§ 9.4.29 – Decisione 19 novembre 2004, n. 817.
Decisione n. 2004/817/CE del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:19/11/2004
Numero:817


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.29 – Decisione 19 novembre 2004, n. 817.

Decisione n. 2004/817/CE del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.U.E. 2 dicembre 2004, n. L 357).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con lettera registrata il 22 marzo 2004 presso il Segretariato generale della Commissione, le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una deroga concessa loro dall'articolo 1 della decisione 2000/186/CE del Consiglio.

     (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 6 agosto 2004.

     (3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura è una deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale modificato dall'articolo 28 septies di detta direttiva, ed è giustificata dalla necessità di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA. Essa non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

     (4) L’autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2004, benché gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non siano mutati e sussistano tuttora.

     (5) Nella recente sentenza del 29 aprile 2004 (causa C-17/01) la Corte ha statuito che la verifica del procedimento che ha portato all’adozione della decisione 2000/186/CE non ha fatto emergere alcuna irregolarità tale da inficiare la validità di tale decisione. La Germania dovrebbe quindi essere autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione della misura di semplificazione.

     (6) La deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2009.

 

          Art. 3.

     La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.