§ 9.1.25 – Decisione 19 luglio 2004, n. 587.
Decisione n. 2004/587/CE del Consiglio  relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:19/07/2004
Numero:587


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 9.1.25 – Decisione 19 luglio 2004, n. 587.

Decisione n. 2004/587/CE del Consiglio  relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(G.U.U.E. 4 agosto 2004, n. L 257).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     vista la direttiva 2003/48/CE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE stabilisce le condizioni per l'applicazione delle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE, il Consiglio, anteriormente al 1° luglio 2004, ha deciso, sulla base di una relazione della Commissione, che le condizioni stabilite nell'articolo 17, paragrafo 2, non saranno soddisfatte, tenuto conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati.

     (3) L'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE prevede che il Consiglio, qualora decida che la condizione stabilita nel paragrafo 2 dello stesso articolo non è soddisfatta, adotti, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data ai fini del paragrafo 2.

     (4) Dalle relazioni della Commissione e degli Stati membri interessati risulta che ciascuno dei paesi terzi e dei territori dipendenti o associati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE sarà in grado di soddisfare le condizioni stabilite in detto paragrafo per il 1° luglio 2005.

     (5) È pertanto opportuno adottare come nuova data ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE la data del 1° luglio 2005, soggetta anch'essa alle condizioni stabilite in detto paragrafo.

     (6) Per motivi di certezza del diritto per gli operatori ed i contribuenti, la presente decisione dovrebbe essere adottata invocando motivi d'urgenza che permettono una deroga al periodo di sei settimane previsto al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE, i termini «1° gennaio 2005» sono sostituiti da «1° luglio 2005».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.