§ 8.5.67 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2150.
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:23/12/2005
Numero:2150


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Principi
Art. 4.  Gestione strategica dello spazio aereo (livello 1)
Art. 5.  Gestione pretattica dello spazio aereo (livello 2)
Art. 6.  Gestione tattica dello spazio aereo (livello 3)
Art. 7.  Valutazione di sicurezza
Art. 8.  Relazione
Art. 9.  Controllo dell’applicazione del regolamento
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 8.5.67 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2150.

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 24 dicembre 2005, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) L’uso flessibile dello spazio aereo è un concetto di gestione dello spazio aereo descritto dall’ICAO e sviluppato da Eurocontrol in base al quale lo spazio aereo non viene considerato come uno spazio puramente civile o puramente militare, ma come un continuum nel quale tutte le esigenze degli utenti devono essere soddisfatte nella misura massima possibile.

      (2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 è stato conferito mandato ad Eurocontrol di assistere la Commissione europea nell’elaborazione di norme di attuazione sull’uso flessibile dello spazio aereo. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 30 dicembre 2004, redatta in base a detto mandato.

      (3) Il presente regolamento non contempla le operazioni e l’addestramento militari come disposto dall’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

      (4) Gli Stati membri, in una dichiarazione sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo, si sono impegnati a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, per garantire che il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente ed uniformemente applicato in tutti gli Stati membri, da tutti gli utenti dello spazio aereo.

      (5) La relazione congiunta di Eurocontrol e della Eurocontrol Performance Review Unit pubblicata nell’ottobre 2001 afferma che sussistono ampie possibilità di migliorare gli attuali livelli di uso flessibile dello spazio aereo in Europa.

      (6) Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo in mare aperto deve essere applicato senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi imposti agli Stati membri dalla Convenzione sull’aviazione civile internazionale e relativi allegati o dal diritto internazionale della navigazione.

      (7) Alcune attività esigono che sia ad esse riservato l’uso esclusivo e specifico di un determinato volume di spazio aereo, per periodi determinati, in ragione delle caratteristiche del loro profilo di volo o della loro inerente pericolosità e della necessità di garantire una separazione efficace e sicura del traffico aereo che non partecipa a dette attività.

      (8) Per un’applicazione efficace e armonizzata dell’uso flessibile dello spazio aereo in tutta la Comunità europea sono necessarie norme chiare e coerenti per il coordinamento civile-militare che prendano in considerazione tutte le esigenze degli utenti dello spazio aereo e la natura delle loro diverse attività.

      (9) Procedure efficaci per il coordinamento civile-militare devono basarsi su regole e norme atte a garantire l’uso efficiente dello spazio aereo da parte di tutti i suoi utenti.

      (10) In sede di applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo è di fondamentale importanza promuovere la cooperazione tra gli Stati membri confinanti e tenere conto delle operazioni transfrontiere.

      (11) Costituiscono un limite alla gestione uniforme e tempestiva dello spazio aereo le differenze nell’organizzazione della cooperazione civile e militare nella Comunità. È quindi di fondamentale importanza identificare le persone e gli organismi competenti, in ogni Stato membro, per l’applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo. Dette informazioni devono essere comunicate agli Stati membri.

      (12) Procedure coerenti per il coordinamento civile-militare e per l’uso dello spazio aereo comune sono un fattore essenziale per istituire blocchi funzionali di spazio aereo come definiti nel regolamento (CE) n. 549/2004.

      (13) Nel concetto di uso flessibile dello spazio aereo rientrano funzioni distinte quali la gestione strategica, la gestione pretattica e la gestione tattica dello spazio aereo, che sono strettamente interdipendenti e che devono essere svolte in modo compatibile per garantire un uso efficiente dello spazio aereo.

      (14) I programmi attualmente in fase di sviluppo a livello di cooperazione europea dovrebbero mirare a conseguire gradualmente la compatibilità tra le funzioni di gestione dello spazio aereo, la gestione del flusso del traffico aereo e i servizi di traffico aereo.

      (15) Quando nello stesso spazio aereo hanno luogo attività dell’aviazione diverse con esigenze diverse, il loro coordinamento deve mirare sia all’effettuazione dei voli in condizioni di sicurezza sia all’uso ottimale dello spazio aereo disponibile.

      (16) La comunicazione tempestiva ai controllori civili e militari delle informazioni sulla condizione dello spazio aereo e su singole specifiche situazioni del traffico aereo, nonché la precisione di tali informazioni, hanno conseguenze dirette sulla sicurezza e sull’efficienza delle operazioni.

      (17) L’accesso tempestivo ad informazioni aggiornate sulla condizione dello spazio aereo è un requisito essenziale per i soggetti interessati che desiderano avvalersi delle strutture di spazio aereo rese disponibili, al momento della compilazione o modificazione dei loro piani di volo.

      (18) La valutazione a scadenze periodiche dell’uso dello spazio aereo è un valido mezzo per accrescere la reciproca fiducia tra fornitori e utenti di servizi civili e militari ed è uno strumento essenziale per migliorare la configurazione e la gestione dello spazio aereo.

      (19) La relazione annuale sull’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004 deve contenere informazioni pertinenti in rapporto agli obbiettivi iniziali ed al solo scopo di soddisfare in maggior misura le esigenze degli utenti.

      (20) È opportuno prevedere un periodo transitorio idoneo a soddisfare le esigenze di coordinamento tra le unità adibite al servizio del traffico aereo civile e le unità adibite al servizio del traffico aereo militare o le unità di controllo militare.

      (21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     Il presente regolamento rafforza ed armonizza l’applicazione, all’interno del cielo unico europeo, del concetto di uso flessibile dello spazio aereo come definito all’articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 549/2004 allo scopo di facilitare la gestione dello spazio aereo e la gestione del traffico aereo nell’ambito della politica comune dei trasporti.

     Il presente regolamento migliora la cooperazione tra i soggetti civili e militari responsabili della gestione del traffico aereo che operano nello spazio aereo posto sotto la responsabilità degli Stati membri.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.

     2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti:

     a) «cellula di gestione dello spazio aereo» («air management cell», AMC): cellula competente per la gestione quotidiana dello spazio aereo posto sotto la responsabilità di uno o più Stati membri;

     b) «riserva di spazio aereo»: volume definito di spazio aereo riservato in via temporanea all’uso esclusivo o specifico di determinate categorie di utenti;

     c) «restrizione dello spazio aereo»: volume definito di spazio aereo entro il quale possono essere eseguite, in vario modo, attività pericolose per i voli o per gli aeromobili in ore determinate («zona pericolosa»); ovvero spazio aereo al di sopra della terraferma o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni («zona regolamentata»); ovvero spazio aereo al di sopra della terraferma o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è vietato («zona vietata»);

     d) «struttura dello spazio aereo»: specifica porzione di spazio aereo configurata per assicurare operazioni sicure e ottimali degli aeromobili;

     e) «unità dei servizi di traffico aereo» («air traffic services», ATS): unità civile o militare responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo;

     f) «coordinamento civile-militare»: coordinamento esistente tra le componenti civile e militare autorizzate a prendere decisioni e ad approvare una determinata azione o condotta;

     g) «unità militare di controllo»: unità militare fissa o mobile che gestisce il traffico aereo militare e/o altre attività che, in ragione della loro specifica natura, possono richiedere una riserva o una restrizione dello spazio aereo;

     h) «spazio aereo transfrontiere»: struttura di spazio aereo che si estende al di là dei confini nazionali o dei confini delle regioni informazioni volo;

     i) «intenzione di volo»: traiettoria di volo e relativi dati di volo che descrivono la traiettoria programmata di un volo fino alla sua destinazione, aggiornata ad ogni istante;

     j) «traiettoria di volo»: traiettoria di un aeromobile attraverso lo spazio, definita in base a tre dimensioni;

     k) «tempo reale» (real-time): momento effettivo del tempo nel quale ha luogo un processo o un evento;

     l) «separazione»: porzione di spazio tra aeromobili, livelli o rotte;

     m) «utenti»: aeromobili civili o militari che operano nello spazio, nonché qualunque altra parte che richieda spazio aereo.

 

          Art. 3. Principi

     Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo è retto dai seguenti principi:

     a) il coordinamento tra le autorità civili e militari è organizzato ai livelli strategico, pretattico e tattico della gestione dello spazio aereo mediante accordi e procedure finalizzati ad accrescere la sicurezza e la capacità dello spazio aereo ed a migliorare l’efficienza e la flessibilità delle operazioni degli aeromobili;

     b) è garantita e mantenuta la coerenza tra le funzioni di gestione dello spazio aereo, di gestione dei flussi di traffico aereo e i servizi di traffico aereo ai tre livelli di gestione dello spazio aereo di cui alla lettera a), al fine di assicurare a tutti gli utenti un’efficiente pianificazione, assegnazione e uso dello spazio aereo;

     c) la riserva di spazio aereo per uso esclusivo o specifico di alcune categorie di utenti è di natura temporanea, è applicata esclusivamente per periodi limitati, basati sull’uso effettivo e deve essere annullata non appena cessi l’attività che l’ha determinata;

     d) gli Stati membri cooperano ai fini dell’applicazione efficiente e coerente del concetto di uso flessibile dello spazio aereo attraverso le frontiere nazionali o attraverso i limiti delle regioni informazioni volo e disciplinano, in particolare, le attività transfrontiere. La cooperazione si estende a tutti i pertinenti aspetti giuridici, operativi e tecnici;

     e) le unità dei servizi di traffico aereo e gli utenti devono fare il miglior uso possibile dello spazio aereo disponibile.

 

          Art. 4. Gestione strategica dello spazio aereo (livello 1)

     1. Gli Stati membri esercitano le seguenti funzioni:

     a) provvedere all’applicazione complessiva del concetto di uso flessibile dello spazio aereo ai livelli strategico, pretattico e tattico;

     b) riesaminare periodicamente le esigenze degli utenti;

     c) convalidare le attività che richiedono restrizioni o riserve dello spazio aereo;

     d) definire strutture e procedure temporanee per lo spazio aereo idonee ad offrire una pluralità di opzioni di rotte e di riserva di spazio aereo;

     e) fissare i criteri e le procedure per la creazione e l’utilizzo di limiti laterali e verticali modificabili dello spazio aereo nella misura richiesta per accogliere differenti variazioni delle traiettorie di volo e cambiamenti dei voli a breve termine;

     f) valutare le strutture e la rete di rotte dello spazio aereo nazionale allo scopo di pianificare strutture e procedure flessibili per lo spazio aereo;

     g) definire le modalità specifiche in base alle quali la responsabilità della separazione tra i voli civili e militari è assegnata alle unità dei servizi di traffico aereo o alle unità militari di controllo.

     h) sviluppare l’uso transfrontiere dello spazio aereo con gli Stati membri confinanti qualora i flussi di traffico e le attività degli utenti lo rendano necessario;

     i) coordinare la propria politica di gestione dello spazio aereo con quella degli Stati membri confinanti, allo scopo di regolare congiuntamente l’uso dello spazio aereo al di là delle frontiere o dei confini delle regioni informazioni volo;

     j) istituire e mettere a disposizione degli utenti le strutture dello spazio aereo in stretta cooperazione e coordinamento con gli Stati membri confinanti quando le strutture in questione abbiano un impatto significativo sul traffico transfrontiere o sui confini di una regione informazioni volo allo scopo di assicurare l’utilizzo ottimale dello spazio aereo a tutti gli utenti nella Comunità.

     k) individuare con gli Stati membri confinanti un complesso comune di norme per la separazione tra voli civili e militari per le attività transfrontiere;

     l) creare meccanismi di consultazione tra le persone o organizzazioni di cui al paragrafo 3 e tutti i soggetti o le organizzazioni pertinenti in modo da assicurare che le esigenze degli utenti siano adeguatamente prese in considerazione;

     m) valutare e riesaminare le procedure per lo spazio aereo e i risultati delle operazioni nell’ambito dell’uso flessibile dello spazio aereo;

     n) istituire i meccanismi idonei per archiviare i dati sulle richieste, le assegnazioni e l’uso effettivo delle strutture dello spazio aereo per fini ulteriori di analisi e programmazione.

     Le condizioni di cui alla lettera g) sono documentate e di esse si tiene conto nella valutazione di sicurezza di cui all’articolo 7.

     2. Negli Stati membri nei quali la gestione dello spazio aereo rientra nella competenza, o prevede la partecipazione, di autorità sia civili sia militari, le funzioni di cui al paragrafo 1 sono esercitate tramite un procedimento congiunto civile e militare.

     3. Gli Stati membri individuano e notificano alla Commissione le persone o le organizzazioni responsabili per l’assolvimento delle funzioni di cui al paragrafo 1. La Commissione mantiene e pubblica l’elenco di tutte le persone o le organizzazioni individuate, allo scopo di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.

 

          Art. 5. Gestione pretattica dello spazio aereo (livello 2)

     1. Gli Stati membri designano o istituiscono una cellula di gestione dello spazio aereo incaricata di assegnare lo spazio aereo alle condizioni e con le procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

     Negli Stati membri nei quali la gestione dello spazio aereo rientra nella competenza, o prevede la partecipazione, di autorità sia civili sia militari, la cellula assume la forma di una cellula mista civile e militare.

     2. Due o più Stati membri possono istituire una cellula comune di gestione dello spazio aereo.

     3. Gli Stati membri provvedono all’istituzione di adeguati sistemi di supporto, al fine di mettere in grado la cellula di gestione dello spazio aereo di effettuare l’assegnazione di spazio aereo e di comunicare tempestivamente la disponibilità di spazio aereo a tutti gli utenti coinvolti, alle cellule di gestione dello spazio aereo, ai fornitori di servizi di traffico aereo e a tutti gli interessati operatori e organizzazioni.

 

          Art. 6. Gestione tattica dello spazio aereo (livello 3)

     1. Gli Stati membri provvedono all’istituzione di procedure di coordinamento civile-militare e di strutture di comunicazione tra le competenti unità dei servizi di traffico aereo e le unità militari di controllo idonee a consentire la messa a disposizione reciproca di dati sullo spazio aereo in modo da attivare, disattivare o riassegnare in tempo reale lo spazio aereo assegnato a livello pretattico.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le unità militari di controllo e le unità dei servizi di traffico aereo interessate si comunichino reciprocamente, in modo efficace e tempestivo, tutte le modifiche dell’attivazione pianificata di tale spazio aereo e notifichino a tutti gli utenti coinvolti lo stato corrente dello spazio aereo.

     3. Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure di coordinamento ed a creare sistemi di supporto fra le unità dei servizi di traffico aereo e le unità militari di controllo al fine di garantire la sicurezza nella gestione delle interazioni tra i voli civili e i voli militari.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché tra le unità dei servizi di traffico aereo civile e militare siano istituite procedure di coordinamento idonee a consentire la comunicazione diretta di informazioni pertinenti al fine di risolvere specifiche situazioni di traffico in cui i controllori civili e militari forniscono servizi all’interno dello stesso volume di spazio aereo. Queste informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione – in particolare quando siano richieste per ragioni di sicurezza – dei controllori civili e militari e delle unità militari di controllo tramite uno scambio tempestivo di dati sui voli, ivi comprese la posizione e l’intenzione di volo degli aeromobili.

     5. Nel caso delle attività transfrontiere, gli Stati membri provvedono affinché le unità dei servizi di traffico aereo civile e le analoghe unità militari e/o le unità militari di controllo interessate da tali attività convengano una serie di procedure comuni intese a gestire specifiche situazioni di traffico e a migliorare la gestione dello spazio aereo in tempo reale.

 

          Art. 7. Valutazione di sicurezza

     Allo scopo di mantenere o migliorare gli attuali livelli di sicurezza gli Stati membri provvedono – nell’ambito di un processo per la gestione della sicurezza – affinché sia effettuata una valutazione della sicurezza che comprende l’individuazione, la valutazione e l’attenuazione dei rischi, prima d’introdurre ogni modifica nel funzionamento dell’uso flessibile dello spazio aereo.

 

          Art. 8. Relazione

     Nella relazione annuale sull’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004, gli Stati membri illustrano gli aspetti indicati in dettaglio nell’allegato al presente regolamento.

 

          Art. 9. Controllo dell’applicazione del regolamento

     Gli Stati membri controllano l’applicazione del presente regolamento mediante ispezioni, indagini e audit di sicurezza.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L’articolo 6 si applica 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ELEMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE FIGURARE

NELLA RELAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELL’USO FLESSIBILE DELLO SPAZIO AEREO

 

     — Descrizione generale dell’organizzazione nazionale e delle sue competenze ai livelli 1, 2 e 3 dell’uso flessibile dello spazio aereo.

     — Valutazione del funzionamento di accordi, procedure e sistemi di supporto istituiti ai livelli strategico, tattico e pretattico della gestione dello spazio aereo. La valutazione deve essere effettuata in relazione alla sicurezza della navigazione aerea (safety), alla capacità dello spazio aereo, all’efficienza e alla flessibilità delle operazioni degli aeromobili di tutti gli utenti.

     — Problemi incontrati nell’applicazione del presente regolamento, iniziative adottate e esigenze di modifica.

     — Risultati delle ispezioni, dei controlli e degli audit della sicurezza nazionali.

     — Cooperazione fra gli Stati membri sulla gestione dello spazio aereo e, specialmente, sull’istituzione e sulla gestione dello spazio aereo transfrontiere e delle attività transfrontiere.