§ 8.5.57 – Regolamento 8 aprile 2005, n. 546.
Regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:08/04/2005
Numero:546


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 8.5.57 – Regolamento 8 aprile 2005, n. 546.

Regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’assegnazione dei codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco degli aeroporti comunitari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 9 aprile 2005, n. L 91).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve fissare le modalità di adeguamento delle specifiche contenute negli allegati dello stesso.

     (2) Occorre stabilire un elenco di aeroporti comunitari, ad eccezione di quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale, e le deroghe da concedere per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004. Inoltre, i codici dei nuovi Stati membri devono essere aggiunti a quelli figuranti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1358/2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.

     (3) È necessario aggiornare l’elenco degli aeroporti comunitari e le deroghe di cui all’allegato I del regolamento n. 1358/2003, secondo le regole precisate in tale allegato.

     (4) Di conseguenza occorre modificare i regolamenti (CE) n. 437/2003 e n. 1358/2003.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del programma statistico,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 437/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 1358/2003, è adattato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 1358/2003 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 437/2003 modificato dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1358/2003 è adattato come segue:

 

     Nella sezione CODICI, 1. Paese dichiarante, sono aggiunti i seguenti codici:

     Repubblica ceca LK

     Estonia EE

     Cipro LC

     Lettonia EV

     Lituania EY

     Ungheria LH

     Malta LM

     Polonia EP

     Slovenia LJ

     Slovacchia LZ

 

 

ALLEGATO II

 

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 1358/2003 è modificato come segue:

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

     e) nella sezione III, tabella «Italia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe», la categoria dell’aeroporto di Forlì (codice ICAO: LIPK) è cambiata da 1 a 2.