§ 9.4.51 - Regolamento 17 ottobre 2005, n. 1777.
Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:17/10/2005
Numero:1777


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Articolo 11 del presente regolamento  
Articolo 19 del presente regolamento  


§ 9.4.51 - Regolamento 17 ottobre 2005, n. 1777. [1]

Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(G.U.U.E. 29 ottobre 2005, n. L 288).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (di seguito «direttiva 77/388/CEE»), in particolare l’articolo 29 bis,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 77/388/CEE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri. L’adozione di disposizioni comuni di applicazione della direttiva 77/388/CEE dovrebbe garantire un’applicazione del sistema di imposta sul valore aggiunto più conforme all’obiettivo del mercato interno qualora si verifichino, o rischino di verificarsi, divergenze nell’applicazione incompatibili con il corretto funzionamento di detto mercato. Queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non compromettono la validità della legislazione e dell’interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.

      (2) Per realizzare lo scopo fondamentale di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema di imposta sul valore aggiunto è necessario stabilire disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo di cessione o prestazione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5, terzo comma, del trattato. Dato che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, l’uniformità dell’applicazione è garantita al meglio mediante un regolamento.

      (3) Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio della Comunità solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e vanno applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.

      (4) L’ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE), costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85. È opportuno, pertanto, stabilire che anche tali GEIE siano soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.

      (5) La vendita di un’opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l’opzione si riferisce.

      (6) È opportuno, da un lato, stabilire che un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente costituisce prestazione di servizi e, dall’altro, stabilire al riguardo il luogo di prestazione.

      (7) Quando varie prestazioni effettuate nell’ambito dell’organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, occorre anche determinare le disposizioni applicabili riguardo al luogo di prestazione.

      (8) Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, taluni servizi di intermediazione, la locazione di mezzi di trasporto e taluni servizi elettronici implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi terzi. Occorre definire chiaramente il luogo di prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto. L’enumerazione dei servizi elettronici o altri non è esaustiva né definitiva.

      (9) In talune circostanze specifiche la commissione per l’uso di una carta di credito o di debito pagata in relazione a un’operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di quest’ultima.

      (10) Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale, dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.

      (11) I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.

      (12) I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni per le operazioni all’esportazione.

      (13) Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all’esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.

      (14) Ai fini dell’esercizio del diritto a deduzione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.

      (15) Occorre precisare i pesi per l’oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell’oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d’oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

      (16) Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi elettronici a soggetti non passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero in particolare essere enunciate inequivocabilmente.

      (17) In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di tassare l’acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento d’imposta sul valore aggiunto dell’operazione negli altri Stati membri.

      (18) È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni una volta che il prestatore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce disposizioni di applicazione degli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis e 28 ter della direttiva 77/388/CEE e del relativo allegato L.

 

CAPO II

SOGGETTI PASSIVI E OPERAZIONI IMPONIBILI

 

SEZIONE 1

(Articolo 4 della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 2.

     Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

 

SEZIONE 2

(Articolo 6 della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 3.

     1. La vendita di un’opzione relativa all’ambito d’applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della direttiva 77/388/CEE è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

     2. Se il soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, tale operazione è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

 

CAPO III

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

 

SEZIONE 1

(Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 4.

     Qualora costituiscano un servizio unico, i servizi forniti nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

 

SEZIONE 2

(Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 5.

     Ad eccezione dei casi in cui i beni montati diventano parte di beni immobili, il luogo di prestazione dei servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è stabilito a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 28 ter, parte F, della direttiva 77/388/CEE.

 

          Art. 6.

     I servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva n. 77/388/CEE.

 

          Art. 7.

     Qualora un organismo stabilito in un paese terzo effettui la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Comunità, tale operazione rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, della direttiva n. 77/388/CEE.

 

          Art. 8.

     Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi a titolo della direttiva n. 79/1072/CEE rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, della direttiva n. 77/388/CEE.

 

          Art. 9.

     Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino, della direttiva n. 77/388/CEE comprendono le prestazioni di servizi effettuate sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario della prestazione intermediata sia da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore della prestazione intermediata.

 

          Art. 10.

     Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino, della direttiva n. 77/388/CEE i rimorchi e i semirimorchi nonché i vagoni ferroviari sono mezzi di trasporto.

 

          Art. 11.

     1. I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, e all’allegato L della direttiva 77/388/CEE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire.

     2. In particolare, sono disciplinati dal paragrafo 1 i servizi seguenti, se forniti attraverso Internet o una rete elettronica:

     a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

     b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

     c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

     d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer;

     e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

     f) i servizi elencati nell’allegato I.

 

          Art. 12.

     In particolare, le seguenti operazioni non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della direttiva n. 77/388/CEE:

     1) i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della direttiva n. 77/388/CEE;

     2) i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva n. 77/388/CEE;

     3) la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti:

     a) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;

     b) i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;

     c) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;

     d) i CD e le audiocassette;

     e) le videocassette e i DVD;

     f) i giochi su CD-ROM;

     g) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

     h) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;

     i) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

     j) i servizi di conservazione dei dati off line;

     k) i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione;

     l) i servizi di helpdesk telefonico;

     m) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;

     n) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

     o) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;

     p) l’accesso a Internet e al World Wide Web;

     q) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

 

CAPO IV

BASE IMPONIBILE

(Articolo 11 della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 13.

     Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l’accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un’altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi, a norma dell’articolo 11 della direttiva 77/388/CEE.

 

CAPO V

ESENZIONI

 

SEZIONE 1

(Articolo 13 della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 14.

     I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 77/388/CEE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.

 

          Art. 15.

     L’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 4, della direttiva 77/388/CEE non si applica ai «noble» di platino.

 

SEZIONE 2

(Articolo 15 della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 16.

     I mezzi di trasporto ad uso privato di cui all’articolo 15, punto 2, primo comma, della direttiva 77/388/CEE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta direttiva e associazioni.

 

          Art. 17.

     Per determinare se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’articolo 15, punto 2, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 77/388/CEE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

 

CAPO VI

DEDUZIONI

(Articolo 18 della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 18.

     Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l’espletamento delle formalità doganali, il termine «documento» figurante nell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta una verifica dell’esercizio del diritto a deduzione.

 

CAPO VII

REGIMI PARTICOLARI

(Articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 19.

     1. L’espressione «peso accettato dal mercato dell’oro» di cui all’articolo 26 ter, parte A, primo comma, punto i), della direttiva 77/388/CEE copre almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell’allegato II del presente regolamento.

     2. Al fine di compilare l’elenco di cui all’articolo 26 ter, parte A, terzo comma, della direttiva 77/388/CEE, i termini «prezzo» e «valore sul mercato libero» figuranti nel primo comma, punto ii), quarto trattino, di detto punto corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1° aprile di ogni anno. Se il 1° aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.

 

          Art. 20.

     1. Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che usa il regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della direttiva 77/388/CEE soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 4, lo Stato membro di identificazione esclude tale soggetto passivo non stabilito dal regime particolare. In tali casi il soggetto passivo non stabilito può essere successivamente escluso dal beneficio del regime particolare in qualsiasi momento del trimestre.

     Per quanto riguarda i servizi elettronici effettuati prima dell’esclusione ma durante il trimestre dell’anno civile in cui si verifica l’esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l’intero trimestre, una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE. L’obbligo di presentare tale dichiarazione non incide sull’eventuale obbligo di registrazione in uno Stato membro in base alle normali regole.

     2. Lo Stato membro di identificazione, che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione presentata a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE, rimborsa l’importo eccedente direttamente al soggetto passivo in questione.

     Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione, che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione dell’adeguamento effettuato.

     3. Qualsiasi periodo fiscale (trimestre) di cui all’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE è un periodo fiscale indipendente.

     Una volta presentata una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può essere effettuata soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante un adeguamento di una dichiarazione successiva. Gli importi dell’imposta sul valore aggiunto versati a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 7, della direttiva 77/388/CEE si riferiscono specificatamente a tale dichiarazione.

     Qualsiasi modifica successiva degli importi pagati può essere effettuata soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere attribuita ad un’altra dichiarazione, né adeguata in una dichiarazione successiva.

     4. Gli importi che figurano nelle dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto presentate nel quadro del regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della direttiva 77/388/CEE non sono arrotondati all’unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l’importo esatto dell’imposta sul valore aggiunto.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(Articoli 28 bis e 28 ter della direttiva 77/388/CEE)

 

          Art. 21.

     Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 28 bis della direttiva 77/388/CEE esercita la propria facoltà impositiva indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

     L’eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell’imposta da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato conformemente alle sue disposizioni nazionali.

 

          Art. 22.

     Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, della direttiva n. 77/388/CEE è superato, l’articolo 28 ter, parte B, di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l’anno civile in corso sia superato, a condizione che il cedente:

     a) non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 3, della suddetta direttiva; e

     b) non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile precedente.

     L’articolo 28 ter, parte B, della direttiva n. 77/388/CEE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:

     a) la cessione che ha determinato per l’anno civile in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;

     b) tutte le successive cessioni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;

     c) le cessioni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006.

     L’articolo 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO I

     Articolo 11 del presente regolamento

 

     1. Punto 1 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

     a) Hosting di siti web e di pagine web

     b) Manutenzione automatica di programmi, remota e on line

     c) Amministrazione remota di sistemi

     d) Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente

     e) Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

 

     2. Punto 2 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

     a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti

     b) Bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari

     c) Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti

     d) Installazione automatica on line di filtri per i siti web

     e) Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)

 

     3. Punto 3 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

     a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica

     b) Accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi

     c) Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche

     d) Abbonamento a giornali o riviste on line

     e) Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web

     f) Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line

     g) Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo

     h) Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web

     i) Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

 

     4. Punto 4 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

     a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari

     b) Accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni

     c) Accesso o scaricamento di film

     d) Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari

     e) Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

 

     5. Punto 5 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE

     a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente

     b) Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

 

 

ALLEGATO II

     Articolo 19 del presente regolamento

 

Unità

Pesi negoziati

kg

12,5/1

grammo

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

oncia (1 oncia = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

tael (1 tael = 1,193 once) (1)

10/5/1

tola (10 tola = 3,75 once) (2)

10

 

(1) Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.

(2) Tola = unità di peso tradizionale indiana per l’oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.

 


[1] Abrogato dall'art. 64 del Regolamento (UE) n. 282/2011.