§ 9.4.22 – Decisione 21 ottobre 2004, n. 737.
Decisione n. 2004/737/CE del Consiglio che autorizza l’Italia ad applicare una misura in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, della sesta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:21/10/2004
Numero:737


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 9.4.22 – Decisione 21 ottobre 2004, n. 737.

Decisione n. 2004/737/CE del Consiglio che autorizza l’Italia ad applicare una misura in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,in particolare l’articolo 30,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In una richiesta rivolta alla Commissione e protocollata dal suo Segretariato generale il 24 marzo 2004, il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato a concludere un accordo con la Svizzera comprendente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

     (2) La richiesta è giustificata da due motivi: in primo luogo, l’introduzione dell’IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo a decorrere dal 1° gennaio 2003 ha causato distorsioni di concorrenza nel settore degli abbonamenti. In secondo luogo, la ripartizione degli introiti per la determinazione della parte imponibile IVA con riferimento alla suddivisione fisica del territorio comporta notevoli costi amministrativi, poiché gli introiti vengono calcolati e ripartiti secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e manutenzione del tunnel. Tali spese riguardano non solo il traforo, ma anche l'autostrada che lo collega alla rete stradale italiana.

     (3) A decorrere dal 1° gennaio 2003, la società concessionaria italiana riscuote l’IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. La Svizzera, tuttavia, non applica né l’IVA né altra imposta similare sui pedaggi in questione; a norma della convenzione conclusa nel 1958 tra l’Italia e la Svizzera prima che fosse introdotto un regime comune in materia di IVA, la Svizzera non può essere obbligata ad applicare e a riscuotere l’IVA italiana sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. Di conseguenza, il fatto che l’IVA sia stata introdotta solo per i pedaggi riscossi dalla concessionaria italiana ha comportato un disallineamento dei costi sostenuti dagli utenti e distorsioni di concorrenza nel settore degli abbonamenti. Detti utenti, infatti, hanno la possibilità di sottoscrivere i relativi abbonamenti nella parte di ingresso del traforo che, economicamente, risulta più conveniente, cioè in Svizzera.

     (4) Il tunnel transfrontaliero del Gran San Bernardo è gestito da una società a partecipazione mista italo-svizzera e da due società concessionarie site nei rispettivi territori. La concessionaria di parte italiana, per il principio di territorialità dell’imposta, dovrebbe assoggettare ad IVA solo gli introiti relativi alla tratta di traforo compresa nel territorio italiano. Tuttavia, in base ad un accordo giuridicamente vincolante concluso tra le concessionarie nel 1963 e applicato fino ad oggi, gli introiti del pedaggio non vengono ripartiti con riferimento alla suddivisione fisica del territorio, ma secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e manutenzione del tunnel. I costi di gestione e di manutenzione del traforo comprendono anche l’uso di un raccordo autostradale di accesso al tunnel. Ciò significa che l’importo esatto degli introiti divisi e distribuiti secondo i criteri suddetti può essere stabilito solo a posteriori. Per determinare la parte imponibile IVA, occorre poi ricalcolare questo importo per ottenere una ripartizione che rispecchi il principio di territorialità, estrapolando i costi di gestione e di manutenzione connessi all'uso del raccordo autostradale di accesso al tunnel. Oltre a comportare notevoli costi amministrativi, questo sistema complesso di calcolo e riscossione ex post dell’IVA non può essere giudicato coerente con un regime di imposte sui consumi che impone la riscossione immediata dell'IVA.

     (5) L’unica soluzione possibile, quindi, consiste nel non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. La deroga semplificherà considerevolmente l'attività della società a partecipazione mista italo-svizzera e delle due società concessionarie.

     (6) La deroga richiesta, tuttavia, avrà un impatto sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA e richiede pertanto misure compensative,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica italiana è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. L’autorizzazione viene concessa a condizione che la Repubblica italiana proceda ogni anno ad una stima delle perdite a livello di IVA allo stadio del consumo finale e aggiunga una compensazione equivalente alla base IVA utilizzata per calcolare i suoi contributi alle risorse proprie della Comunità.

 

          Art. 2.

     La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.