§ 8.5.120 - Regolamento 20 agosto 2008, n. 859.
Regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:20/08/2008
Numero:859


Sommario
Art. 1. L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 è sostituito dall’allegato del presente regolamento
Art. 2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 8.5.120 - Regolamento 20 agosto 2008, n. 859.

Regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili

(G.U.U.E. 20 settembre 2008, n. L 254)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [1], in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3922/91, la Commissione adotta le modifiche dei requisiti tecnici comuni e delle procedure amministrative di cui all’allegato III rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico.

 

(2) L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 si basa su un insieme di regole armonizzate adottate dalle autorità aeronautiche comuni (JAA), denominate "codici comuni di navigabilità — trasporto aereo commerciale (velivoli)" (JAR-OPS 1).

 

(3) Il regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione [2] ha aggiornato l'allegato III per tenere conto delle modifiche apportate alle JAR-OPS dal 1 gennaio 2005 (modifiche da 9 a 12), prima della data di applicazione di detto allegato ( 16 luglio 2008).

 

(4) Sulla base dell'ulteriore lavoro effettuato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e in attesa dell'adozione delle norme attuative di cui al regolamento (CE) n. 8/2008, l'allegato di cui trattasi dovrebbe essere ulteriormente modificato per inserirvi determinati requisiti tecnico-operativi attinenti ai più importanti elementi di sicurezza contenuti nello stesso.

 

(5) I nuovi requisiti di cui trattasi dovrebbero essere applicabili senza indugio. Tuttavia un certo lasso di tempo è necessario all'industria e alle autorità per attuare le complesse disposizioni relative alle "operazioni in condizioni di bassa visibilità" e alla "formazione degli equipaggi".

 

(6) Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.

 

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. Le disposizioni dell'allegato del presente regolamento relative a OPS 1.1005, OPS 1.1010, OPS 1.1015, appendice 1 di OPS 1.1005, appendice 1 di OPS 1.1010, appendice 1 di OPS 1.1015 e appendice 3 di OPS 1.1005/1.1010/1.1015 si applicano a decorrere dal 16 luglio 2009.

 

3. Le disposizioni dell'allegato del presente regolamento relative a OPS 1.430, OPS 1.435, OPS 1.440, OPS 1.450, OPS 1.455, OPS 1.460, appendice 1 di OPS 1.430, appendice 1 di OPS 1.440, appendice 1 di OPS 1.450, appendice 1 di OPS 1.455 si applicano a decorrere dal 16 luglio 2011.

 

4. In attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 8/2008.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

 

[2] GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)