§ 9.1.10 – Regolamento 27 dicembre 2001, n. 2580.
Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:27/12/2001
Numero:2580


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 2.      1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
Art. 3.      1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l'articolo 2.
Art. 4.      1. Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni [...]
Art. 5.      1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non si applica agli interessi versati sui conti congelati. Tali interessi sono anch'essi congelati.
Art. 6.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno [...]
Art. 7.      La Commissione è abilitata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 8.      Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni in loro possesso connesse al [...]
Art. 9.      Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Art. 10.      Il presente regolamento si applica:
Art. 11.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 9.1.10 – Regolamento 27 dicembre 2001, n. 2580.

Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

     vista la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, adottata dal Consiglio il 27 dicembre 2001,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Durante la riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

     (2) Il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo della lotta al terrorismo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche.

     (3) Con la risoluzione 1373(2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano.

     (4) Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorrerebbe adottare misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi.

     (5) È necessaria l'azione della Comunità per attuare gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC.

     (6) Il presente regolamento è una misura necessaria a livello comunitario e complementare alle procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell'Unione europea e nei paesi terzi.

     (7) Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende tutti i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato alle condizioni stabilite nel medesimo.

     (8) Per tutelare gli interessi della Comunità si possono accordare determinate deroghe.

     (9) Quanto alla procedura per redigere e modificare l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il Consiglio dovrebbe esso stesso esercitare i corrispondenti poteri di attuazione riguardo ai mezzi specifici disponibili a tale scopo per i suoi membri.

     (10) Per prevenire l'elusione del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione e le eventuali misure correttive del caso, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari.

     (11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

     (12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

     (13) È necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento.

     (14) L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento può includere persone ed entità legate o facenti capo a paesi terzi oppure su cui si incentrano per altri motivi gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

     (15) La Comunità europea ha già attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999) e 1333(2000) adottando il regolamento (CE) n. 467/2001 congelando le attività di determinate persone e gruppi e pertanto tali persone e gruppi non sono contemplate dal presente regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) "Capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche": attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.

     2) "Congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche": divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

     3) "Servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) quali:

     Servizi assicurativi e connessi

     i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

     A) ramo vita;

     B) ramo danni;

     ii) riassicurazione e retrocessione;

     iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);

     iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

     Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

     v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

     vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

     vii) leasing finanziario;

     viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, assegni turistici e bonifici bancari;

     ix) garanzie e impegni;

     x) compravendita e scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

     A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

     B) valuta estera;

     C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

     D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;

     E) titoli trasferibili;

     F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti.

     xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi collegati;

     xii) intermediazione nel mercato monetario;

     xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

     xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

     xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

     xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

     4) "Atto terroristico" ai fini del presente regolamento, la definizione è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 2001/931/PESC.

     5) "Possesso di una persona giuridica, gruppo o entità": possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria.

     6) "Controllo di una persona giuridica, gruppo o entità":

     a) avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;

     b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;

     c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;

     d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;

     e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;

     f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;

     g) gestire una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;

     h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità.

 

     Art. 2.

     1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:

     a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;

     b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.

     2. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

     3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:

     i) persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

     ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

     iii) persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);

     iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii). [1]

 

     Art. 3.

     1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l'articolo 2.

     2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato e alla Commissione.

 

     Art. 4.

     1. Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:

     - forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 e le operazioni eseguite a norma degli articoli 5 e 6:

     - alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato e

     - alla Commissione tramite dette autorità competenti,

     - collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato per verificare le informazioni fornite.

     2. Tutte le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono usate unicamente ai fini per i quali sono state fornite o ricevute.

     3. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e del Consiglio.

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non si applica agli interessi versati sui conti congelati. Tali interessi sono anch'essi congelati.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate per impedire il finanziamento di atti di terrorismo, per quanto riguarda:

     1) l'uso dei capitali congelati per soddisfare, all'interno della Comunità, un fabbisogno umano fondamentale di una persona fisica compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o di un suo familiare, compresi i pagamenti per alimentazione, medicinali, affitto o ipoteca per la dimora familiare, contributi e spese per le cure mediche dei suddetti familiari;

     2) l'uso dei conti congelati per effettuare pagamenti ai seguenti fini:

     a) tasse, premi di assicurazioni obbligatorie e canoni per servizi di pubblica utilità come gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni da pagare all'interno della Comunità e

     b) spese bancarie dovute nella Comunità per la tenuta dei conti;

     3) i pagamenti a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.

     3. Le richieste di autorizzazione vanno rivolte all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati congelati i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche.

 

     Art. 6.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:

     - scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,

     - rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o

     - prestare servizi finanziari a tale persona, entità o organismo previa consultazione degli altri Stati membri, del Consiglio e della Commissione conformemente al paragrafo 2.

     2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione elencate nell'allegato e alla Commissione i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica, informandole dei requisiti che considera necessari per impedire il finanziamento di atti terroristici.

     L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri, dal Consiglio e dalla Commissione entro due settimane.

 

     Art. 7.

     La Commissione è abilitata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni in loro possesso connesse al presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 3 e 4, e quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

 

     Art. 9.

     Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento si applica:

     1) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

     2) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

     3) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

     4) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

     5) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgono attività commerciali nella Comunità.

 

     Art. 11.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione sul suo impatto e propone le modifiche eventualmente necessarie.

 

 

ALLEGATO [2]

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 5

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

     ITALIA

 

     Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

 

     COMUNITÀ EUROPEA

 

     Commissione delle Comunità europee

     Direzione generale delle Relazioni esterne

     Direzione PESC

     Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

     CHAR 12/163

     B-1049 Bruxelles

     Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

     Fax (32-2) 296 75 63

     E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


[1] Per l’elenco di cui al presente paragrafo, vedi, da ultimo, l'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1169/2012.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 745/2003, dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1207/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1957/2005 e dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1461/2006.