§ 9.4.38 – Decisione 20 marzo 2000, n. 256.
Decisione n. 2000/256/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:20/03/2000
Numero:256


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva IVA, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.


§ 9.4.38 – Decisione 20 marzo 2000, n. 256.

Decisione n. 2000/256/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.C.E. 30 marzo 2000, n. L 79).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in seguito denominata: "sesta direttiva IVA"), in particolare l'articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 1° settembre 1999, il governo del Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA, l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva.

     (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

     (3) A norma del citato articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno dei Paesi Bassi con lettera del 28 ottobre 1999.

     (4) L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva IVA prevede, in linea di massima, che la base imponibile per le forniture di beni e le prestazioni di servizi dev'essere formata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o a versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.

     (5) In deroga a tali disposizioni il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione a includere, nella base imponibile delle operazioni relative alla trasformazione di oro da investimento, il valore della materia prima fornita dall'acquirente del servizio e che è stata utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito.

     (6) Questa deroga, volta ad evitare l'uso indebito dell'esenzione concessa all'oro da investimento, si prefigge di evitare talune frodi od evasioni fiscali e risponde pertanto ai requisiti di cui all'articolo 27 della sesta direttiva IVA.

     (7) Tali frodi od evasioni fiscali consistono principalmente nell'acquisto di oro da investimento esente dall'IVA che, in seguito, viene trasformato in gioielli o altri beni non gravati dall'IVA sul valore dell'oro da investimento compreso nell'operazione in corso.

     (8) La deroga è concessa fino al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare l'opportunità della misura di deroga tenendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE.

     (9) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva IVA, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o servizi destinati alle operazioni relative alla trasformazione di oro da investimento esente, il valore dell'oro contenuto nel prodotto finito, corrispondente al valore di mercato corrente dell'oro da investimento.

 

     Art. 2. [1]

     L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

 

     Art. 3.

     Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2005/257/CE.