§ 8.5.129 - Regolamento 16 gennaio 2009, n. 30.
Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:16/01/2009
Numero:30


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 8.5.129 - Regolamento 16 gennaio 2009, n. 30.

Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati

(G.U.U.E. 17 gennaio 2009, n. L 13)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità") [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

 

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Per consentire l'uso di applicazioni di collegamento dati aria-terra, è opportuno che i centri di controllo d'area che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati per il cielo unico europeo [3], abbiano accesso in tempo utile alle informazioni di volo pertinenti.

 

(2) Per consentire all'ente di controllo del traffico aereo seguente di iniziare lo scambio di dati con l'aeromobile, laddove i centri di controllo d'area interessati non dispongono di un servizio comune di connettività di collegamento dati, è opportuno attuare procedure automatiche per l'identificazione e la comunicazione con l'autorità seguente.

 

(3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 Eurocontrol ha ricevuto il mandato di sviluppare i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 19 ottobre 2007 concernente il suddetto mandato.

 

(4) Il regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo [4] deve pertanto essere modificato di conseguenza.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

Il regolamento (CE) n. 1032/2006 è modificato come segue:

 

1) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. I fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 garantiscono che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), utilizzati dai centri di controllo d'area, rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell'allegato I, parti A e D."

 

2) Gli allegati I e III sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

 

[2] GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

 

[3] Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[4] GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27.

 

 

ALLEGATO

 

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1032/2006 sono modificati come segue:

 

1) all'allegato I, è aggiunta la seguente parte D:

 

"PARTE D: REQUISITI PER LE PROCEDURE DI SUPPORTO PER SERVIZI DI COLLEGAMENTO DATI

 

1. TRASMISSIONE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE

 

1.1. Informazioni di volo interessate

 

1.1.1. Le informazioni correlate alla procedura di trasmissione dei dati di identificazione comprendono come minimo:

 

- l'identificazione dell'aeromobile,

 

- l'aerodromo di partenza,

 

- l'aerodromo di destinazione,

 

- il tipo di identificazione,

 

- i parametri di identificazione.

 

1.2. Modalità di applicazione

 

1.2.1. Per ogni volo di cui si prevede l'attraversamento di un confine e che è identificato nel sistema di collegamento dati è eseguita una procedura di trasmissione dei dati di identificazione

 

1.2.2. La procedura di trasmissione dei dati di identificazione è avviata in coincidenza con o appena subito dopo il momento fra quelli riportati di seguito che si verifica per primo:

 

- un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell'orario stimato al punto di coordinamento,

 

- l'ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente,

 

conformemente alle lettere di accordo.

 

1.2.3. I criteri di ammissibilità per la procedura di trasmissione dei dati di identificazione devono essere conformi alle lettere di accordo.

 

1.2.4. Le informazioni oggetto della trasmissione dei dati di identificazione sono incluse nelle corrispondenti informazioni di volo nell'ente ricevente.

 

1.2.5. Lo stato di identificazione del volo può essere visualizzato nell'apposita posizione di lavoro nell'ente ricevente.

 

1.2.6. Il completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, compresa la conferma da parte dell'ente ricevente, è comunicato all'ente di trasferimento.

 

1.2.7. In caso di mancata conferma del completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, in conformità dei requisiti di qualità del servizio applicabili, una richiesta di contatto mediante un collegamento dati aria-terra è inviata all'aeromobile.

 

2. NOTIFICA DELL'AUTORITÀ SEGUENTE

 

2.1. Informazioni di volo interessate

 

2.1.1. Le informazioni oggetto della procedura di notifica dell'autorità seguente comprendono come minimo:

 

- l'identificazione dell'aeromobile,

 

- l'aerodromo di partenza,

 

- l'aerodromo di destinazione.

 

2.2. Modalità di applicazione

 

2.2.1. Per ogni volo ammissibile che attraversa il confine è eseguita una procedura di notifica dell'autorità seguente.

 

2.2.2. La procedura di notifica dell'autorità seguente è avviata dopo che il sistema di bordo ha riconosciuto la richiesta di notifica dell'autorità seguente inviata all'aeromobile.

 

2.2.3. Dopo che le informazioni di identificazione dell'autorità seguente sono state trattate con successo, l'ente ricevente avvia una richiesta di apertura di comunicazione dati controllore-pilota (CPDLC) con l'aeromobile.

 

2.2.4. Se le informazioni di notifica dell'autorità seguente non sono state ricevute entro un periodo concordato reciprocamente secondo parametri definiti, l'ente ricevente applica procedure locali per l'avvio di comunicazioni di trasmissione dati con l'aeromobile.

 

2.2.5. Il completamento della procedura di notifica dell'autorità seguente, compresa la conferma da parte dell'ente ricevente, è comunicato all'ente di trasferimento.

 

2.2.6. In caso di mancata conferma del completamento della procedura di notifica dell'autorità seguente, in conformità dei requisiti di qualità del servizio applicabili, l'ente di trasferimento avvia procedure locali."

 

2) Nell'allegato III, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

"2. Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell'allegato I, parte B, e ai paragrafi 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato I, parte D.

 

3. Per la revisione delle procedure di coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base, modifica di dati di volo di base, trasmissione dei dati di identificazione e notifica dell'autorità seguente sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di qualità del servizio specificati nell'allegato II."


[1] Articolo così rettificato in G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 153.