§ 9.4.28 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 76.
Direttiva n. 2004/76/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:29/04/2004
Numero:76


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  


§ 9.4.28 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 76. [1]

Direttiva n. 2004/76/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi prevede l'abolizione della tassazione di questi pagamenti nello Stato membro da cui provengono, ma garantisce altresì che questi pagamenti siano soggetti all'imposta una volta in uno Stato membro.

     (2) L'applicazione della direttiva 2003/49/CE potrebbe creare difficoltà finanziarie alla Repubblica ceca, alla Lettonia, alla Lituania, alla Polonia e alla Slovacchia tenuto conto delle aliquote di ritenuta alla fonte applicate in virtù della normativa interna, delle convenzioni fiscali sul reddito e sul capitale, e delle entrate fiscali che ne derivano.

     (3) Pertanto, questi paesi in via di adesione dovrebbero essere autorizzati, in via provvisoria e fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi (3::3), a non applicare alcune disposizioni della direttiva 2003/49/CE relative, nel caso della Lettonia e della Lituania, ai pagamenti di interessi e di canoni e, nel caso della Repubblica ceca, della Polonia e della Slovacchia, soltanto ai pagamenti di canoni.

     (4) La misura prevista nella presente direttiva non costituisce un adattamento ai sensi dell'articolo 57 dell'atto di adesione del 2003.

     (5) Dato che gli Stati membri sono tenuti ad accordare un credito per l'imposta prelevata sui pagamenti di interessi e di canoni, è necessario assicurare la trasposizione di questa direttiva entro la data di entrata in vigore dell'atto di adesione del 2003.

     (6) Le disposizioni nella presente direttiva devono applicarsi dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. L'urgenza della questione giustifica l'eccezione al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'articolo 6 della direttiva 2003/49/CE è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

     "Norme transitorie per la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo e la Slovacchia"

     2) I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "La Grecia, la Lettonia, la Polonia ed il Portogallo sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi. Per un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data dinanzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% nei primi quattro anni e il 5% negli ultimi quattro anni.

     La Lituania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dinanzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. Durante i primi quattro anni del periodo transitorio di sei anni, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non deve superare il 10%; nei due anni seguenti l'aliquota dell'imposta su siffatti pagamenti non deve superare il 5%.

     La Spagna e la Repubblica ceca sono autorizzate, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dinanzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. La Slovacchia è autorizzata, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 durante un periodo transitorio di due anni che decorre dal 1° maggio 2004.

     Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui al primo, al secondo e al terzo comma previste da accordi bilaterali tra la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo o la Slovacchia e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori.

     2. Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:

     - riceve interessi o canoni da una società consociata situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia o in Portogallo,

     - riceve canoni da una società consociata situata nella Repubblica ceca, in Spagna, o in Slovacchia,

     - riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in Grecia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia o in Portogallo di una società consociata di uno Stato membro,

     - riceve canoni da una stabile organizzazione situata nella Repubblica ceca, in Spagna, o in Slovacchia di una società consociata di uno Stato membro,

     il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia.

     3. La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i due valori seguenti:

     a) l'imposta dovuta nella Repubblica ceca, in Grecia, in Spagna, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo o in Slovacchia su tale reddito sulla base del paragrafo 1;

     o

     b) la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione."

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dalla data di entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, e alla data di detta entrata in vigore.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Direttiva così interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 195.