§ 9.3.82 - Decisione 3 dicembre 2002, n. 954.
Decisione n. 2002/954/CE del Consiglio che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:03/12/2002
Numero:954


Sommario
Art. 1.      La decisione 2000/185/CE è modificata come segue
Art. 2.      Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica [...]


§ 9.3.82 - Decisione 3 dicembre 2002, n. 954.

Decisione n. 2002/954/CE del Consiglio che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 28, paragrafo 6,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio, il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito sono autorizzati ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda.

     (2) Sulla base delle relazioni da redigere anteriormente al 1° ottobre 2002, da parte degli Stati membri che hanno applicato tale aliquota ridotta, la Commissione presenta, anteriormente al 31 dicembre 2002, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione complessiva, corredata, se del caso, di una proposta che consenta di decidere a titolo definitivo sull'aliquota applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro.

     (3) Tenuto conto dei termini necessari per procedere ad una valutazione complessiva e approfondita delle relazioni nazionali, il periodo massimo di applicazione previsto, per la misura in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE è stato prorogato.

     (4) Occorre prorogare anche la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2000/185/CE è modificata come segue:

     1) all'articolo 1, primo comma, i termini «tre anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002» sono sostituiti dai termini «quattro anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003»;

     2) all'articolo 3, secondo comma, la data del «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2003».

 

          Art. 2.

     Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.