§ 9.4.58 - Decisione 27 febbraio 2006, n. 181.
Decisione n. 2006/181/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:27/02/2006
Numero:181


Sommario
Art. 1.      In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad utilizzare il valore normale delle operazioni, quale [...]
Art. 2.      L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore della direttiva che razionalizza le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27 della direttiva n. [...]
Art. 3.      Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.


§ 9.4.58 - Decisione 27 febbraio 2006, n. 181.

Decisione n. 2006/181/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(G.U.U.E. 7 marzo 2006, n. L 65).

 

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l’articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 4 ottobre 2004, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE.

     (2) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva n. 77/388/CEE, con lettera del 1° dicembre 2004 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta del Regno dei Paesi Bassi e ha comunicato a quest’ultimo, con lettera del 2 dicembre 2004, di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

     (3) La deroga mira ad impedire l’elusione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attraverso la sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi tra parti collegate, il destinatario delle quali non è autorizzato a dedurre l’IVA, o lo è soltanto in parte. Essa è intesa a contrastare pratiche abusive in materia di cessione di beni d’investimento e prestazioni di servizi relativi a tale tipo di beni, come ad esempio la concessione in uso o la locazione o qualsiasi altro accordo attraverso il quale i beni vengono messi a disposizione del destinatario. Dato che esiste una relazione tra le parti, il corrispettivo viene spesso fissato a un prezzo inferiore al valore normale, con ingenti perdite di gettito IVA.

     (4) La misura particolare dovrebbe essere applicata soltanto quando l’amministrazione sia in grado di stabilire che l’esistenza di una relazione tra le parti ha influito sulla base imponibile determinata conformemente all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE. In ogni caso, questa conclusione deve essere basata su fatti comprovati e non su presunzioni.

     (5) È pertanto opportuno e adeguato consentire al Regno dei Paesi Bassi di considerare il valore normale di tali cessioni o prestazioni come base imponibile.

     (6) Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE volte a combattere l’elusione dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano in una proposta di direttiva che razionalizza alcune deroghe concesse a norma di tale articolo. Occorre pertanto limitare il periodo d’applicazione della presente deroga fino all’entrata in vigore di tale direttiva.

     (7) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad utilizzare il valore normale delle operazioni, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE, come base imponibile per la cessione di beni d’investimento o qualsiasi altra prestazione di servizi attraverso le quali il bene d’investimento viene messo a disposizione del destinatario, quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     1) il destinatario non ha totalmente o parzialmente diritto a detrazione;

     2) il fornitore o prestatore e il destinatario sono persone collegate direttamente o indirettamente conformemente alla legislazione nazionale;

     3) dall’esame del caso emergono alcuni elementi che permettono di concludere che la relazione tra le parti collegate ha influito sulla base imponibile determinata in conformità dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE.

     Ai fini del presente articolo, per beni d’investimento si intendono i beni definiti dal Regno dei Paesi Bassi in conformità delle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva n. 77/388/CEE e, qualora non rientrino in tale definizione, i servizi di valore elevato che possono essere ammortizzati.

 

     Art. 2.

     L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore della direttiva che razionalizza le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE volte a combattere l’elusione dell’IVA in relazione alla base imponibile, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

 

     Art. 3.

     Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.