§ 9.3.107 - Direttiva 17 luglio 1969, n. 335.
Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:17/07/1969
Numero:335


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri applicano un'imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9, in appresso denominata imposta sui [...]
Art. 2.      1. Le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di [...]
Art. 3.      1. Sono considerate società di capitali, ai sensi della presente direttiva
Art. 4.      1. Sono sottoposte all'imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:
Art. 5.      1. L'imposta è liquidata:
Art. 6.      1. Ciascuno Stato membro puo escludere dalla base imponibile, determinata in conformita delle disposizioni dell'articolo 5, l'ammontare dei conferimenti dei soci illimitamente responsabili delle [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Talune categorie di operazioni o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni, riduzioni o maggiorazioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per [...]
Art. 10.      Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, [...]
Art. 11.      Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:
Art. 12.      1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:
Art. 13.      Gli Stati membri mettono in vigore al 1 * gennaio 1972 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne [...]
Art. 14.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adotteranno ulteriormente nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 15.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 9.3.107 - Direttiva 17 luglio 1969, n. 335.

Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

(G.U.C.E. 3 ottobre 1969, n. L 249).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che il trattato ha per obiettivo di creare un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per raggiungere tale obiettivo è quella di promuovere la libera circolazione dei capitali;

     considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali, attualmente in vigore negli Stati membri, e cioe l'imposta sui conferimenti di capitali in societa e l'imposta di bollo sui titoli, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparita che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un'opportuna armonizzazione;

     considerando che l'armonizzazione di queste imposte sulla raccolta di capitali deve essere concepita in modo che le ripercussioni sui bilanci degli Stati membri siano per quanto possibile limitate;

     considerando che la riscossione di un'imposta di bollo da parte di uno Stato membro sui titoli degli altri Stati membri introdotti o emessi sul suo territorio è contraria alla natura stessa di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno; che, inoltre, il mantenimento di un'imposta di bollo sull'emissione dei titoli nazionali di prestito, sull'introduzione o sull'emissione, sul mercato di uno Stato membro di titoli esteri, non è consigliabile dal punto di vista economico e si discosta inoltre dall'orientamento seguito dal diritto fiscale degli Stati membri in questo settore;

     considerando che, stando cosi le cose, è opportuno sopprimere l'imposta di bollo sui titoli, sia che i titoli rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, qualunque possa essere la loro provenienza;

     considerando che il concetto di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno presuppone che l'applicazione ai capitali raccolti nell'ambito di una società dell'imposta sulla raccolta di capitali non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione dei capitali, debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri;

     considerando che è quindi opportuno procedere ad un'armonizzazione di tale imposta, per quanto riguarda sia la struttura che le aliquote dell'imposta stessa;

     considerando che il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente direttiva e che è, pertanto, necessario sopprimere tali imposizioni,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri applicano un'imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9, in appresso denominata imposta sui conferimenti.

 

     Art. 2.

     1. Le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni.

     2. Allorché la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trova in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro, le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria.

     3. Allorche la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trovano in un paese terzo, la messa a disposizione di una filiale situata in uno Stato membro di capitali investiti o di esercizio puo essere assoggettata all'imposta nello Stato membro sul territorio del quale si trova la filiale.

 

     Art. 3.

     1. Sono considerate società di capitali, ai sensi della presente direttiva:

     a) le societa di diritto belga, danese, tedesco, spagnolo, francese, ellenico, irlandese, italiano, lussemburghese, olandese, portoghese e del Regno Unito, denominate:

     societe anonyme/naamloze vennootschap, aktieselskab, Aktiengesellschaft, sociedad anonima, societe anonyme, Ανώνυμος Εταιρία, companies incorporated with limited liability, societa per azioni, societe anonyme, naamloze vennootschap, sociedade anonima, companies incorporated with limited liability;

     societe en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskab, Kommanditgesellschaft auf Aktien, sociedad comanditaria por acciones, societe en commandite par actions, Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία, societa in accomandita per azioni, societe en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen, sociedade em comandita por accoes;

     societe de personnes a responsabilite limitee/ personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, sociedad de responsabilidad limitada, societe a responsabilite limitee, Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, societa a responsabilita limitata, societe a responsabilite limitee, sociedade por quotas .

     Le società di diritto austriaco denominate:

     - "Aktiengesellschaft"

     - "Gesellschaft mit beschraenkter Haftung";

     le società di diritto finlandese denominate:

     - "osakeyhtioe/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "saeaestoepankki/sparbank" e "vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag";

     le società di diritto norvegese denominate:

     - "aksjeselskap";

     le società di diritto svedese denominate:

     - "aktiebolag

     - bankaktiebolag

     - foersaekringsaktiebolag".

     le società di diritto ceco denominate:

     — “akciová spolecnost”

     — “komanditní spolecnost”

     — “spolecnost s rucením omezenym”;

     le società di diritto cipriota denominate:

     — “εταιρείες περιορισμένης ευθύνης”;

     le società di diritto lettone denominate:

     — “kapitalsabiedrı ba”;

     le società di diritto ungherese denominate:

     — “részvénytársaság”

     — “korlátolt felelosségu társaság”;

     le società di diritto maltese denominate:

     — “Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata”

     — “Soc˙jetajiet en commandite li l-kapital tagh- hom maqsum f'azzjonijiet”;

     le società di diritto polacco denominate:

     — “spółka akcyjna”

     — “spółka z ograniczona odpowiedzialnos´cia”;

     le società di diritto sloveno denominate:

     — “delniška druzba”

     — “komanditna delniška druzba”

     — “druzba z omejeno odgovornostjo”;

     le società di diritto slovacco denominate:

     — “akciová spolocnost”

     — “spolocnost’ s rucením obmedzenym”

     — “komanditná spolocnost” [1]

     b) qualsiasi società, associazione o persona giuridica, le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa;

     c) qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro, i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione.

     2. Per l'applicazione della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro. Tuttavia, gli Stati membri possono non considerare queste ultime come tali ai fini dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti.

 

     Art. 4.

     1. Sono sottoposte all'imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:

     a) la costituzione di una società di capitali;

     b) la trasformazione in società di capitali di una societa, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;

     c) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;

     d) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensi con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla liquidazione;

     e) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica la cui sede statutaria si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in tale Stato membro;

     f) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in questo Stato membro;

     g) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest'ultimo Stato membro, mentre non lo è nell'altro Stato membro;

     h) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest'ultimo Stato membro, mentre non lo è nell'altro Stato membro.

     2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1o luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 %:

     a) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;

     b) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;

     c) il prestito contratto da una società di capitali se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società;

     d) il prestito contratto da una società di capitali presso un socio, un congiunto o un figlio di un socio, nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio, a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale.

     Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all'imposta sui conferimenti. [2]

     3. Non si considera costituzione di società ai sensi del paragrafo 1, lettera a), qualsiasi modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali ed in particolare:

     a) la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso;

     b) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come societa di capitali in ciascuno di detti Stati membri;

     c) la modifica dell'oggetto sociale di una società di capitali;

     d) la proroga di una società di capitali.

 

     Art. 5.

     1. L'imposta è liquidata:

     a) nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati.

     b) nel caso della trasformazione in società di capitali o del trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), e), f), g) e h): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura appartenenti alla società al momento della trasformazione o del trasferimento, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a tale momento;

     c) nel caso dell'aumento del capitale sociale mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a): sull'importo nominale di tale aumento;

     d) nel caso dell'aumento del patrimonio sociale, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b): sul valore reale delle prestazioni effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di tali prestazioni;

     e) nel caso dei prestiti, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d): sull'importo nominale del prestito contratto.

     2. Nei casi contemplati dal paragrafo 1, lettere a) e b), per la determinazione della base imponibile gli Stati membri possono prendere in considerazione il valore reale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio, ad eccezione dei casi in cui i conferimenti siano fatti esclusivamente in numerario. La base imponibile non puo in nessun caso essere inferiore all'importo nominale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio. [3]

     3. L'importo sul quale l'imposta è liquidata in caso di aumento del capitale sociale non comprende:

     - l'ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all'aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all'imposta sui conferimenti;

     - l'ammontare dei prestiti contratti dalla società di capitali che vengono convertiti in quote sociali e che sono già stati sottoposti all'imposta sui conferimenti.

 

     Art. 6.

     1. Ciascuno Stato membro puo escludere dalla base imponibile, determinata in conformita delle disposizioni dell'articolo 5, l'ammontare dei conferimenti dei soci illimitamente responsabili delle obbligazioni di una società di capitali, nonché la quota di tali soci nel patrimonio sociale.

     2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, sono sottoposti all'imposta sui conferimenti:

     - il trasferimento della sede della direzione effettiva della società di capitali in un altro Stato membro che non si avvale di tale facoltà;

     - il trasferimento della sede statutaria della società di capitali, la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo, in un altro Stato membro che non si avvale di tale facoltà;

     - ogni operazione in virtù della quale la responsabilità di un socio viene limitata alla sua partecipazione al capitale sociale, in particolare allorché la limitazione della responsabilità risulta da una trasformazione della società di capitali in una società di capitali di tipo diverso.

     Nei casi di cui sopra, l'imposta sui conferimenti è liquidata sul valore della quota che, nel patrimonio sociale, appartiene ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società di capitali.

 

     Art. 7. [4]

     1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

     L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

     La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall'imposta sui conferimenti.

     2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

     3. Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esentata la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale.

 

     Art. 8. [5]

     Con riserva dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, concernenti:

     - le società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, quali le imprese di trasporto pubblico, portuali, di fornitura di acqua, gas, elettricità, di cui lo Stato o gli enti locali possiedono almeno la metà del capitale sociale;

     - le società di capitali che, conformemente ai loro statuti ed in pratica, perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali, di beneficienza, di assistenza o di educazione.

 

     Art. 9.

     Talune categorie di operazioni o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni, riduzioni o maggiorazioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari. Lo Stato membro che intende adottare una siffatta misura, si rivolge alla Commissione in tempo utile e ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 del trattato.

 

     Art. 10.

     Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:

     a) per le operazioni previste all'articolo 4;

     b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all'articolo 4;

     c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro puo essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:

     a) la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

     b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:

     a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

     b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio;

     c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;

     d) imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche;

     e) diritti di carattere remunerativo;

     f) l'imposta sul valore aggiunto.

     2. Le imposte e i diritti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sono gli stessi, sia che la sede della direzione effettiva o la sede statutaria della società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro si trovino sul territorio dello Stato membro che li riscuote, sia che essi si trovino altrove. Tali imposte e diritti e tributi non possono inoltre essere superiori a quelli che sono applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che li riscuote.

 

     Art. 13.

     Gli Stati membri mettono in vigore al 1 * gennaio 1972 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adotteranno ulteriormente nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Lettera sostituita dall’art. 29 dell’atto di adesione del regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e così modificata dall’art. 21 dell’atto di adesione della Repubblica Ellenica, dall’art. 26 dell’atto di adesione del regno di Spagna e della Repubblica Portoghese, dall’art. 29 dell’atto di adesione della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 85/303/CEE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 74/553/CEE.

[4] Articolo modificato dall’art. 1 della direttiva n. 73/79/CEE e così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 85/303/CEE.

[5] Articolo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 85/303/CEE.