§ 9.4.34 – Decisione 7 dicembre 2004, n. 856.
Decisione n. 2004/856/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:07/12/2004
Numero:856


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 9.4.34 – Decisione 7 dicembre 2004, n. 856.

Decisione n. 2004/856/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.U.E. 16 dicembre 2004, n. L 369).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione 2000/746/CE il Consiglio ha autorizzato la Repubblica francese, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, ad includere, nella base imponibile delle forniture di beni o di servizi, il valore dell'oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui l’acquisto dell'oro da parte del destinatario sia avvenuto in esenzione d’imposta ai sensi dell'articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE.

     (2) Scopo della deroga era di evitare abusi dell'esenzione dell'oro da investimento e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.

     (3) Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 6 luglio 2004, il governo francese ha chiesto la proroga della decisione 2000/746/CE, che scade il 31 dicembre 2004.

     (4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 agosto 2004, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta della Repubblica francese e ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

     (5) Secondo le autorità francesi, la deroga autorizzata con la decisione 2000/746/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.

     (6) Le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

     (7) È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2000/746/CE fino all'entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l'evasione fiscale in materia di IVA connessa all'esenzione dell'oro da investimento, o fino al 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.

     (8) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 della decisione 2000/746/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.».

 

          Art. 2.

     La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.