§ 9.1.22 - Decisione 16 giugno 2003, n. 1152.
Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:16/06/2003
Numero:1152


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     


§ 9.1.22 - Decisione 16 giugno 2003, n. 1152.

Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

(G.U.U.E. 1 luglio 2003, n. L 162).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, stabilisce la forma e il contenuto del documento d'accompagnamento contemplato dalla direttiva 92/12/CEE.

     (3) È necessario disporre di un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, compresi i controlli durante la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.

     (4) La realizzazione del sistema informatico dovrebbe d'altra parte consentire di semplificare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.

     (5) Un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) dovrebbe essere compatibile e, se tecnicamente possibile, fuso con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) al fine di facilitare procedure per l'amministrazione e il commercio.

     (6) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione dovrebbe coordinare le attività degli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

     (7) Tenuto conto delle sue dimensioni e della sua complessità, un siffatto sistema di informatizzazione richiede alla Comunità e agli Stati membri investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione le risorse necessarie allo sviluppo e all'installazione del sistema.

     (8) Nel mettere a punto gli elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero applicare i principi fissati per i sistemi elettronici utilizzati nella pubblica amministrazione e dovrebbero riservare agli operatori economici lo stesso trattamento adottato negli altri settori dove sono installati i sistemi informatici. In particolare, essi dovrebbero consentire agli operatori economici, soprattutto alle piccole e medie imprese attive in tale settore, di utilizzare tali elementi nazionali al costo più basso possibile e dovrebbero favorire tutte le misure volte a tutelare la loro competitività.

     (9) È opportuno inoltre precisare gli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione, assistita dal competente comitato, dovrebbe svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

     (10) Dovrebbero essere introdotti regimi per valutare l'attuazione del sistema di informatizzazione dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

     (11) È opportuno che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell'Unione europea.

     (12) La realizzazione del sistema di informatizzazione serve a rafforzare gli aspetti del mercato interno relativi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Tutti gli aspetti fiscali connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere trattati modificando la direttiva 92/12/CEE. La presente decisione non pregiudica il fondamento giuridico di tutte le eventuali modifiche della direttiva 92/12/CEE.

     (13) Prima che il sistema EMCS diventi operativo e dati i problemi incontrati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo conto delle opinioni dei settori commerciali interessati, dovrebbe esaminare modi per migliorare l'attuale sistema cartaceo.

     (14) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva n. 92/12/CEE, in seguito denominato «il sistema di informatizzazione».

     2. Tale sistema è inteso:

     a) a consentire la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento istituito con il regolamento (CEE) n. 2719/92 e a migliorare i controlli;

     b) a migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo se del caso ai necessari controlli.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema di informatizzazione entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

     Le attività relative all'avviamento del sistema di informatizzazione iniziano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari.

     2. La Commissione provvede affinché, in sede di definizione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, sia prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possibile l'NCTS e a garantire che tale sistema di informatizzazione EMCS sia compatibile con l'NCTS e, se tecnicamente possibile, sia integrato in esso, con l'obiettivo di creare un sistema informatizzato integrato che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da o destinati a paesi terzi.

     3. Gli elementi comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

     4. Gli elementi non comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle banche di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari e non comunitari, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per garantire una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione.

 

          Art. 4.

     1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, coordina la realizzazione e il funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:

     a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema;

     b) la messa a punto dei dispositivi di sicurezza del più alto livello possibile al fine di vietare l'accesso non autorizzato ai dati e di garantire l'integrità del sistema;

     c) gli strumenti per l'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.

     2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per l'inserimento degli elementi comunitari del sistema d'informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

     Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti necessari per l'esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.

 

          Art. 5.

     1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine, entro i termini stabiliti nei piani di gestione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.

     Essi trasmettono alla Commissione i risultati relativi a ciascuno dei compiti e la data di ultimazione dei medesimi. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

     2. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure relative alla realizzazione e al funzionamento del sistema di informatizzazione, che possano incidere sull'interconnessione e sull'interoperabilità globale del sistema o sul suo funzionamento d'insieme.

     Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema di informatizzazione, o sul suo funzionamento d'insieme, può essere adottata soltanto previo accordo della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

     3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde consentire una gestione ottimale del sistema di informatizzazione nell'ambito della loro amministrazione. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

 

          Art. 6.

     Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti la realizzazione e il funzionamento del sistema d'informatizzazione e le questioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure di attuazione lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie concernenti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nel settore della imposizione indiretta.

 

          Art. 7.

     1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva n. 92/12/CEE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 8.

     1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio generale dell'Unione europea sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

     Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti e di indicare orientamenti volti a migliorare l'efficacia delle azioni intese a rendere operativo il sistema.

     2. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, una relazione intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema di informatizzazione.

     3. Al termine del periodo di sei anni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema di informatizzazione. La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema.

 

          Art. 9.

     I paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono informati dalla Commissione dello sviluppo e dell'installazione del sistema di informatizzazione e possono, qualora lo desiderino, partecipare ai test che saranno effettuati.

 

          Art. 10.

     1. Le spese necessarie alla realizzazione del sistema di informatizzazione sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3.

     2. La Comunità assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari, istallati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.

     3. Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla realizzazione e al funzionamento degli elementi non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari del sistema, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

 

          Art. 11.

     1. La dotazione finanziaria a carico del bilancio generale dell'Unione europea per finanziare il sistema di informatizzazione per il periodo di cui all'articolo 2, primo comma, è pari pertanto a 35 milioni di EUR.

     Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti relativi all'applicazione e al funzionamento del sistema posteriormente al periodo menzionato, sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e gestire il sistema di informatizzazione.

 

          Art. 12.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 13.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.