§ 9.1.14 - Decisione 6 giugno 2001, n. 527.
Decisione n. 2001/527/CE della Commissione che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:06/06/2001
Numero:527


Sommario
Art. 1.      E’ istituito un comitato consultivo indipendente in materia di valori mobiliari nella Comunità, denominato il "comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari" (di [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per il settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in [...]
Art. 4.      Il comitato mantiene stretti legami operativi con la Commissione e con il comitato europeo dei valori mobiliari
Art. 5.      Prima di trasmettere il suo parere, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali
Art. 6.      Il comitato presenta una relazione annuale alla Commissione
Art. 7.      Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento
Art. 8.      Il comitato entra in funzione il 7 giugno 2001


§ 9.1.14 - Decisione 6 giugno 2001, n. 527. [1]

Decisione n. 2001/527/CE della Commissione che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 13 luglio 2001, n. L 191).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     considerando quanto segue:

     (1) La libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali costituiscono obiettivi prioritari della Comunità, ai sensi degli articoli 49 e 56 del trattato.

     (2) La realizzazione di un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di importanza cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità.

     (3) Il piano d'azione per i servizi finanziari presentato dalla Commissione individua una serie di misure necessarie per completare il mercato finanziario unico europeo.

     (4) In occasione del vertice di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto che si giunga alla piena attuazione del predetto piano di azione entro il 2005.

     (5) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha nominato il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari.

     (6) Nella sua relazione finale, il comitato dei saggi ha chiesto la creazione di due comitati, il comitato europeo dei valori mobiliari, composto da alti rappresentanti degli Stati membri, e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per il settore dei valori mobiliari, con il compito, tra l'altro, di assistere la Commissione.

     (7) Nella risoluzione in favore di una più efficace regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea il consiglio europeo di Stoccolma esprime apprezzamento per il proposito della Commissione di procedere all'istituzione formale di un comitato delle autorità di regolamentazione indipendente, come proposto nella relazione del comitato dei saggi.

     (8) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è chiamato ad agire come organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore dei valori mobiliari.

     (9) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è inoltre chiamato a dare il suo contributo all'applicazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri, garantendo una cooperazione più efficace fra le autorità nazionali di vigilanza, effettuando verifiche inter pares e promuovendo le migliori prassi.

     (10) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari deve provvedere alla propria organizzazione interna e mantenere stretti legami operativi con la Commissione e con il comitato europeo dei valori mobiliari. Esso elegge il proprio presidente tra i suoi membri.

     (11) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è chiamato a procedere in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

     (12) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato,

     decide:

 

Art. 1.

     E’ istituito un comitato consultivo indipendente in materia di valori mobiliari nella Comunità, denominato il "comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari" (di seguito "il comitato").

 

     Art. 2. [2]

     Il comitato ha il compito di assistere la Commissione, in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nel settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa.

 

     Art. 3.

     Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per il settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [3].

     La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante ad alto livello per prendere parte a tutti i suoi dibattiti.

     Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.

     Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

 

     Art. 4.

     Il comitato mantiene stretti legami operativi con la Commissione e con il comitato europeo dei valori mobiliari.

     Può istituire gruppi di lavoro.

 

     Art. 5.

     Prima di trasmettere il suo parere, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

 

     Art. 6.

     Il comitato presenta una relazione annuale alla Commissione.

 

     Art. 7.

     Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

 

     Art. 8.

     Il comitato entra in funzione il 7 giugno 2001.


[1] Abrogata dall'art. 16 della Decisione n. 2009/77/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/7/CE.

[3] Periodo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/7/CE.