§ 9.3.106 - Regolamento 10 agosto 2005, n. 1309.
Regolamento (CE) n. 1309/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:10/08/2005
Numero:1309


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 9.3.106 - Regolamento 10 agosto 2005, n. 1309.

Regolamento (CE) n. 1309/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dell’accisa.

(G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 208).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 3199/93 stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell’allegato di detto regolamento.

      (2) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

      (3) Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia hanno comunicato i denaturanti di cui intendono fare uso.

      (4) Il 1° maggio 2004 la Commissione ha trasmesso dette comunicazioni agli altri Stati membri.

      (5) Sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati.

      (6) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 3199/93.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 sono aggiunti i seguenti paragrafi.

     «Cipro

     Per ettolitro di alcole etilico:

     — 5 litri di metanolo denaturante,

     — 0,5 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

     — 2 cc (centimetri cubi) di blu di metilene (violetto di metile).

     Per “metanolo denaturante” si intende:

     a) alcole metilico puro a cui è stata aggiunta una quantità non inferiore all’1 % in volume di piridina,

     oppure

     b) nafta da legno a cui è stata aggiunta una quantità non inferiore allo 0,25 % in volume di piridina.

     Repubblica ceca

     Per ettolitro di alcole puro:

     1) — 1 grammo di denatonium benzoato,

     — 0,2 litri di tiofene,

     — 1 litro di metiletilchetone (butanone), e

     — 0,2 grammi di blu di metilene (C.I., basic blue 52015);

     2) — 0,4 litri di nafta solvente,

     — 0,2 litri di cherosene, e

     — 0,1 litri di benzina per uso tecnico (“technical petrol”).

     Estonia

     Per ettolitro di alcole etilico:

     1) 2 litri di metiletilchetone e 3 litri di metilisobutilchetone;

     2) 2 litri di acetone e 3 litri di metilisobutilchetone;

     3) 3 litri di acetone e 2 grammi di denatonium benzoato.

     Ungheria

     Prodotti alcolici qualificati come alcole denaturato (prodotto attraverso denaturazione), se questo contiene, in rapporto alla sua quantità di alcole etilico puro, almeno:

     a) il 2 % in peso di metiletilchetone, il 3 % in peso di metilisobutilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato; oppure

     b) l'1 % in peso di metiletilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato; oppure

     c) il 2 % in peso di alcole isopropilico, l'1 % in peso di alcole ter-butilico e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato;

     con un titolo alcolometrico volumico non inferiore al 92 % vol.

     Solo i prodotti chimici la cui qualità è attestata da certificati di analisi possono essere qualificati come prodotti chimici di denaturazione.

     Lettonia

     Quantità minima per ettolitro di alcole:

     1) miscela delle seguenti sostanze:

     — 9 litri di isopropile,

     — 1 litro di acetone,

     — 0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile;

     2) minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina o petrolio;

     3) miscela delle seguenti sostanze:

     — 2 litri di metiletilchetone,

     — 3 litri di metilisobutilchetone;

     4) miscela delle seguenti sostanze:

     — 3 litri di acetone o isopropile,

     — 2 grammi di denatonium benzoatov;

     5) 10 litri di acetato di etile.

     Lituania

 

Tipo di alcole etilico

Denaturanti

Quantità di denaturanti, per ettolitro di alcole puro

Alcole etilico o frazione aldeidica di alcole etilico o frazione aldeidica distillata di alcole etilico

Acetone e

3 litri

denatonium enzoato

2 grammi

 

     Malta

     Alcoli metilati mineralizzati

     Base:

     — 90 % vol. di etanolo,

     — 9,5 % vol. di nafta da legno, e

     — 0,5 % vol. di piridina greggia,

     a cui vengono aggiunti ogni 1 000 litri:

     — 3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio), e

     — 1,50 ppm di violetto di metile.

     Polonia

     Per ettolitro di alcole puro:

     1) 0,75 litri di metiletilchetone, consistente:

     — per il 95-96 % in peso di metiletilchetone,

     — per il 2,5-3 % in peso di metilisopropilchetone,

     — per l’1,5-2 % in peso di etilisoamilchetone (5-metil-3-eptanone), insieme a 0,25 litri di base di piridina;

     2) 1 litro di metiletilchetone, consistente:

     — per il 95-96 % in peso di metiletilchetone,

     — per il 2,5-3 % in peso di metilisopropilchetone,

     — per l’1,5-2 % in peso di etilisoamilchetone (5-metil-3-eptanone),

     insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

     Slovacchia

     Per un ettolitro di alcole puro (1 hl a.) aggiungere:

     a) — 2 litri di metiletilchetone,

     — 3 litri di metilisobutilchetone,

     — 1 grammo di denatonium benzoato, e

     — 0,2 grammi di blu di metilene;

     b) — 1,5 litri di benzina per uso tecnico (“technical petrol”, essenza speciale),

     — 1,5 litri di cherosene, e

     — 2 grammi di denatonium benzoato.

     Un ettolitro di alcole puro (hl a.) è alcole alla temperatura di 20 °C.

     Slovenia

     Per ettolitro di alcole etilico puro:

     — 1 580 grammi di alcole isopropilico,

     — 790 grammi di alcole ter-butilico, e

     — 0,79 grammi di denatonium benzoato.»