§ 8.5.58 – Regolamento 21 marzo 2005, n. 488.
Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:21/03/2005
Numero:488


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.


§ 8.5.58 – Regolamento 21 marzo 2005, n. 488.

Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 marzo 2005, n. L 81).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

     previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

     considerando quanto segue:

     (1) Le entrate dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l’Agenzia) sono costituite da un contributo della Comunità e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1592/2002, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall’Agenzia.

     (2) Le entrate e le spese dell’Agenzia devono risultare in pareggio.

     (3) I diritti e gli onorari previsti dal presente regolamento, espressi in euro, devono esclusivamente essere richiesti e riscossi dall’Agenzia. Devono essere fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

     (4) I diritti riscossi dall’Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese. La localizzazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione.

     (5) Il richiedente dev’essere informato, nei limiti del possibile, dell’importo che dovrà pagare per il servizio che gli sarà reso e delle modalità di pagamento prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio. I criteri che servono per determinare l’importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora sia impossibile determinare tale importo in anticipo, il richiedente dev’esserne informato prima dell’inizio della prestazione del servizio. In tal caso, prima della prestazione devono essere convenute modalità chiare di valutazione della somma da pagare.

     (6) L’importo degli oneri da pagare da parte del richiedente viene stabilito in relazione alla complessità del compito svolto dall’Agenzia e del corrispondente carico di lavoro.

     (7) Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, dev’essere permessa una revisione annuale delle tariffe.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si applica ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito l’Agenzia) come corrispettivo dei servizi da essa resi, compresa la fornitura di merci.

     In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i relativi importi e le modalità di pagamento.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia;

     b) «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per ottenere, mantenere o modificare i certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia;

     c) «operazioni di certificazione»: tutte le azioni avviate dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002;

     d) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un servizio reso dall’Agenzia, compresi il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione;

     e) «costi diretti»: i costi salariali del personale direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione e i costi di trasporto del personale nell’ambito delle operazioni di certificazione;

     f) «costi specifici»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le spese di viaggio riconosciute al personale nell’ambito delle operazioni di certificazione;

     g) “costi indiretti”: la quota-parte delle spese generali di infrastruttura, organizzazione e gestione sostenute dall’Agenzia imputabili all’adempimento dei compiti di certificazione, diverse dalle spese dirette e specifiche, ivi comprese le spese derivanti dallo sviluppo di una parte del materiale regolamentare; [1]

     h) «costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall’Agenzia;

     i) «materiale regolamentare»: qualsiasi documentazione emanante dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

 

CAPO II

ONORARI

 

     Art. 3.

     L’Agenzia riscuote onorari per tutti i servizi, compresa la fornitura di merci, che essa rende ai richiedenti, ad eccezione:

     a) delle operazioni di certificazione;

     b) della trasmissione dei documenti e delle informazioni, sotto qualsiasi forma, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     c) dei documenti disponibili gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia. Inoltre, l’Agenzia riscuote onorari in occasione della presentazione di un ricorso contro una delle sue decisioni ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

 

     Art. 4.

     1. L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso quello della sua messa a disposizione nei confronti del richiedente.

     2. Gli onorari dovuti per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 corrispondono ad una somma fissa il cui importo è precisato in allegato. Qualora il procedimento si concluda a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a restituire al richiedente tale importo fisso.

     3. L’importo degli onorari è espresso in euro e viene comunicato al richiedente prima della prestazione del servizio, unitamente alle modalità di pagamento.

 

     Art. 5.

     Gli onorari sono dovuti dal richiedente o, eventualmente, dal ricorrente.

     Essi sono esigibili in euro.

     Salvo clausola contrattuale contraria, gli onorari sono riscossi prima della prestazione del servizio o, eventualmente, prima dell’avvio della procedura di ricorso.

 

CAPO III

DIRITTI

 

     Art. 6.

     1. I diritti garantiscono entrate globali sufficienti a coprire tutti i costi, diretti, indiretti e specifici, derivanti dalle operazioni di certificazione, compresi i costi per il relativo controllo continuo.

     2. L’Agenzia deve distinguere quali tra le sue entrate e le sue spese siano imputabili alle operazioni di certificazione.

     A tal fine:

     a) i diritti riscossi dall’Agenzia come corrispettivo delle operazioni di certificazione sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità distinta;

     b) l’Agenzia stabilisce una contabilità analitica, distinta in entrate e in spese; per ciascuna delle spese elencate nella nomenclatura di bilancio, un criterio di ripartizione determina la percentuale di tale spesa da imputare alle operazioni di certificazione.

     3. I diritti sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.

     4. Nell’intento di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti delle imprese stabilite nel territorio degli Stati membri, i costi del trasporto connessi alle operazioni di certificazione eseguite per conto di tali imprese sono forfettizzati e ripartiti uniformemente tra i richiedenti.

     5. L’allegato è riesaminato e rivisto, se necessario, nei 14 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente l’allegato può essere rivisto ogni anno.

     Gli importi e i coefficienti di cui all’allegato sono pubblicati nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia.

 

     Art. 7.

     I diritti sono costituiti da uno o più dei seguenti elementi:

     a) una parte fissa, il cui importo varia in funzione della complessità del compito svolto dall’Agenzia; i diversi valori della parte fissa e dei coefficienti rilevanti sono indicati nell’allegato;

     b) una parte variabile proporzionale al carico di lavoro corrispondente, espressa in numero di ore che si moltiplica per una tariffa oraria calcolata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2; le modalità di calcolo della tariffa oraria applicata dall’Agenzia sono precisate all’articolo 9, mentre l’importo della tariffa oraria è indicato nell’allegato;

     c) l’importo equivalente ai costi specifici di un’operazione di certificazione, i quali sono integralmente recuperati al loro costo effettivo.

 

     Art. 8.

     1. I diritti sono così determinati:

     Σ R=x D

     dove:

     Σ R = gettito annuale dei diritti riscossi dall’Agenzia

     D = spese annuali iscritte nel bilancio dell’Agenzia

    x = percentuale delle spese annuali direttamente o indirettamente imputabili alle operazioni di certificazione.

     2. Durante il periodo transitorio previsto all’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1592/2002, una parte del contributo di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento può essere utilizzato, ove occorra, per coprire alcuni costi sostenuti dall’Agenzia per le operazioni di certificazione. In tal caso, durante tale periodo, gli oneri sono così determinati:

     Σ R=x D - Cp

     dove:

     Cp = parte del contributo di cui all’articolo 48 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1592/2002 utilizzato per finanziare alcune operazioni di certificazione eseguite dall’Agenzia. A partire dal 1° gennaio 2008 e non oltre tale data, Cp=0.

 

     Art. 9.

     1. L’importo dei diritti è funzione della complessità dell’operazione di certificazione e del carico di lavoro corrispondente ed è stabilito applicando la seguente formula:

     R = F + (nh * t) + S

     dove:

     R = diritto dovuto

     F = parte fissa, in funzione della natura dell’operazione effettuata (vedi allegato)

     nh = numero di ore fatturate (nel caso sia applicabile, vedi allegato)

     t = tariffa oraria (nel caso sia applicabile, vedi allegato)

     S = costi specifici.

     2. La tariffa oraria (t) è determinata dal costo salariale annuale globale del personale dell’Agenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione e viene calcolata applicando la seguente formula:

     t = Cs/N

     dove:

     Cs = costo salariale annuale globale (salari, contributi pensionistici e previdenza sociale) del personale dell’Agenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione

     N = somma annuale delle ore di lavoro del personale dell’Agenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione.

 

     Art. 10.

     Salvo quanto disposto all’articolo 9, nel caso in cui un’operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, i costi di trasporto al di fuori di tali territori sono inclusi nei diritti fatturati al richiedente. Per tale operazione, o parte dell’operazione, l’importo dei diritti dovuti è determinato dalla formula:

     R = F + (nh * t) + S + V

     dove:

     R = diritto dovuto

     F = parte fissa, in funzione della natura dell’operazione effettuata (vedi allegato)

     nh = numero di ore fatturate (nel caso sia applicabile, vedi allegato)

     t = tariffa oraria (nel caso sia applicabile, vedi allegato)

     S = costi specifici

     V = costi di trasporto supplementari.

     I costi di trasporto supplementari fatturati al richiedente comprendono i costi effettivi dei trasporti al di fuori dei territori degli Stati membri e il tempo impiegato dagli esperti in tali trasporti, fatturato secondo la tariffa oraria.

 

     Art. 11.

     Su domanda del richiedente e previo consenso del direttore esecutivo, può essere eseguita un’operazione di certificazione in forma speciale.

     In tal caso, l’operazione di certificazione viene eseguita come segue:

     a) destinandovi categorie del personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe, secondo le procedure abituali, e/o

     b) destinandovi mezzi umani in modo che l’operazione venga eseguita entro un termine più breve di quello normalmente richiesto dalle procedure abituali dell’Agenzia.

     In tal caso, viene applicata una maggiorazione eccezionale ai diritti riscossi per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare questa particolare domanda.

 

     Art. 12. [2]

     1. I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro.

     2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato o l’approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente.

     3. La tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le rispettive modalità di pagamento sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda.

     4. Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, una stima della spesa. Tale stima è modificata dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

     5. I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall’Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall’Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide.

     6. Nel caso in cui, dopo un primo esame, l’Agenzia decida di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Tale importo è equivalente alla parte fissa D indicata nell’allegato del presente regolamento.

     7. Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione, poiché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o poiché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, il saldo totale dei diritti dev’essere pagato al momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13.

     A decorrere dal 1° giugno 2005, i diritti per operazioni di certificazione sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia.

     Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia.

     L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per conto di essa.

     Per le operazioni di certificazione effettuate dagli Stati membri per conto dell’Agenzia che sono in corso al 1° giugno 2005, i diritti sono riscossi dall’Agenzia in modo da evitare che il richiedente effettui un doppio pagamento.

 

     Art. 14.

     Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e al più tardi alla data di applicazione degli articoli da 1 a 13, l’Agenzia conferma per iscritto alla Commissione di essere in grado di assumere i compiti affidatigli dal presente regolamento e in particolare di fatturare gli importi dei diritti dovuti dai richiedenti e di rimborsare gli Stati membri.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Gli articoli da 1 a 13 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2005.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [3]

 

     Nota esplicativa

     — Le specifiche di certificazione (CS – certification specifications) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell’AESA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) del 30 ottobre 2003 (www.easa.eu.int).

     — Ai fini del presente allegato:

     — «Valore dell’equipaggiamento»: menzionato nelle tabelle i, iii, iv e v, si riferisce al prezzo che figura nel pertinente listino prezzi del costruttore.

     — «Valore delle attività», menzionato nelle tabelle vi, viii, x e xiii, significa: {numero dei tecnici attivi dipendenti dell'impresa in rapporto diretto con l'attività soggetta ad approvazione}* {100*1 400 ore = €140 000/tecnico} a meno che il richiedente non dimostri che deve essere applicata una tariffa oraria diversa.

     — Il numero dei tecnici attivi è indipendente dal numero delle diverse sedi interessate dall’approvazione, comprende i subcontraenti e deve essere comunicato dal richiedente.

     — Il personale amministrativo dell’impresa richiedente non sarà incluso nel calcolo del valore delle attività.

     — Il personale tecnico ed amministrativo (interessato dall’attività) dei subcontraenti non sarà incluso nel calcolo del valore delle attività del richiedente, a condizione che il subcontraente abbia già ottenuto una propria autorizzazione diretta.

     — I richiedenti ed i titolari di approvazioni dell’Agenzia devono fornire un certificato sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell’impresa affinché l’Agenzia possa determinare la corrispondente categoria di diritti.

 

     i) Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione o equivalenti [di cui ai capitoli B e O dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione]

 

     — Tutte le domande di certificazione sono soggette all’applicazione del diritto fisso «A» riportato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente indicato per il prodotto in questione.

     — I prodotti che appaiono su sfondo grigio nella tabella sono inoltre soggetti ad un diritto orario, calcolato alla tariffa indicata e moltiplicato per il tempo impiegato dagli agenti dell’AESA.

     — I prodotti derivati e le modifiche significative, descritti nella parte 21, capitolo D, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 (in particolare il paragrafo 21A.101) che comportano modifiche alla geometria e/o al motore di un aeromobile sono riportati nella seguente tabella.

     — Tutti i servizi connessi ad attività esercitate direttamente o indirettamente dall’Agenzia ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica dei certificati e delle approvazioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono soggetti al pagamento di diritti con le modalità previste nel Capo II del presente regolamento.

 

Diritto fisso «A»

21.000 EUR

 

Tariffa oraria

99 EUR

 

Tipo di prodotto

Osservazioni

Coefficiente applicabile al diritto fisso

 

 

 

CS-25

Aeromobili di grandi dimensioni

8

- CS-25(D)

- modelli derivati e modifiche significative

4

CS-23.A

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.2 (aeromobili commuter)

6

- CS-23.A(D)

- modelli derivati e modifiche significative

3

CS-23.B

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW compreso tra 2.000 e 5 670 kg

0,5

- CS-23.B(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,25

CS-29

Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni

5

- CS-29(D)

- modelli derivati e modifiche significative

2,5

CS-27

Velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni

0,8

- CS-27(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,4

CS-E.T.A

Motori a turbina con spinta al decollo uguale o maggiore di 25.000 N o potenza uguale o maggiore di 2.000 kW

5,25

- CS-E.T.A(D)

- modelli derivati e modifiche significative

1,55

CS-E.T.B

Motori a turbina con spinta al decollo minore di 25.000 N o potenza minore di 2.000 kW

2

- CS-E.T.B(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,55

CS-E.NT

Altri motori (non a turbina)

0,1

- CS-E.NT(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,03

CS-23.C

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW inferiore a 2.000 kg

0,2

- CS-23.C(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,1

CS-22

Alianti e motoalianti

0,2

CS-VLA

Aeromobili ultraleggeri

0,2

CS-VLR

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

0,25

CS-APU

APU - generatori ausiliari di potenza

0,15

CS-P.A

destinati ad aeromobili certificati conformi alle CS-25 (o equivalente)

0,2

- CS-P.A(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,1

CS-P.B

destinati ad aeromobili certificati conformi alle CS-23, CS-VLA e CS-22 (o equivalente)

0,05

- CS-P.B(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,025

CS-22.J

destinati ad aeromobili certificati conformi alle CS-22 (o equivalente)

0,04

- CS-22.J(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,02

CS-22.H

Altri motori (non a turbina)

0,07

CS-22.H(D)

- modelli derivati e modifiche significative

0,05

CS-Palloni

Attualmente non disponibile

0,1

CS-Dirigibili

Attualmente non disponibile

0,5

CS-34

non sono applicabili diritti fissi addizionali in caso di inclusione nell'iniziale certificato di omologazione (TC - type certificate) - le ore supplementari sono calcolate soltanto se necessarie.

 

CS-36

non sono applicabili diritti fissi addizionali in caso di inclusione nell'iniziale certificato di omologazione (TC - type certificate) - le ore supplementari sono calcolate soltanto se necessarie

 

CS-AWO

Attività post certificazione; la certificazione di navigabilità è trattata come una modifica del certificato di omologazione.

 

CS-ETSO.A

Valore dell'equipaggiamento superiore a 20.000 EUR

0,045

CS-ETSO.B

Valore dell'equipaggiamento compreso tra 2.000 et 20.000 EUR

0,025

CS-ETSO.C

Valore dell'equipaggiamento inferiore a 2.000 EUR

0,01

 

     ii) Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

     — Tutte le domande di certificazione sono soggette all’applicazione del diritto fisso «B» riportato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente indicato per il prodotto in questione.

     — I prodotti che appaiono su sfondo grigio nella tabella sono inoltre soggetti ad un diritto orario, calcolato alla tariffa indicata e moltiplicato per il tempo impiegato dagli agenti dell’AESA.

     — Per i certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile si applica il corrispondente certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definiti al precedente punto i).

 

Tipo di prodotto

Osservazioni

Coefficiente applicabile al diritto fisso

CS-25

Aeromobili di grandi dimensioni

 

significativo

5

 

non significativo

4

 

non significativo di progettazione semplice

2

CS-23.A

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.2 (aeromobili commuter)

 

significativo

5

 

non significativo

4

CS-23.B

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW compreso tra 2 000 e 5 670 kg

 

significativo

3

 

non significativo

2

CS-29

Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni

 

significativo

4

 

non significativo

4

CS-27

Velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni

0,5

CS-E.T.A

Motori a turbina con spinta al decollo uguale o maggiore di 25 000 N o potenza uguale o maggiore di 2 000 kW

 

significativo

1

 

non significativo

1

CS-E.T.B

Motori a turbina con spinta al decollo minore di 25 000 N o potenza inferiore a 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Motori non a turbina 0,2

 

 

 

 

CS-23.C

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW inferiore a 2 000 kg

1

CS-22

Alianti e motoalianti

0,2

CS-VLA

Aeromobili ultraleggeri

0,2

CS-VLR

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

0,2

CS-APU

APU — generatori ausiliari di potenza

0,25

CS-P.A

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-25 (o equivalente)

0,25

CS-P.B

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-23, CS-VLA e CS-22 (o equivalente)

0,15

CS-22.J

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-22 (o equivalente)

0,15

CS-22.H

Motori non a turbina

0,15

CS-Palloni

Dati non ancora disponibili

0,2

CS-Dirigibili

Dati non ancora disponibili

0,5

 

     iii) Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

     — Tutte le domande di certificazione sono soggette all’applicazione del diritto fisso «C» riportato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente indicato per il prodotto in questione.

     — I prodotti che appaiono su sfondo grigio nella tabella sono inoltre soggetti ad un diritto orario, calcolato alla tariffa indicata e moltiplicato per il tempo impiegato dagli agenti dell’AESA.

     — Le significative modifiche di maggiore entità, quali descritte nella parte 21, capitolo D, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 (in particolare il paragrafo 21A.101) che comportano modifiche alla geometria e/o al motore dell’aeromobile sono soggette all’applicazione del diritto per il rispettivo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto, indicato nella precedente tabella i).

     — I diritti elencati nella seguente tabella non si applicano alle riparazioni maggiori effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 5), della parte 21, capitolo D, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

 

Diritto fisso «C»

385 EUR

 

Tariffa oraria

99 EUR

 

Tipo di prodotto

Osservazioni

Coefficiente applicabile al diritto fisso

CS-25

Aeromobili di grandi dimensioni - «con estese indagini tecniche»

5

 

Aeromobili di grandi dimensioni - «con limitate indagini tecniche»

4

CS-23.A

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.2 (aeromobili commuter)

5

CS-23.B

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW compreso tra 2.000 e 5 670 kg

3

CS-29

Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni

4

CS-27

Velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni

0,5

CS-E.T.A

Motori a turbina con spinta al decollo uguale o maggiore di 25.000 N o potenza uguale o maggiore di 2.000 kW

1

CS-E.T.B

Motori a turbina con spinta al decollo minore di 25.000 N o potenza inferiore a 2.000 kW

0,5

CS-E.NT

Altri motori (non a turbina)

0,2

CS-23.C

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW inferiore a 2.000 kg

1

CS-22

Alianti e motoalianti

0,3

CS-VLA

Aeromobili ultraleggeri

0,3

CS-VLR

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

0,3

CS-APU

APU - generatori ausiliari di potenza

0,4

CS-P.A

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-25 (o equivalente)

0,4

CS-P.B

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-23, CS-VLA e CS-22 (o equivalente)

0,3

CS-22.J

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-22 (o equivalente)

0,3

CS-22.H

Motori non a turbina

0,3

CS-Palloni

Attualmente non disponibile

0,3

CS-Dirigibili

Attualmente non disponibile

0,5

CS-ETSO.A

Valore dell'equipaggiamento superiore a 20.000 EUR

0,4

CS-ETSO.B

Valore dell'equipaggiamento compreso tra 2.000 e 20.000 EUR

0,3

CS-ETSO.C

Valore dell'equipaggiamento inferiore a 2.000 EUR

0,25

 

     iv) Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

     — Le domande di certificazione sono soggette all’applicazione del diritto fisso «D» riportato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente indicato per il prodotto in questione.

     — I diritti riportati nella seguente tabella non si applicano alle riparazioni minori effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, capitolo D, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

 

Diritto fisso «D»

375 EUR

 

Tipo di prodotto

Osservazioni

Coefficiente applicabile al diritto fisso

CS-25

Aeromobili di grandi dimensioni

2

CS-23.A

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.2 (aeromobili commuter)

2

CS-23.B

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW compreso tra 2.000 e 5 670 kg

1

CS-23.C

Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW inferiore a 2.000 kg

0

CS-22

Alianti e motoalianti

0

CS-VLA

Aeromobili ultraleggeri

0

CS-29

Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni

2

CS-27

Velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni

1,5

CS-VLR

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

0

CS-APU

APU - generatori ausiliari di potenza

1

CS-P.A

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-25 (o equivalente)

0

CS-P.B

Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-23, CS-VLA e CS-22 (o equivalente)

0

CS-22.J

Per utilizzo su aeromobili certificato conformi alle CS-22 (o equivalente)

0

CS-E.T.A

Motori a turbina con spinta al decollo uguale o maggiore di 25.000 N o potenza uguale o maggiore di 2.000 kW

1

CS-E.T.B

Motori a turbina con spinta al decollo minore di 25.000 N o potenza inferiore a 2.000 kW

1

CS-E.NT/CS-22H

Tutti i motori non a turbina

0

CS-Palloni

Attualmente non disponibile

0

CS-Dirigibili

Attualmente non disponibile

0

CS-ETSO.A

Valore dell'equipaggiamento superiore a 20.000 EUR

0

CS-ETSO.B

Valore dell'equipaggiamento compreso tra 2.000 et 20.000 EUR

0

CS-ETSO.C

Valore dell'equipaggiamento inferiore a 2.000 EUR

0

 

     v) Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione AESA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

 

     — Il diritto annuo è esigibile da tutti gli attuali titolari di certificati di omologazione e di certificati ristretti di omologazione rilasciati dall’AESA.

     — Il diritto è inteso a coprire il costo che l’Agenzia sostiene per garantire che i suoi certificati rimangano validi, ivi compresi gli aspetti del mantenimento dell’aeronavigabilità non connessi con modifiche e riparazioni effettuate dopo il rilascio del certificato.

     — Il diritto è riscosso su base annua. Per i prodotti certificati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il diritto sarà riscosso per la prima volta all’inizio dell’anno civile seguente alla certificazione iniziale. Per gli altri certificati, il diritto sarà applicato per la prima volta alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, su base annua.

     — Il livello dell’importo del diritto da versare è indicato nella seguente tabella in corrispondenza della relativa categoria di prodotto:

 

Tipo di prodotto (1)

Certificato di omologazione prodotti progettati da uno Stato UE (EUR)

Certificato di omologazione prodotti progettati da un paese terzo (EUR)

Certificato ristretto di omologazione prodotti progettati da uno Stato UE (EUR)

Certificato ristretto di omologazione prodotti progettati da un paese terzo (EUR)

CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW superiore a 50 t)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW compreso tra 22 e 50 t)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW inferiore a 22 t)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-Palloni

300

100

100

100

CS-Dirigibili

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0

(1) Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per l'equivalente versione passeggeri.

 

Tipo di attrezzatura

Autorizzazione di parti e pertinenze progettate da uno Stato UE (EUR)

Autorizzazione di parti e pertinenze progettate da un paese terzo (EUR)

CS-ETSO.A (valore dell’equipaggiamento superiore a 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (valore dell’equipaggiamento compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.C (valore dell’equipaggiamento inferiore a 2 000 EUR)

500

200

 

     — Per i titolari di certificati multipli di omologazione (TC – Type Certificate) e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:

 

Prodotti della medesima categoria

Riduzione rispetto all'importo del diritto TC

1° TC

0%

2° TC

10%

3° TC

20%

4° TC

30%

5° TC

40%

6° TC

50%

7° TC

60%

8° TC

70%

9° TC

80%

10° TC

90%

11° TC e successivi

100%

 

     — Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell’aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa indicata nella seguente tabella, fino all’importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l’aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.

     Tariffa oraria 99 EUR

 

     vi) Approvazione DOA per le imprese di progettazione [di cui al capitolo J dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

     1. Generalità

     a) Sono applicati diritti per il rilascio di un’approvazione DOA e per la relativa sorveglianza.

     b) L’Agenzia riscuote diritti orari supplementari (sulla base della tariffa indicata nella tabella) per coprire i costi aggiuntivi inerenti all’approvazione e alla sorveglianza delle imprese i cui stabilimenti di progettazione sono localizzati in sedi diverse.

     2. Diritti applicabili alla domanda

     a) Tutte le nuove domande di approvazione DOA sono gravate da un diritto fisso «E», indicato nella tabella e moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di diritto per l’impresa in questione.

     b) Per le nuove approvazioni e per la sorveglianza, sono applicati diritti fissi (sulla base della tariffa indicata nella tabella) anche alle domande nelle quali le indagini hanno portato a constatazioni di livello 1 e/o a più di tre constatazioni di livello 2 per anno, come descritto nel paragrafo 21.A.258 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003. I diritti orari sono riscossi per coprire i costi sostenuti dall’Agenzia per dare seguito alle citate constatazioni.

     3. Diritti sulla sorveglianza

     a) Le imprese che hanno conseguito un'approvazione DOA sono soggette ad un diritto per la sorveglianza, equivalente al diritto fisso «E» moltiplicato per il coefficiente indicato per la corrispondente categoria di diritto per l’impresa in questione.

     b) Il diritto per la sorveglianza è esigibile ogni tre anni, sotto forma di tre rate annue di pari importo. Per le approvazioni già concesse, la prima rata è esigibile alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le approvazioni successive a tale data, la prima rata sarà riscossa immediatamente dopo il rilascio dell’approvazione.

     c) Il diritto per la sorveglianza si applica alle modifiche introdotte nelle approvazioni esistenti, fatto salvo quanto disposto dal precedente punto 2.b).

 

Diritto fisso «E»

12.000 EUR

Tariffa oraria

99 EUR

 

Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR)

 

Coefficiente applicabile al diritto fisso

Coefficiente

Inferiore a 500 001

0,1

compreso tra 500 001 e 700 000

0,2

compreso tra 700 001 e 1 200 000

0,5

compreso tra 1 200 001 e 2 800 000

1

compreso tra 2 800 001 e 4 200 000

1,5

compreso tra 4 200 001 e 5 000 000

2,5

compreso tra 5 000 001 e 7 000 000

3

compreso tra 7 000 001 e 9 800 000

3,5

compreso tra 9 800 001 e 14 000 000

4,8

compreso tra 14 000 001 e 50 000 000

7

compreso tra 50 000 001 e 140 000 000

12,8

compreso tra 140 000 001 e 250 000 000

18

compreso tra 250 000 001 e 500 000 000

50

compreso tra 500 000 001 e 750 000 000

200

superiore a 750 000 000

600

 

     vii) Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative [di cui al capitolo B, paragrafo 21.A.14, lettera b), dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

     — Alla certificazione della capacità di progettazione si applicano diritti su base oraria calcolati come da tariffa indicata di seguito.

     Tariffa oraria 99 EUR

 

     viii) Approvazione dell’impresa di produzione (POA) [di cui al capitolo G dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

     1. Generalità

     a) Diritti sono riscossi per il rilascio di un’approvazione POA e per la relativa sorveglianza.

     b) L’Agenzia riscuote diritti orari supplementari (sulla base della tariffa indicata nella tabella) per coprire i costi aggiuntivi inerenti all’approvazione e alla sorveglianza delle imprese i cui stabilimenti di produzione sono localizzati in sedi diverse. Nel caso di complesse imprese internazionali con stabilimenti di produzione multipli ubicati in più di due Stati membri, il rispettivo coefficiente è moltiplicato per due, in modo da coprire i costi aggiuntivi inerenti alle attività di sorveglianza multinazionali.

     2. Diritti applicabili alla domanda

     a) Tutte le nuove domande di approvazione POA sono gravate da un diritto fisso «F», indicato nella tabella e moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di diritti applicabili all’impresa in questione.

     b) Per le nuove approvazioni e per la sorveglianza, sono applicati diritti fissi (sulla base della tariffa indicata nella tabella) anche alle domande nelle quali le indagini hanno portato a constatazioni di livello 1 e/o a più di tre constatazioni di livello 2 per anno, come descritto nel paragrafo 21.A.158 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003. I diritti orari sono riscossi per coprire i costi sostenuti dall’Agenzia per dare seguito alle citate constatazioni.

     3. Diritti sulla sorveglianza

     a) Le approvazioni POA sono gravate da un diritto per la sorveglianza, equivalente al diritto fisso «F», moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di diritti applicabili all’impresa in questione.

     b) Il diritto per la sorveglianza è esigibile ogni due anni, sotto forma di due rate annue di pari importo. Per le approvazioni già concesse, la prima rata è esigibile alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le approvazioni successive a tale data, la prima rata sarà riscossa immediatamente dopo il rilascio dell’approvazione.

     c) Il diritto per la sorveglianza si applica alle modifiche introdotte nelle approvazioni esistenti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2.b).

 

Diritto fisso «F»

12.000 EUR

Tariffa oraria

99 EUR

Categorie di diritti applicabili in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR)

Coefficiente applicabile al diritto fisso

inferiore a 500.001

0,1

compreso tra 500.001 e 700.000

0,25

compreso tra 700.001 e 1.400.000

0,5

compreso tra 1.400.001 e 2.800.000

1,25

compreso tra 2.800.001 e 5.000.000

2

compreso tra 5.000.001 e 7.000.000

4

compreso tra 7.000.001 e 14.000.000

6

compreso tra 14.000.001 e 21.000.000

8

compreso tra 21.000.001 e 42.000.000

12

compreso tra 42.000.001 e 70.000.000

16

compreso tra 70.000.001 e 84.000.000

20

compreso tra 84.000.001 e 105.000.000

25

compreso tra 105.000.001 e 140.000.000

30

compreso tra 140.000.001 e 420.000.000

40

compreso tra 420.000.001 e 700.000.000

55

compreso tra 700.000.001 e 1.400.000.000

65

compreso tra 1.400.000.001 e 2.100.000.000

75

superiore a 2.100.000.000

120

 

     ix) Produzione senza approvazione dell’impresa di produzione [di cui al capitolo F dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

     — La certificazione della produzione senza approvazione dell’impresa di produzione è soggetta al pagamento di diritti orari calcolati sulla base della tariffa indicata.

     Tariffa oraria 99 EUR

 

     x) Approvazione dell’impresa di manutenzione [di cui all’allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione]

 

     1. Generalità

     a) Diritti sono riscossi per il rilascio di un’approvazione dell’impresa di manutenzione e per la relativa sorveglianza.

     b) L’Agenzia riscuote diritti orari supplementari (sulla base della tariffa indicata nella tabella) per coprire i costi aggiuntivi inerenti all’approvazione e alla sorveglianza delle imprese le cui strutture di manutenzione sono localizzate in sedi diverse.

     2. Diritti applicabili alla domanda

     a) Tutte le nuove domande di approvazione dell’impresa di manutenzione sono gravate da un diritto fisso «G», indicato nella tabella e moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di diritti applicabili all’impresa in questione.

     b) Per le nuove approvazioni e per la sorveglianza, sono applicati diritti orari (sulla base della tariffa indicata nella tabella) anche alle domande nelle quali le indagini hanno portato a constatazioni di livello 1 e/o a più di tre constatazioni di livello 2 per anno, come descritto nella parte M.A.619 dell’allegato I o nella parte 145.B.50 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003. I diritti orari sono riscossi per coprire i costi sostenuti dall’Agenzia per dare seguito alle citate constatazioni.

     3. Diritti sulla sorveglianza

     a) Le approvazioni dell’impresa di manutenzione sono gravate da un diritto per la sorveglianza, equivalente al diritto fisso «G», moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di diritti applicabili all’impresa in questione.

     b) Il diritto per la sorveglianza è esigibile ogni due anni, sotto forma di due rate annue di pari importo. Per le approvazioni già concesse, la prima rata è esigibile alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le approvazioni successive a tale data, la prima rata sarà riscossa immediatamente dopo il rilascio dell’approvazione.

     c) Il diritto per la sorveglianza si applica alle modifiche introdotte nelle approvazioni esistenti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2.b).

 

Diritto fisso «G»

12.000 EUR

Tariffa oraria

99 EUR

 

Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR)

 

Coefficiente applicabile al diritto fisso

Coefficiente

Inferiore a 500 001

0,5

compreso tra 500 001 e 700 000

0,75

compreso tra 700 001 e 1 400 000

1

compreso tra 1 400 001 e 2 800 000

1,75

compreso tra 2 800 001 e 5 000 000

2,5

compreso tra 5 000 001 e 7 000 000

4

compreso tra 7 000 001 e 14 000 000

6

compreso tra 14 000 001 e 21 000 000

8

compreso tra 21 000 001 e 42 000 000

8,5

compreso tra 42 000 001 e 70 000 000

9

compreso tra 70 000 001 e 84 000 000

9,5

compreso tra 84 000 001 e 105 000 000

10

superiore a 105 000 000

10,5

 

     xi) Approvazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità [di cui alla parte M, capitolo G, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003]

 

     — Diritti sono riscossi per il rilascio dell’approvazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità e per la relativa sorveglianza. I diritti fissi esigibili sono uguali a quelli applicabili all’approvazione di un'impresa di manutenzione riportati nella tabella x), moltiplicati per un ulteriore coefficiente pari a 1,5.

     — I riferimenti alle constatazioni contenuti nella sezione x si applicano, per analogia, ai casi di non conformità descritti nella parte M.A.716 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003.

 

     xii) Diritti per l’accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla “Parte 145” e alla “Parte 147” in conformità di vigenti accordi bilaterali

 

     — Le nuove approvazioni sono soggette all’applicazione del diritto fisso «H» indicato nella seguente tabella.

     — Il diritto applicato al rinnovo, equivalente al diritto fisso «I» riportato nella tabella, è esigibile ogni due anni.

     Nuove approvazioni

     Diritto fisso «H» 1 500 EUR

     Rinnovi delle approvazioni esistenti

     Diritto fisso «I» 1 200 EUR

 

     xiii) Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione [di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]

 

     1. Generalità

     a) Diritti sono riscossi per il rilascio di un’approvazione di una impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione e per la relativa sorveglianza.

     b) L’Agenzia riscuote diritti orari supplementari (sulla base della tariffa indicata nella tabella) per coprire i costi aggiuntivi inerenti all’approvazione e alla sorveglianza delle imprese le cui strutture di formazione sulla manutenzione sono localizzate in sedi diverse.

     2. Diritti applicabili alla domanda

     a) Tutte le nuove domande di approvazione dell’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione sono gravate da un diritto fisso «J», indicato nella tabella e moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di diritti applicabili all’impresa in questione.

     b) Per le nuove approvazioni e per la sorveglianza, sono applicati diritti orari (sulla base della tariffa indicata nella tabella) anche alle domande nelle quali le indagini hanno portato a constatazioni di livello 1 e/o a più di tre constatazioni di livello 2 per anno, come descritto nella parte 147.B.130 dell’allegato IV o del regolamento (CE) n. 2042/2003. I diritti orari sono riscossi per coprire i costi sostenuti dall’Agenzia per dare seguito alle citate constatazioni.

     3. Diritti sulla sorveglianza

     a) Le approvazioni delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione sono gravate da un diritto per la sorveglianza, equivalente al diritto fisso «J», moltiplicato per il coefficiente indicato per la corrispondente categoria di diritti applicabili all’impresa in questione.

     b) Il diritto per la sorveglianza è esigibile ogni due anni, sotto forma di due rate annue di pari importo. Per le approvazioni già concesse, la prima rata è esigibile alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le approvazioni successive a tale data, la prima rata sarà riscossa immediatamente dopo il rilascio dell’approvazione.

     c) Il diritto per la sorveglianza si applica alle modifiche introdotte nelle approvazioni esistenti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 2.b).

 

Diritto fisso «J»

12.000 EUR

Tariffa oraria

99 EUR

 

Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR)

 

Coefficiente applicabile al diritto fisso

Coefficiente

Inferiore a 500 001

0,5

compreso tra 500 001 e 700 000

0,75

compreso tra 700 001 e 1 400 000

1

compreso tra 1 400 001 e 2 800 000

1,75

compreso tra 2 800 001 e 5 000 000

2,5

compreso tra 5 000 001 e 7 000 000

4

compreso tra 7 000 001 e 14 000 000

6

compreso tra 14 000 001 e 21 000 000

8

compreso tra 21 000 001 e 42 000 000

9,5

compreso tra 42 000 001 e 84 000 000

10

superiore a 84 000 000

10,5

 

     xiv) Ricorsi

 

     — Sono esigibili onorari per l’amministrazione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

     — Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso «K», indicato nella tabella e moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione.

     — L'importo versato è rimborsato qualora il procedimento di ricorso si concluda con la revoca di una decisione dell’Agenzia.

     — Le imprese devono fornire un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell’impresa interessata, affinché l’Agenzia possa determinare la corrispondente categoria di onorari applicabile.

 

Onorari fissi

10.000 EUR

Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche

Coefficiente applicabile al diritto fisso

 

0,1

Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (EUR)

Coefficiente applicabile al diritto fisso

inferiore a 100.001

0,25

compreso tra 100.001 e 1.200.000

0,5

compreso tra 1.200.001 e 2.500.000

0,75

compreso tra 2.500.001 e 5.000.000

1

compreso tra 5.000.001 e 50.000.000

2,5

compreso tra 50.000.001 e 500.000.000

5

compreso tra 500.000.001 e 1.000.000.000

7,5

superiore a 1.000.000.000

10

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 779/2006.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 779/2006.

[3] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 779/2006.