§ 9.1.8 - Regolamento 3 dicembre 2001, n. 2558.
Regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:03/12/2001
Numero:2558


Sommario
Art. 1.      L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 9.1.8 - Regolamento 3 dicembre 2001, n. 2558.

Regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni da utilizzare ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea nell'intento di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

     (2) Nel SEC 1995, così come nell'SCN 1993, gli swap sono definiti (paragrafo 5.67) come "accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni prestabilite, flussi monetari con riferimento allo stesso importo di indebitamento" ed è specificato che "le due principali categorie di swap sono gli swap su tassi d'interesse e gli swap su valute".

     (3) Nelle versioni originarie del SEC 1995 e dell'SCN 1993, i flussi di interessi scambiati tra due controparti nel quadro di qualunque tipologia di contratto di swap e dei contratti di forward rate agreement sono stati considerati come operazioni non finanziarie registrate nei redditi da capitale alla voce "Interessi".

     (4) Tale disposizione solleva problemi in modo tale che la Commissione ritiene necessario escludere tali flussi di interessi dai redditi da capitale, analogamente a quanto precisato nell'SCN 1993 riveduto.

     (5) È quindi opportuno registrare tali flussi tra le operazioni finanziarie come strumenti finanziari derivati, inclusi nel SEC 1995 nella voce F.3 "Titoli diversi dalle azioni".

     (6) Uno specifico trattamento di tali flussi dovrebbe essere definito per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

     (7) Il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con la decisione 89/382/CEE/Euratom, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE, sono stati entrambi consultati ai sensi dell'articolo 3 di tali decisioni,

     hanno adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     L'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio è modificato come segue:

     1) Al capitolo 4, il punto 4.47 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) Al capitolo 5:

     a) al punto 5.67, le lettere d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) al punto 5.139, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) È aggiunto il seguente allegato V:

     (Omissis).