§ 9.3.114 - Regolamento 12 dicembre 2005, n. 2023.
Regolamento (CE) n. 2023/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:12/12/2005
Numero:2023


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 9.3.114 - Regolamento 12 dicembre 2005, n. 2023.

Regolamento (CE) n. 2023/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

(G.U.U.E. 13 dicembre 2005, n. L 326).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, siano descritti nell'allegato di detto regolamento.

      (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempre ché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

      (3) La Lettonia ha comunicato alcuni cambiamenti al processo di denaturazione numero 2 autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93.

      (4) Il 25 marzo 2005, la Commissione ha trasmesso tale comunicazione agli altri Stati membri.

      (5) Non sono pervenute obiezioni in merito ai requisiti notificati.

      (6) Il regolamento (CE) n. 3199/93 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo del paragrafo relativo alla Lettonia che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente:

     «Lettonia

     Quantità minima per ettolitro di alcole:

     1) miscela delle seguenti sostanze:

     — 9 litri di alcole isopropile,

     — 1 litro di acetone,

     — 0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile;

     2) miscela delle seguenti sostanze:

     — 2 litri di metiletilchetone,

     — 3 litri di metilisobutilchetone;

     3) miscela delle seguenti sostanze:

     — 3 litri di acetone o alcole isopropile,

     — 2 grammi di denatonium benzoato;

     4) 10 litri di acetato di etile.

     Quantità minima per ettolitro di alcole etilico disidradato (contenente al massimo 0,5 % di acqua):

     1) minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina o petrolio.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.