§ 8.5.12 - Direttiva 19 luglio 1993, n. 65.
Direttiva n. 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:19/07/1993
Numero:65


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva si applica alla definizione e all'utilizzazione delle specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più [...]
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva, si intende per
Art. 3.      1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 6, identifica ed adotta le Norme Eurocontrol, e le relative modifiche Eurocontrol successive, segnatamente per i settori [...]
Art. 4.      Per completare ove necessario il processo di attuazione delle Norme Eurocontrol, la Commissione può affidare mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione, in conformità [...]
Art. 5.      1. Fatto salvo quanto disposto dalle direttive 77/62/CEE e 90/531/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti aggiudicatori civili definiti nell'allegato II facciano [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione consulta periodicamente le pertinenti organizzazioni europee, quali i rappresentanti europei degli organismi di navigazione aerea, degli [...]
Art. 8.      1. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime istituito in virtù della presente direttiva, eventualmente corredata di [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla data della sua adozione. Essi ne informano [...]
Art. 10.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.5.12 - Direttiva 19 luglio 1993, n. 65. [1]

Direttiva n. 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

(G.U.C.E. 29 luglio 1993, n. L 187).

 

Art. 1.

     La presente direttiva si applica alla definizione e all'utilizzazione delle specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più in particolare per quanto attiene:

     - ai sistemi di comunicazione;

     - ai sistemi di sorveglianza;

     - ai sistemi di assistenza automatizzata al controllo del traffico aereo;

     - ai sistemi di navigazione.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) specifiche tecniche: i requisiti di ordine tecnico, contenuti in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche di una serie di opere, di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tra queste prescrizioni di ordine tecnico possono rientrare la qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni nonché i requisiti applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;

     b) norme: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un organismo di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua;

     c) Norme Eurocontrol: gli elementi obbligatori delle specifiche Eurocontrol relative alle caratteristiche fisiche, alla configurazione, al materiale, alle prestazioni, al personale o alla procedura, la cui applicazione uniforme è ritenuta essenziale per l'instaurazione di un sistema integrato dei servizi del traffico aereo (ATS) (Gli elementi obbligatori formano oggetto di un documento normativo Eurocontrol).

 

     Art. 3.

     1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 6, identifica ed adotta le Norme Eurocontrol, e le relative modifiche Eurocontrol successive, segnatamente per i settori indicati nell'allegato I, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della legislazione comunitaria. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i riferimenti di tutte le specifiche tecniche rese obbligatorie.

     2. Per garantire la massima completezza dell'allegato I, in cui figura un elenco di Norme Eurocontrol da presentare, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 6 ed in consultazione con Eurocontrol, può eventualmente modificare tale allegato in linea con le modifiche adottate da Eurocontrol.

     3. La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna possono posporre di un anno l'applicazione del presente articolo. Qualora entro tale termine detti Stati membri non abbiano potuto applicare le Norme Eurocontrol, il Consiglio decide, in conformità del Trattato, le azioni appropriate da adottare.

 

     Art. 4.

     Per completare ove necessario il processo di attuazione delle Norme Eurocontrol, la Commissione può affidare mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione, in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE ed in consultazione con Eurocontrol.

 

     Art. 5.

     1. Fatto salvo quanto disposto dalle direttive 77/62/CEE e 90/531/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti aggiudicatori civili definiti nell'allegato II facciano riferimento alle specifiche adottate in virtù della presente direttiva nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri a ciascun contratto all'atto dell'acquisto di apparecchiature di navigazione aerea.

     2. Per garantire che l'allegato II sia quanto più completo possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche intervenute nei loro elenchi. La Commissione modifica l'allegato II secondo la procedura prevista all'articolo 6.

 

     Art. 6. [2]

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione consulta periodicamente le pertinenti organizzazioni europee, quali i rappresentanti europei degli organismi di navigazione aerea, degli utilizzatori dello spazio aereo e delle organizzazioni professionali. Essa informa periodicamente il comitato di cui all'articolo 6 circa i risultati di tali consultazioni.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime istituito in virtù della presente direttiva, eventualmente corredata di proposte relative all'attuazione degli articoli 3 e 4.

     2. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi introdotte ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati nella presente direttiva.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla data della sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [3]

SETTORI PER LE NORME EUROCONTROL DI CUI ALL'ARTICOLO 3

 

Elenco indicativo

Comunicazioni

Navigazione

Sorveglianza

Sistemi di elaborazione dei dati

Procedure per la gestione dello spazio aereo e per la gestione del traffico

aereo

Regole di lavoro e specifiche operative relative alla gestione del traffico

aereo

Risorse umane

 

 

ALLEGATO II [4]

ENTI AGGIUDICATORI COMPETENTI PER L'ACQUISTO

DI APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE AEREA

 

EUROCONTROL

Rue de la Fusée, 96

B-1130 Bruxelles

 

Belgio

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)

Centre Communication Nord (CCN)

rue du Progrès, 80

Bte 2

B-1030 Bruxelles

 

Danimarca

Statens Luftfartsvæsen

(Autorità competente per l'aviazione civile)

Postbox 744

DK-Copenhagen SV

Billund Lufthavn

PO Box 10

DK-7190 Billund

K¢benhavns Lufthavne A/S

PO Box 74

Flyvervej 11

DK-2770 Kastrup

 

Francia

Ministro competente per l'aviazione civile

Direzione generale dell'aviazione civile

48, rue Camille-Desmoulins

F-92452 Issy les Moulineaux Cedex

e, nel settore di sua competenza:

Aéroport de Paris

291, Boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

 

Grecia

Ministero dei trasporti e delle telecomunicazioni

Autorità competente per l'aviazione civile

Direzione generale dell'aviazione civile che delega le proprie competenze

segnatamente a:

Electroncis Division

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751-16604 Elliniko

GR-Athens

 

Irlanda

The Irish Aviation Authority

Aviation House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Aer Rianta Cpt.

Dublin Airport

IRL-Co. Dublin

 

Italia

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

 

Portogallo

ANA-E.P. (Empresa Pública de Aeroportos e Navegaç+o Aérea)

Rua D, Edifício 120

Aeroporto de Lisboa

P-1700 Lisboa

 

Regno Unito

National Air Traffic Services Ltd

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

 

Germania

DFS Deutsche Flugsicherung GMBH

Kaiserleistrasse 29-35

D-6050 Offenbach am Main

 

Spagna

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)

Calle Santa Engracia, 120

E-Madrid

 

Lussemburgo

Ministère des Transports

Direction de l'Aviation civile

L-2938 Luxembourg

 

Paesi Bassi

Luchtverkeersbeveiliging

Postbus 7601

NL-1118 ZJ Luchthaven Schiphol

 

Austria

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien

 

Finlandia

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

(Autorità competente per l'aviazione civile della Finlandia)

PO Box 50

FIN-01531 Vantaa

 

Svezia

Autorità competente per l'aviazione civile della Svezia

Luftfartsverket

Vikboplan 11

S-601 79 Norrköping

 

Finlandia

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531 Vantaa

Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti

dalle autorità locali o dai proprietari.

 

Svezia

Luftfartsverket

S-601 79 Norrkoeping.

 

Repubblica ceca

Rízení letového provozu Ceské republiky, s. p.

(Servizi della navigazione aerea)

Kletišti 1040/10

P.O.BOX 41

160 08 Praha

 

Estonia

Lennuliiklusteeninduse AS

(Servizi estoni della navigazione aerea)

Lennujaama tee 2

11 101 Tallinn

Acquisizioni per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere effettuate da autorità locali o dai proprietari

 

Cipro

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

16 Griva Digeni Avenue

1429 Nicosia

 

Lettonia

Valsts akciju sabiedrıba “Latvijas gaisa satiksme”

Marupes pagasts

Rıgas starptautiska lidosta

LV – 1053

 

Lituania

Valstybes ˛imone “Oro navigacija”

Rodunes kelias 2,

LT-2023, Vilnius

Civilines aviacijos administracija

Rodunes kelias 2,

LT-2023, Vilnius

 

Ungheria

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

(Ministero dell'economia e dei trasporti)

Légügyi Foigazgatóság

(Direzione generale dell'aviazione civile)

H-1400 Budapest

Pf. 87

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

(HungaroControl: Società ungherese per i servizi di navigazione aerea)

H-1675 Budapest/Ferihegy

Pf. 80

 

Malta

Malta Air Traffic Services Ltd

Kaxxa Postali 1

Ajruport Internazzjonali ta' Malta

Luqa LQA 05

 

Polonia

Polish Airport State Enterprise

Polish Air Traffic Agency

ul. Zwirki i Wigury 1

00 — 906 Warszawa

 

Slovenia

Ministrstvo za promet

(Ministero dei trasporti)

Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo

(Amministrazione dell'aviazione civile della Repubblica di Slovenia)

Kotnikova 19 a

SI-1000 Ljubljana

 

Slovacchia

Letové prevádzkové sluzby SR, š.p. Bratislava

(Servizi del traffico aereo della Repubblica slovacca)

Letisko M. R. Štefánika

823 07 Bratislava

 


[1] Direttiva abrogata dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 552/2004, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[3] Allegato così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CE) n. 97/15.

[4] Allegato già modificato dall'art. 2 della direttiva n. 97/15/CE e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.