§ 9.4.35 – Decisione 13 dicembre 2004, n. 866.
Decisione n. 2004/866/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:13/12/2004
Numero:866


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.35 – Decisione 13 dicembre 2004, n. 866.

Decisione n. 2004/866/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.U.E. 18 dicembre 2004, n. L 371).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 12 dicembre 2003, le autorità austriache hanno chiesto di essere autorizzate ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE.

     (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 26 marzo 2004.

     (3) La misura di deroga mira ad escludere totalmente dal diritto a deduzione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % della loro utilizzazione complessiva. Tale misura di deroga è giustificata dalla necessità di semplificare la riscossione dell'IVA.

     (4) È opportuno limitare la validità della presente autorizzazione al 31 dicembre 2009. Questo termine massimo permette di valutare l'opportunità di mantenere la misura di deroga alla luce dell'esperienza che l'Austria avrà accumulato nel corso di tale periodo.

     (5) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica d'Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione l'IVA sulle spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % della loro utilizzazione complessiva.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica sino al 31 dicembre 2009.

 

          Art. 3.

     La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.