§ 9.4.30 – Decisione 7 dicembre 2004, n. 853.
Decisione n. 2004/853/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:07/12/2004
Numero:853


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.30 – Decisione 7 dicembre 2004, n. 853.

Decisione n. 2004/853/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.U.E. 16 dicembre 2004, n. L 369).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

     (2) In una richiesta presentata alla Commissione e registrata dal Segretariato generale della Commissione il 24 marzo 2004, il governo francese e il governo italiano hanno chiesto l’autorizzazione per una deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE.

     (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 1° giugno 2004, della richiesta del governo francese e del governo italiano e ha comunicato alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana, con lettera del 3 giugno 2004, che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

     (4) Tra la Francia e l’Italia sono stati costruiti due tunnel: il tunnel del Monte Bianco e quello del Fréjus. Il confine tra i due Stati corre all’interno dei tunnel, ma non sarebbe pratico organizzare la riscossione del pedaggio all’interno di questi ultimi. L’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 77/388/CEE stipula che «… si considera “territorio di uno Stato membro” l'interno del paese…». Pertanto, in base alle norme in vigore, l’importo imponibile del pedaggio dovrebbe essere proporzionale alla lunghezza del tratto di tunnel appartenente a ciascuno Stato. Poiché sarebbe costoso e rallenterebbe il transito pagare un pedaggio all’ingresso e un altro all’uscita del tunnel per consentire a ciascuno Stato membro di riscuotere la quota che gli spetta, l’intero ammontare del pedaggio è riscosso all’ingresso del tunnel. Ogni transito per il tunnel dovrebbe essere fatturato per due pedaggi e a due diverse aliquote IVA: una per il territorio francese e l’altra per il territorio italiano. Inoltre, l’importo imponibile e l’IVA dovrebbero poi essere suddivisi tra i due Stati membri. In tal modo l’IVA costituisce un ulteriore fattore di complicazione all’interno di un meccanismo già complesso di compensazione finanziaria dovuto alla ripartizione dei costi di gestione dei tunnel.

     (5) Scopo della richiesta presentata da Francia e Italia è di ottenere l’autorizzazione ad applicare una deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE ai tunnel del Monte Bianco e del Fréjus.

     (6) I due Stati desiderano che, per entrambi i tunnel, si consideri l’intera lunghezza di un senso della carreggiata del tunnel come territorio dello Stato nel quale ha inizio il transito attraverso il tunnel in quella direzione. Così l’ufficio/ente di gestione francese applicherà l’IVA francese al pedaggio intero di tutti i transiti che iniziano nella parte francese. Lo stesso meccanismo sarà applicato dall’ufficio/ ente di gestione italiano ai transiti che iniziano nella parte italiana.

     (7) La deroga in questione ha effetto solo per quanto riguarda la riscossione del pedaggio ed è intesa a semplificare le modalità di calcolo e di contabilizzazione dell’IVA. Essa non ha alcuna incidenza sui territori dell’Italia e della Francia ai fini dell’IVA su qualsiasi altro prodotto.

     (8) La misura in questione è destinata a risolvere i problemi sopra esposti attraverso una semplificazione delle disposizioni di pagamento dell’imposta ed è essenzialmente di carattere tecnico. Essa non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

     (9) Poiché la materia oggetto della richiesta riguarda la definizione del territorio ai fini dell’IVA, alla quale non dovrebbero essere apportate modifiche, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo indeterminato,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Francia e l’Italia sono autorizzate a considerare l’intera lunghezza di un senso della carreggiata all’interno dei tunnel del Monte Bianco e del Fréjus come parte del territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione.

 

          Art. 2.

     L’articolo 1 si applica unicamente ai pedaggi dei due tunnel.

 

          Art. 3.

     La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.