§ 9.3.140 - Direttiva 16 febbraio 2010, n. 12.
Direttiva n. 2010/12/UE del Consiglio, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:16/02/2010
Numero:12


Sommario
Art. 1. La direttiva n. 92/79/CEE è modificata come segue
Art. 2. La direttiva n. 92/80/CEE è modificata come segue
Art. 3. La direttiva n. 95/59/CE è modificata come segue
Art. 4. La direttiva n. 2008/118/CE è modificata come segue
Art. 5. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1 gennaio 2011, fatte salve [...]
Art. 6. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 7. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 9.3.140 - Direttiva 16 febbraio 2010, n. 12.

Direttiva n. 2010/12/UE del Consiglio, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE

(G.U.U.E. 27 febbraio 2010, n. L 50)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

 

considerando quanto segue:

 

(1) È stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui prodotti del tabacco, a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette [3], nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette [4]. L’esame ha riguardato anche le disposizioni della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati [5].

 

(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del trattato, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche della normativa fiscale dell'Unione in materia di prodotti del tabacco che tengano conto della situazione esistente per ciascuno dei vari prodotti del tabacco.

 

(3) Riguardo alle sigarette, è opportuno semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta. Il requisito minimo ad valorem dovrebbe essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre l’importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell'accisa specifica sull’onere fiscale totale.

 

(4) Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi più efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione.

 

(5) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo relativo al prezzo nell'Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

(6) Le modifiche dei prezzi e dei livelli di accisa sono stati analizzati in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette. Dall’analisi emerge che esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell'Unione.

 

(7) Una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l’incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.

 

(8) Per migliorare la convergenza e ridurre il consumo, sarebbe pertanto opportuno aumentare nell'Unione i livelli minimi di tassazione delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette.

 

(9) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.

 

(10) Periodi transitori dovrebbero consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai nuovi livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

 

(11) Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale della Corsica, è necessario e giustificato prorogare sino al 31 dicembre 2015 la deroga che permette alla Francia di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica. Entro tale data il regime di accisa sui tabacchi lavorati, ivi immessi al consumo, dovrebbe essere completamente adeguata al regime di accisa in vigore sul continente. Tuttavia, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento graduale dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette in vigore in Corsica.

 

(12) Per evitare distorsioni della concorrenza e inaccettabili deviazioni di traffico con la conseguente perdita di entrate per gli Stati membri che applicano accise elevate, sia quale importante fonte di entrate sia per ragioni sanitarie, appare necessario consentire a questi ultimi di applicare limiti quantitativi per quanto riguarda le sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa qualora tali sigarette siano introdotte nel loro territorio da Stati membri che beneficiano di periodi transitori. È appropriato modulare tale autorizzazione di restrizioni tenendo conto del livello che avrà raggiunto il livello impositivo minimo obbligatorio generale e delle difficoltà che gli Stati membri che beneficiano di una deroga potrebbero incontrare, a seguito di un'imposizione inferiore in altri Stati membri, nel loro cammino di graduale allineamento al livello minimo obbligatorio generale.

 

(13) Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d'accisa minime nell'Unione applicabili ai sigari, ai sigaretti e ai tabacchi da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è necessario aumentare le aliquote minime espresse sotto forma di importo specifico.

 

(14) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno adattare la definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta; il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino; e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti. Tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi e ungheresi interessati da un'attuazione immediata, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Ungheria dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'attuazione della nuova definizione di sigarette e sigari fino al 1 gennaio 2015.

 

(15) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [6], gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

 

(16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise [7],

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La direttiva n. 92/79/CEE è modificata come segue:

 

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 2

 

1. L'accisa globale (specifica più ad valorem esclusa l'IVA) sulle sigarette è pari ad almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma.

 

2. Dal 1 gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 EUR per 1000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.

 

A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.

 

3. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1 marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

 

4. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.

 

5. La Commissione pubblica una volta all'anno il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

 

I tassi di cambio da applicare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio del successivo anno civile.

 

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 5 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell'importo più basso.";

 

2) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 2 bis

 

1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'incidenza dell'accisa globale al di sotto dei livelli precisati nelle prime frasi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa fino al 1 gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

 

2. Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli, espressi come percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, fissati nelle prime frasi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.

 

Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1 gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.";

 

3) l'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. In deroga all'articolo 2, per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 la Francia può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alle sigarette immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica fino ad una quota annuale di 1200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

 

- fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti,

 

- dal 1 gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto,

 

- dal 1 gennaio 2015: almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.";

 

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 4

 

1. Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quali definite all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati [].

 

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

 

2. La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

 

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise [], un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

 

4. La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti questi dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

 

     Art. 2.

La direttiva n. 92/80/CEE è modificata come segue:

 

1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

 

"Dal 1 gennaio 2011 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 40 EUR al chilogrammo.

 

Dal 1 gennaio 2013 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

 

Dal 1 gennaio 2015 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

 

Dal 1 gennaio 2018 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

 

Dal 1 gennaio 2020 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

 

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1 marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

 

Dal 1 gennaio 2011 l'accisa globale, espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

 

a) nel caso di sigari o sigaretti, al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1000 pezzi o per chilogrammo;

 

b) nel caso di tabacchi da fumo, diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.";

 

2) l'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. In deroga al paragrafo 1, per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 la Francia può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi in consumo nei dipartimenti della Corsica. Tale aliquota è fissata come segue:

 

a) per sigari e sigaretti:

 

almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

 

b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette:

 

- fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese,

 

- dal 1 gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese,

 

- dal 1 gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

 

c) per altri tabacchi da fumo:

 

almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.";

 

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 4

 

1. Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura delle accise stabilite dalla presente direttiva.

 

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

 

2. La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

 

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise [], un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta e assemblaggio non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

 

4. La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti questi dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

 

4) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. La Commissione pubblica una volta all'anno il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

 

I tassi di cambio da applicare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applicano a decorrere dal 1 gennaio del successivo anno civile."

 

     Art. 3.

La direttiva n. 95/59/CE è modificata come segue:

 

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 3

 

1. Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

 

a) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

 

b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

 

2. In deroga al paragrafo 1, la Germania e l'Ungheria possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 3 della direttiva 95/59/CE, modificata dalla direttiva 2002/10/CE.";

 

2) l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.";

 

3) l'articolo 5, punto 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto non compresi negli articoli 3 e 4 e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.";

 

4) l'articolo 6 è modificato come segue:

 

a) nel primo comma, le parole "1 millimetro" sono sostituite da "1,5 millimetri";

 

b) nel secondo comma, la formulazione "superiore ad 1 millimetro" è sostituita dalla formulazione "pari a 1,5 millimetri o superiore";

 

5) l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 3.";

 

6) l’articolo 8, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'articolo 16, siano rigidamente rispettate.";

 

7) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 16

 

1. La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

2. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1 marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

 

3. Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

 

a) l’accisa specifica;

 

b) l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

4. Dal 1 gennaio 2014 l'elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

 

a) l’accisa specifica;

 

b) l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1 gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

 

6. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

 

7. Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.";

 

8) l’articolo 17 è soppresso.

 

     Art. 4.

La direttiva n. 2008/118/CE è modificata come segue:

 

all'articolo 46 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

"3. Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/79/CEE possono applicare dal 1 gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse da uno Stato membro che applica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.

 

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1 gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa da parte di uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma di tale direttiva.

 

Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno."

 

     Art. 5.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1 gennaio 2011, fatte salve diverse disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 7.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU C 228 del 22.9.2009, pag. 130.

 

[3] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

 

[4] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

 

[5] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

 

[6] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[7] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

 

[] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

 

[] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.".

 

[] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.";