§ 9.4.61 - Decisione 15 maggio 2006, n. 389.
Decisione n. 2006/389/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 e all’articolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:15/05/2006
Numero:389


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.61 - Decisione 15 maggio 2006, n. 389.

Decisione n. 2006/389/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(G.U.U.E. 3 giugno 2006, n. L 150).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l’articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva n. 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

      (2) Con lettere datate 3 agosto 2004 e 16 dicembre 2004, la Repubblica di Lituania (di seguito «Lituania») ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura di deroga alle disposizioni della direttiva n. 77/388/CEE che disciplinano la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

      (3) A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva n. 77/388/CEE, la Commissione ha informato, con lettera datata 7 giugno 2005, gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera datata 14 giugno 2005, la Commissione ha notificato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per valutare la richiesta.

      (4) A norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE, ai fini dell'IVA la base imponibile di una cessione o prestazione è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato per l'operazione. L’articolo 28 sexies, paragrafo 1, della stessa direttiva disciplina la base imponibile degli acquisti intracomunitari in riferimento all’articolo 11, parte A.

      (5) La misura che necessita della concessione di una deroga mira a contrastare le perdite di gettito dovute alla manipolazione della base imponibile delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari soggetti ad IVA laddove una delle parti non ha diritto all'intera deduzione.

      (6) La misura dovrebbe essere mirata e quindi essere applicata soltanto in caso di frode o evasione dell’IVA e soltanto quando sono soddisfatte alcune condizioni. La misura è pertanto commisurata all’obiettivo perseguito.

      (7) Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri per contrastare la frode o l’evasione fiscale e sono risultate efficaci.

      (8) Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE volte a contrastare la frode dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano nella proposta di direttiva del 16 marzo 2005 presentata dalla Commissione che razionalizza alcune delle deroghe concesse a norma di tale articolo. Occorre pertanto che il periodo d’applicazione della presente deroga giunga a termine all’entrata in vigore di tale direttiva.

      (9) La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28 sexies della direttiva n. 77/388/CEE, la Lituania è autorizzata a disporre che la base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi o di un acquisto intracomunitario di beni sia pari al valore normale, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, nei due seguenti casi:

     a) se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cessionario o committente, o, nel caso di un acquisto intracomunitario, l’acquirente, non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva n. 77/388/CEE;

     b) se il corrispettivo è notevolmente superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva n. 77/388/CEE.

     La misura può essere utilizzata soltanto allo scopo di impedire la frode o l’evasione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dalla normativa nazionale. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

 

          Art. 2.

     L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE per contrastare la frode o l’evasione dell’IVA attraverso la determinazione del valore delle operazioni tra parti collegate, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

 

          Art. 3.

     La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.