§ 8.5.43 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 550.
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:10/03/2004
Numero:550


Sommario
Art.  1. Obiettivo e ambito di applicazione.
Art.  2. Compiti delle autorità nazionali di vigilanza.
Art.  3. Organizzazioni riconosciute.
Art.  4. Norme di sicurezza.
Art.  5. Abilitazione dei controllori.
Art.  6. Requisiti comuni.
Art.  7. Certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
Art.  8. Designazione di fornitori di servizi di traffico aereo.
Art.  9. Designazione di fornitori di servizi meteorologici.
Art.  10. Rapporti tra fornitori di servizi.
Art.  11. Rapporti con le autorità militari.
Art.  12. Trasparenza della contabilità.
Art.  13. Accesso ai dati e protezione dei dati.
Art.  14. Norma generale.
Art.  15. Principi generali.
Art.  16. Esame delle tariffe.
Art.  17. Adeguamento al progresso tecnico.
Art.  18. Riservatezza.
Art.  19. Entrata in vigore.


§ 8.5.43 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 550.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’11 dicembre 2003,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli Stati membri hanno proceduto a una ristrutturazione riguardante, a livelli diversi, i loro fornitori nazionali di servizi di navigazione aerea aumentandone il livello di autonomia e libertà nella fornitura dei servizi. È sempre più necessario garantire che in questo nuovo contesto siano rispettati determinati requisiti minimi di interesse pubblico.

     (2) Il rapporto del gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo del novembre 2000 ha confermato la necessità di regole a livello comunitario che distinguano tra attività di regolamentazione e attività di fornitura dei servizi, introducano un sistema di certificazione inteso a preservare i requisiti di interesse pubblico, specialmente in termini di sicurezza, e migliorino i meccanismi di tariffazione.

     (3) Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, («regolamento quadro»), stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo.

     (4) Per istituire il cielo unico europeo, si dovrebbero adottare misure volte a garantire la fornitura sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea compatibili con l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»). L’istituzione di un’organizzazione armonizzata della fornitura di tali servizi è importante per soddisfare in modo adeguato la domanda degli utenti dello spazio aereo e per gestire in modo sicuro ed efficiente il traffico aereo.

     (5) La fornitura di servizi di traffico aereo, quale prevista dal presente regolamento, si ricollega all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri che non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal trattato.

     (6) Gli Stati membri sono responsabili del controllo della prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea e dell’osservanza delle norme comuni stabilite a livello comunitario da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

     (7) Gli Stati membri dovrebbero poter affidare a organizzazioni riconosciute dotate delle competenze tecniche in materia la verifica dell’osservanza delle norme comuni stabilite a livello comunitario da parte di fornitori dei servizi di navigazione aerea.

     (8) Il buon funzionamento del sistema di trasporto aereo presuppone inoltre norme uniformi e di sicurezza elevata per i fornitori di servizi di navigazione aerea.

     (9) Si dovrebbe giungere a un’intesa per armonizzare i sistemi di abilitazione dei controllori al fine di migliorare la disponibilità di questi ultimi e promuovere il riconoscimento reciproco delle licenze.

     (10) Pur garantendo la continuità della fornitura di servizi, dovrebbe essere istituito un sistema comune di certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea come mezzo per definire i diritti e gli obblighi dei fornitori di tali servizi e per controllare in modo regolare il rispetto di tali requisiti.

     (11) Le condizioni collegate ai certificati dovrebbero essere oggettivamente giustificate e non discriminatorie, proporzionate, trasparenti e conformi alle pertinenti norme internazionali.

     (12) I certificati dovrebbero essere reciprocamente riconosciuti da tutti gli Stati membri affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea possano fornire servizi in uno Stato membro diverso dal paese in cui hanno ottenuto i loro certificati, entro i limiti delle norme di sicurezza.

     (13) La fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché di servizi di informazione aeronautica, dovrebbe essere organizzata secondo condizioni di mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi e mantenendo un livello elevato di sicurezza.

     (14) Al fine di facilitare lo svolgimento sicuro del traffico aereo attraverso le frontiere degli Stati membri, e nell’interesse degli utenti dello spazio aereo e dei loro passeggeri, il sistema di certificazione dovrebbe prevedere principi generali che consentano agli Stati membri di designare i fornitori di servizi di traffico aereo, a prescindere dal luogo in cui sono stati certificati.

     (15) Sulla base della propria analisi delle pertinenti condizioni di sicurezza gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più fornitori di servizi meteorologici per la totalità o per parte dello spazio aereo di loro responsabilità, senza dover pubblicare un bando di gara.

     (16) I fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero istituire e mantenere in essere, attraverso opportuni accordi, una stretta cooperazione con le autorità militari responsabili di attività che possono influenzare il traffico aereo generale.

     (17) La contabilità di tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe presentare la massima trasparenza.

     (18) L’introduzione di condizioni e principi armonizzati per l’accesso ai dati operativi dovrebbe facilitare la fornitura di servizi di navigazione aerea e le operazioni degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti in un nuovo contesto.

     (19) Le condizioni di tariffazione applicate agli utenti dello spazio aereo dovrebbero essere eque e trasparenti.

     (20) Le tariffe applicate agli utenti dovrebbero remunerare le strutture e i servizi messi a disposizione dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli Stati membri. Il livello delle tariffe applicate agli utenti dovrebbe essere commisurato ai costi, tenendo conto degli obiettivi della sicurezza e dell’efficienza economica.

     (21) Non ci dovrebbero essere discriminazioni tra gli utenti dello spazio aereo nella fornitura di servizi di navigazione aerea equivalenti.

     (22) I fornitori di servizi di navigazione aerea offrono alcune strutture e servizi direttamente legati all’utilizzo dell’aeromobile, i cui costi dovrebbero essere recuperati secondo il principio «chi usa paga», il quale implica che l’utente dello spazio aereo debba pagare per i costi che genera nel luogo dell’utilizzo o il più possibile vicino ad esso.

     (23) È importante garantire la trasparenza dei costi inerenti a tali strutture o servizi. Qualsiasi cambiamento apportato al sistema o al livello delle tariffe dovrebbe pertanto essere spiegato agli utenti dello spazio aereo. Questi cambiamenti o gli investimenti proposti dai fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere spiegati nel contesto di uno scambio di informazioni tra gli organi di gestione degli stessi e gli utenti dello spazio aereo.

     (24) Dovrebbe essere possibile modulare le tariffe che contribuiscono a massimizzare la capacità dell’intero sistema. Gli incentivi finanziari possono costituire un’utile maniera per accelerare l’introduzione di apparecchiature a terra o a bordo che aumentano la capacità, premiare prestazioni elevate oppure compensare gli svantaggi legati alla scelta di rotte meno attraenti.

     (25) Nell’ambito delle somme prelevate per assicurare un utile ragionevole agli investimenti, e in rapporto diretto con i risparmi realizzati grazie al miglioramento dell’efficienza, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di costituire una riserva volta a ridurre l’impatto di un aggravio improvviso delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo nei periodi in cui i livelli di traffico sono ridotti.

     (26) La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile predisporre un aiuto finanziario temporaneo destinato a misure volte ad aumentare la capacità del sistema di controllo del traffico aereo nel suo insieme in Europa.

     (27) L’introduzione e l’applicazione di tariffe per gli utenti dello spazio aereo dovrebbero essere periodicamente riesaminate dalla Commissione in cooperazione con Eurocontrol e con le autorità nazionali di vigilanza e gli utenti dello spazio aereo.

     (28) Fatta salva la possibilità di organizzare un sistema di controllo e pubblicazione dei risultati dell’attività dei fornitori di servizi di navigazione aerea, data la particolare delicatezza delle informazioni che li riguardano, le autorità nazionali di vigilanza non dovrebbero rivelare informazioni coperte dal segreto d’ufficio,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Obiettivo e ambito di applicazione.

     1. Nell’ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente regolamento riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. Il presente regolamento è inteso a fissare requisiti comuni per la sicurezza e l’efficienza della fornitura dei servizi di navigazione aerea nella Comunità.

     2. Il presente regolamento si applica alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, ai sensi e nell’ambito di applicazione del regolamento quadro.

 

     Art. 2. Compiti delle autorità nazionali di vigilanza.

     1. Le autorità nazionali di vigilanza di cui all’articolo 4 del regolamento quadro provvedono ad un’adeguata vigilanza dell’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi relativi allo spazio aereo di responsabilità dello Stato membro che ha designato o ha istituito l’autorità in questione.

     2. A tal fine ogni autorità nazionale di vigilanza svolge le opportune ispezioni e indagini per verificare l’osservanza delle norme del presente regolamento. Il fornitore del servizio di navigazione aerea interessato facilita tali operazioni.

     3. Per quanto riguarda i blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo che è di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati concludono accordi sulla vigilanza prevista dal presente articolo nei confronti dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi connessi ai suddetti blocchi. Gli Stati membri possono concludere accordi sulla vigilanza prevista dal presente articolo nei confronti del fornitore di servizi di navigazione aerea che fornisce servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sua sede principale di attività.

     4. Le autorità nazionali di vigilanza adottano le opportune disposizioni per istituire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza adeguata dei fornitori di servizi di navigazione aerea, titolari di un certificato valido rilasciato in uno Stato membro, che forniscono altresì servizi nello spazio aereo di responsabilità di un altro Stato membro. Tale cooperazione include intese per il trattamento di casi che implicano l’inosservanza dei requisiti comuni applicabili di cui all’articolo 6 o delle condizioni di cui all’allegato II.

 

     Art. 3. Organizzazioni riconosciute.

     1. Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di delegare interamente o parzialmente le ispezioni e le indagini di cui all’articolo 2, paragrafo 2, ad organizzazioni riconosciute che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I.

     2. Il riconoscimento concesso da un’autorità nazionale di vigilanza è valido nell’intera Comunità per un periodo di tre anni rinnovabile. Le autorità nazionali di vigilanza possono incaricare una qualsiasi delle organizzazioni riconosciute, con sede nella Comunità, di effettuare le ispezioni e le indagini.

 

     Art. 4. Norme di sicurezza.

     La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, individua e adotta le norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR) e le successive modifiche delle stesse nell’ambito di applicazione del presente regolamento, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della legislazione comunitaria. I riferimenti alle norme ESARR sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 5. Abilitazione dei controllori.

     Se del caso, la Commissione presenta, quanto prima possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio sull’abilitazione dei controllori.

 

CAPITOLO II

NORME SULLA FORNITURA DI SERVIZI

 

     Art. 6. Requisiti comuni.

     Secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro sono stabiliti requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. I requisiti comuni riguardano i seguenti aspetti:

     — competenza e idoneità tecnica ed operativa,

     — sistemi e procedure di gestione della sicurezza e della qualità,

     — sistemi di segnalazione,

     — qualità dei servizi,

     — solidità finanziaria,

     — responsabilità e copertura assicurativa,

     — assetto proprietario e organizzazione, compresa la prevenzione di conflitti di interessi,

     — risorse umane, compresi piani di assunzione adeguati,

     — sicurezza.

 

     Art. 7. Certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

     1. La fornitura di tutti i servizi di navigazione aerea all’interno della Comunità è soggetta alla certificazione da parte degli Stati membri.

     2. Le domande di certificazione sono presentate all’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro in cui il richiedente ha la sede principale di attività e, se del caso, la sede legale.

     3. Le autorità nazionali di vigilanza rilasciano certificati ai fornitori di servizi di navigazione aerea qualora soddisfino i requisiti comuni di cui all’articolo 6. I certificati possono essere rilasciati singolarmente per ciascun tipo di servizio di navigazione aerea, quale definito all’articolo 2 del regolamento quadro, o per un gruppo di tali servizi, tra l’altro quando un fornitore di servizi di traffico aereo, qualunque ne sia lo status giuridico, faccia funzionare e mantenga sistemi propri di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza. Il controllo dei certificati è effettuato su base regolare.

     4. I certificati indicano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di navigazione aerea, compreso l’accesso non discriminatorio ai servizi per gli utenti dello spazio aereo, in particolare riguardo alla sicurezza. La certificazione può essere soggetta unicamente alle condizioni di cui all’allegato II. Siffatte condizioni devono essere obiettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti.

     5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la fornitura di servizi di navigazione aerea nella totalità o in una parte dello spazio aereo di loro responsabilità senza rilasciare un certificato qualora il fornitore fornisca tali servizi in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale. In tali casi lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione e delle misure adottate per garantire il massimo rispetto dei requisiti comuni.

     6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 e con riserva delle disposizioni dell’articolo 9, il rilascio dei certificati conferisce ai fornitori di servizi di navigazione aerea la possibilità di offrire i loro servizi ad altri fornitori di servizi di navigazione aerea, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti all’interno della Comunità.

     7. Le autorità nazionali di vigilanza controllano il rispetto dei requisiti comuni e delle condizioni collegate ai certificati. Informazioni dettagliate su tali controlli sono contenute nelle relazioni annuali che gli Stati membri presentano a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento quadro. Allorché un’autorità nazionale di vigilanza ritiene che il titolare di un certificato non soddisfi più siffatti requisiti o condizioni, essa adotta le misure del caso garantendo nel contempo la continuità dei servizi. Dette misure possono includere la revoca del certificato.

     8. Uno Stato membro riconosce qualsiasi certificato rilasciato da un altro Stato membro a norma del presente articolo.

     9. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono ritardare l’osservanza del presente articolo di sei mesi oltre la data di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali proroghe e le relative motivazioni.

 

     Art. 8. Designazione di fornitori di servizi di traffico aereo.

     1. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva in specifici blocchi di spazio aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità. A tal fine gli Stati membri designano un fornitore di servizi di traffico aereo titolare di un certificato valido nella Comunità.

     2. Gli Stati membri definiscono i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi designati. Gli obblighi possono comportare condizioni per la comunicazione tempestiva di informazioni rilevanti utili per identificare tutti i movimenti di aeromobili nello spazio aereo di loro responsabilità.

     3. Gli Stati membri hanno potere discrezionale per la scelta di un fornitore di servizi a condizione che quest’ultimo soddisfi i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

     4. Per i blocchi funzionali di spazio aereo, stabiliti a norma dell’articolo 5 del regolamento sullo spazio aereo, che si estendono nello spazio aereo di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati designano congiuntamente uno o più fornitori di servizi di traffico aereo almeno un mese prima dell’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo.

     5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata nel quadro del presente articolo relativa alla designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo in blocchi specifici di spazio aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità.

 

     Art. 9. Designazione di fornitori di servizi meteorologici.

     1. Gli Stati membri possono designare un fornitore di servizi meteorologici affinché fornisca la totalità o una parte dei dati meteorologici in regime di esclusiva per la totalità o una parte dello spazio aereo di loro responsabilità, tenendo conto di considerazioni inerenti alla sicurezza.

     2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata nell’ambito del presente articolo relativa alla designazione di un fornitore di servizi meteorologici.

 

     Art. 10. Rapporti tra fornitori di servizi.

     1. I fornitori di servizi di navigazione aerea possono avvalersi dei servizi di altri fornitori di servizi che sono stati certificati nella Comunità.

     2. I fornitori di servizi di navigazione aerea formalizzano i loro rapporti di lavoro mediante accordi scritti o intese giuridiche equivalenti che stabiliscano in dettaglio i compiti e le funzioni assunti da ciascun fornitore e che permettano lo scambio di dati operativi tra tutti i fornitori di servizi per quanto concerne il traffico aereo generale. Tali intese sono notificate alla/alle autorità nazionale/i di vigilanza interessata/e.

     3. Nei casi che comportano la fornitura di servizi di traffico aereo è richiesta l’approvazione degli Stati membri interessati. Nei casi che comportano la fornitura di servizi meteorologici è richiesta l’approvazione degli Stati membri interessati, qualora essi abbiano designato un fornitore in regime di esclusiva, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

 

     Art. 11. Rapporti con le autorità militari.

     Nel contesto della politica comune dei trasporti gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per garantire che tra le competenti autorità civili e quelle militari si concludano accordi scritti o intese giuridiche equivalenti per quanto riguarda la gestione di specifici blocchi di spazio aereo.

 

     Art. 12. Trasparenza della contabilità.

     1. I fornitori di servizi di navigazione aerea, qualunque sia il loro assetto proprietario o la loro forma giuridica, elaborano, sottopongono a revisione contabile e pubblicano i loro conti finanziari. Tali conti rispettano i principi contabili internazionali adottati dalla Comunità. Qualora il pieno rispetto dei principi contabili internazionali non sia possibile a motivo dello status giuridico del fornitore di servizi, questi si sforza di conseguire il massimo rispetto possibile.

     2. I fornitori di servizi di navigazione aerea pubblicano comunque una relazione annuale e si sottopongono periodicamente ad una revisione contabile indipendente.

     3. Nel caso di gruppi di servizi, i fornitori di servizi di navigazione aerea nella loro contabilità interna indicano, per ciascun servizio di navigazione aerea, le entrate e le spese, ripartite in conformità dei principi applicati da Eurocontrol per determinare la base di calcolo delle tariffe di rotta e il calcolo dei coefficienti unitari e, se del caso, tengono conti consolidati per servizi diversi dai servizi di navigazione aerea, come sarebbero tenuti a fare se i servizi in questione fossero forniti da imprese distinte.

     4. Gli Stati membri designano le autorità competenti che hanno diritto di accesso ai conti dei fornitori di servizi che forniscono servizi nello spazio aereo di loro responsabilità.

     5. Gli Stati membri possono applicare ai fornitori di servizi di navigazione aerea che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, le disposizioni transitorie dell’articolo 9 di detto regolamento.

 

     Art. 13. Accesso ai dati e protezione dei dati.

     1. Per quanto concerne il traffico aereo generale, i pertinenti dati operativi sono scambiati in tempo reale tra tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo e gli aeroporti per facilitare il soddisfacimento delle esigenze operative delle varie parti. I dati sono utilizzati soltanto per fini operativi.

     2. L’accesso ai pertinenti dati operativi è consentito alle autorità interessate, ai fornitori certificati di servizi di navigazione aerea, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti su base non discriminatoria.

     3. I fornitori certificati di servizi, gli utenti dello spazio aereo e gli aeroporti stabiliscono le modalità generali di accesso ai rispettivi pertinenti dati operativi diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di vigilanza approvano tali modalità. All’occorrenza sono stabilite, per tali modalità, norme dettagliate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro.

 

CAPITOLO III

SISTEMA DI TARIFFAZIONE

 

          Art. 14. Norma generale.

     Secondo le norme degli articoli 15 e 16, è elaborato un sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea, che concorra a realizzare una maggiore trasparenza in materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo. Questo sistema è compatibile con l’articolo 15 della convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 e con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta.

 

     Art. 15. Principi generali.

     1. Il sistema di tariffazione si basa sulla contabilità dei costi dei servizi di navigazione aerea sostenuti dai fornitori di servizi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. Il sistema imputa tali costi alle varie categorie di utenti.

     2. Nel determinare la base di calcolo delle tariffe, si applicano i principi generali seguenti:

     a) il costo da imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo pieno della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l’interesse sull’investimento di capitale e per l’ammortamento, nonché dai costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione;

     b) i costi di cui si deve tenere conto in questo contesto sono quelli valutati in relazione a strutture e servizi previsti e attuati ai sensi del piano regionale di navigazione aerea dell’ICAO, regione europea. Essi possono includere anche i costi sostenuti dalle autorità nazionali di vigilanza e/ o dalle organizzazioni riconosciute, nonché altri costi sostenuti dallo Stato membro e dal fornitore di servizi interessati in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea;

     c) i costi dei diversi servizi di navigazione aerea sono individuati separatamente, a norma dell’articolo 12, paragrafo 3;

     d) le sovvenzioni trasversali tra diversi servizi di navigazione aerea sono ammesse solo se giustificate per motivi obiettivi e chiaramente individuate;

     e) è assicurata la trasparenza della base di calcolo delle tariffe. Sono adottate norme di attuazione per la fornitura di informazioni, da parte dei fornitori di servizi, intese a consentire l’esame delle previsioni, dei costi effettivi e delle entrate dei singoli fornitori. È istituito su basi periodiche uno scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi, gli utenti dello spazio aereo, la Commissione ed Eurocontrol.

     3. Fatto salvo il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta, gli Stati membri si attengono ai seguenti principi nel fissare le tariffe a norma del paragrafo 2:

     a) le tariffe per la disponibilità dei servizi di navigazione aerea sono stabilite secondo modalità non discriminatorie. Nel fissare le tariffe non è fatta distinzione tra i singoli utenti dello spazio aereo in relazione alla nazionalità o alla categoria, per l’uso degli stessi servizi;

     b) per taluni utenti, specialmente gli aeromobili leggeri e gli aeromobili di Stato, può essere consentita un’esenzione, a condizione che il costo di una siffatta esenzione non sia trasferito su altri utenti;

     c) i servizi di navigazione aerea possono produrre entrate superiori ai costi operativi diretti e indiretti e generare una remunerazione ragionevole delle attività, che concorra ai necessari incrementi del capitale;

     d) le tariffe rispecchiano i costi dei servizi e delle strutture di navigazione aerea messe a disposizione degli utenti dello spazio aereo, tenuto conto delle capacità produttive relative dei vari tipi di aeromobile interessati;

     e) le tariffe promuovono la fornitura sicura, efficiente ed efficace dei servizi di navigazione aerea, si prefiggono un alto livello di sicurezza e l’efficacia sotto il profilo dei costi e incentivano la fornitura di servizi integrati. A tale scopo le tariffe possono essere usate per fornire:

     — meccanismi, tra cui incentivi consistenti in vantaggi e svantaggi finanziari, per incoraggiare i fornitori di servizi di navigazione aerea e/o gli utenti dello spazio aereo ad appoggiare miglioramenti nella gestione del flusso di traffico aereo quali una maggiore capacità e minori ritardi, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale. La decisione se applicare o meno tali meccanismi rimane di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro,

     — entrate da destinare a progetti volti ad assistere categorie specifiche di utenti dello spazio aereo e/o fornitori di servizi di navigazione aerea, al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la fornitura di servizi di navigazione aerea e l’uso dello spazio aereo.

     4. Le norme di attuazione nei settori contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro.

 

     Art. 16. Esame delle tariffe.

     1. La Commissione provvede all’esame permanente della conformità delle tariffe ai principi e alle norme di cui agli articoli 14 e 15, avvalendosi della cooperazione degli Stati membri. Essa si adopera per stabilire le modalità secondo cui fare ricorso alle competenze di Eurocontrol.

     2. Su richiesta di uno o più Stati membri, i quali ritengono che i principi e le norme non siano stati correttamente applicati, oppure di propria iniziativa, la Commissione svolge un’indagine su ogni presunta inosservanza o mancata applicazione dei principi e/o delle norme in questione. Entro due mesi dal ricevimento di una richiesta, dopo aver ascoltato lo Stato membro interessato e dopo aver consultato il comitato per il cielo unico secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro, la Commissione prende una decisione sull’applicazione degli articoli 14 e 15 stabilendo se possa continuare ad applicarsi la prassi in questione.

     3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Adeguamento al progresso tecnico.

     1. Ai fini dell’adeguamento allo sviluppo tecnico possono essere apportate modifiche agli allegati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro.

     2. La Commissione pubblica le norme di attuazione adottate sulla base del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 18. Riservatezza.

     1. Le autorità nazionali di vigilanza, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, nonché la Commissione, si astengono dal divulgare informazioni aventi carattere di riservatezza e, in particolare, informazioni sui fornitori di servizi di navigazione aerea, sulle loro relazioni d’affari o sulle loro componenti di costo.

     2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la facoltà di divulgazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza ove ciò sia indispensabile per l’espletamento dei loro compiti; in tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene conto del legittimo interesse dei fornitori di servizi di navigazione aerea alla tutela dei loro segreti commerciali.

     3. Il paragrafo 1 non preclude la divulgazione di informazioni sulle condizioni e sulla fornitura di servizi non aventi carattere di riservatezza.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     2. Tuttavia, gli articoli 7 e 8 entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione dei requisiti comuni di cui all’articolo 6 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE

 

     L’organizzazione riconosciuta deve:

     — poter documentare un’ampia esperienza nella valutazione di entità pubbliche e private nei settori del trasporto aereo, in particolare fornitori di servizi di navigazione aerea, e in altri settori simili, in uno o più campi coperti dal presente regolamento,

     — avere regole e regolamenti approfonditi per l’esame periodico delle entità sopra menzionate, pubblicati e continuamente aggiornati e migliorati attraverso programmi di ricerca e sviluppo,

     — non essere controllata da fornitori di servizi di navigazione aerea, da enti di gestione aeroportuali o da altri soggetti attivi commercialmente nella fornitura di servizi di navigazione aerea o di servizi di trasporto aereo,

     — disporre ampiamente di personale tecnico, dirigente, di supporto e di ricerca proporzionato ai compiti da svolgere,

     — essere gestita e amministrata in maniera da garantire la riservatezza delle informazioni richieste dall’amministrazione,

     — essere pronta a fornire informazioni pertinenti all’autorità nazionale di vigilanza interessata,

     — aver definito e documentato la sua politica e i suoi obiettivi e il relativo impegno in materia di qualità e aver fatto quanto necessario affinché questa politica sia capita, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione,

     — aver sviluppato, attuato e mantenuto un sistema interno di qualità effettivo, sulla base di opportune parti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale, e conforme alle norme EN 45004 (organismi di ispezione) ed EN 29001, quali interpretate dai «Quality System Certification Scheme Requirements» di IACS,

     — essere soggetta a certificazione del suo sistema di qualità a cura di un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dalle autorità dello Stato membro in cui è situata.

 

 

ALLEGATO II

 

CONDIZIONI DA COLLEGARE AI CERTIFICATI

 

     1. I certificati specificano:

     a) l’autorità nazionale di vigilanza che rilascia il certificato;

     b) il richiedente (nome e indirizzo);

     c) i servizi certificati;

     d) una dichiarazione di conformità del richiedente ai requisiti comuni definiti nell’articolo 6 del presente regolamento;

     e) la data di rilascio e il periodo di validità del certificato.

     2. Le condizioni supplementari collegate ai certificati possono eventualmente riguardare:

     a) l’accesso non discriminatorio ai servizi per gli utenti dello spazio aereo e il livello richiesto di efficienza di tali servizi, compresi i livelli di sicurezza e interoperabilità;

     b) le specifiche operative per il particolare servizio;

     c) i termini temporali entro cui i servizi dovrebbero essere forniti;

     d) i vari apparati operativi da usare per ogni particolare servizio;

     e) vincoli o restrizioni di prestazioni di servizio/i diverse da quelle concernenti la fornitura di servizi di navigazione aerea;

     f) i contratti, accordi o altre intese tra il fornitore dei servizi e un terzo, che riguardano i servizi;

     g) la comunicazione di informazioni ragionevolmente necessarie per verificare l’ottemperanza dei servizi ai requisiti comuni, inclusi piani, dati finanziari e operativi, nonché modifiche di rilievo del tipo e/o della portata dei servizi di navigazione aerea forniti;

     h) ogni altra condizione legale non specifica dei servizi di navigazione aerea, come le condizioni relative alla sospensione o alla revoca del certificato.