibre, grezze e trasformate

 

1.1.10. Altri prodotti delle colture n.c.a., grezzi e trasformati

 

1.2. Residui delle colture e colture foraggere

 

1.2.1. Residui delle colture (utilizzati), grezzi e trasformati

 

1.2.1.1. Paglia

 

1.2.1.2. Altri residui delle colture

 

1.2.2. Colture foraggere

 

1.2.2.1. Colture foraggere

 

1.3. Legno e prodotti in legno

 

1.3.1. Legname, grezzo e trasformato

 

1.3.2. Legna da ardere e altro legname, grezzi e trasformati

 

1.4. Pesce e altra fauna e flora acquatica, grezzi e trasformati

 

1.4.1. Pesce

 

1.4.2. Altra fauna e flora acquatica

 

1.5. Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4 e prodotti animali

 

1.5.1. Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4

 

1.5.2. Carni e preparazioni a base di carne

 

1.5.3. Prodotti lattiero-caseari, uova di uccelli e miele

 

1.5.4. Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio, ecc.)

 

1.6. Prodotti derivati principalmente da biomasse

 

2. Minerali metalliferi e concentrati, grezzi e trasformati

 

2.1. Minerali di ferro e concentrati, ferro e acciaio, grezzi e trasformati

 

2.2. Minerali di metallo non ferrosi e concentrati, grezzi e trasformati

 

2.2.1. Rame

 

2.2.2. Nickel

 

2.2.3. Piombo

 

2.2.4. Zinco

 

2.2.5. Stagno

 

2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

 

2.2.7. Bauxite e altro alluminio

 

2.2.8. Uranio e torio

 

2.2.9. Altri n.c.a.

 

2.3. Prodotti principalmente da metalli

 

3. Minerali non metallici, grezzi e trasformati

 

3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto e altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

 

3.2. Gesso e dolomite

 

3.3. Ardesia

 

3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti

 

3.5. Sale

 

3.6. Calcare e pietra da gesso

 

3.7. Argille e caolino

 

3.8. Sabbia e ghiaia

 

3.9. Altri n.c.a.

 

3.10. Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)

 

3.11. Prodotti derivati principalmente da minerali non metallici

 

4. Materiali e vettori energetici fossili, grezzi e trasformati

 

4.1. Carbone e altri prodotti energetici solidi, grezzi e trasformati

 

4.1.1. Lignite

 

4.1.2. Antracite

 

4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose

 

4.1.4. Torba

 

4.2. Prodotti energetici liquidi e gassosi, grezzi e trasformati

 

4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi da gas naturale (LGN)

 

4.2.2. Gas naturale

 

4.3. Prodotti derivati principalmente da prodotti energetici fossili

 

5. Altri prodotti

 

6. Rifiuti importati (tabelle B e C)/esportati (tabelle D ed E) per trattamento e smaltimento definitivo

 

Nelle tabelle B e D sono inclusi i seguenti adeguamenti per il principio della residenza:

 

Rifornimenti di carburante all’estero da parte di unità residenti (aggiunta alla tabella B sulle importazioni) e rifornimenti di carburante sul territorio nazionale da parte di unità non residenti (aggiunta alla tabella D sulle esportazioni)

 

1 Carburante per trasporti terrestri

 

2 Carburante per trasporti per vie d’acqua

 

3 Carburante per trasporti aerei

 

Sezione 6

 

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.