§ 8.5.79 - Regolamento 8 maggio 2006, n. 707.
Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:08/05/2006
Numero:707


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.5.79 - Regolamento 8 maggio 2006, n. 707.

Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 9 maggio 2006, n. L 122).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, e dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

      (2) L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2042/2003 stabilisce che, ai sensi degli allegati II e IV, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005.

      (3) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha avviato una valutazione dell’implicazione delle disposizioni relative alla durata della validità delle approvazioni e ha concluso che è opportuno stabilire una nuova scadenza, in modo da consentire che gli Stati membri possano adattare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata.

      (4) Le risultanze dell’indagine svolta sugli incidenti intervenuti nel passato, relativa all’invecchiamento degli aeromobili ed alla sicurezza dei serbatoi del combustibile, sottolineano la necessità di tenere conto di istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo e di rivedere regolarmente il programma di manutenzione.

      (5) È opportuno precisare che il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di mostrare il possesso della propria qualifica.

      (6) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 deve essere modificato di conseguenza.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

     1) all’articolo 7, paragrafo 4, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»;

     2) all’allegato I, paragrafo M.A.302, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

     «f) il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, ove del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell’esperienza operativa e tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo;

     g) il programma di manutenzione riflette i requisiti normativi obbligatori applicabili che figurano nei documenti emessi dal titolare del certificato del tipo in conformità della parte 21A.61.»;

     3) all’allegato III, è inserito il seguente paragrafo:

     «66.A.55 Prova del possesso della propria qualifica

     Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di dimostrare il possesso della propria qualifica.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.