§ 8.5.6 - Regolamento 4 febbraio 1991, n. 294.
Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:04/02/1991
Numero:294


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento riguarda:
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, per quanto concerne le capacità e l'accesso al mercato, il rapporto esistente fra uno Stato membro e i vettori aerei di merci ai quali detto [...]
Art. 4.      Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i vettori aerei di merci comunitari possono effettuare servizi di trasporto merci in regime di terza e quarta libertà tra aeroporti o [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri autorizzano i vettori aerei di merci ad esercitare diritti di traffico di terza, quarta e quinta libertà, se questi vettori sono titolari di una licenza in un altro Stato [...]
Art. 6.      1. I vettori aerei di merci comunitari possono procedere in qualsiasi punto di una rotta a rotture del carico purché tali rotture comportino un solo cambiamento di aeromobile.
Art. 7.      Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di disciplinare, senza discriminazione in base alla nazionalità, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti facenti parte [...]
Art. 8.      1. L'esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme comunitarie, nazionali, regionali o locali pubblicate, riguardanti la sicurezza, la tutela dell'ambiente e l'assegnazione di bande [...]
Art. 9.      1. I prezzi praticati dai vettori aerei comunitari per il trasporto aereo di merci sono stabiliti liberamente previo comune accordo dalle parti che concludono il contratto di trasporto.
Art. 10.      1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o mantengano in vigore tra loro regolamentazioni più flessibili rispetto alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6.
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 8.5.6 - Regolamento 4 febbraio 1991, n. 294.

Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri.

(G.U.C.E. 8 febbraio 1991, n. L 036).

 

Campo di applicazione e definizioni

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento riguarda:

     a) l'accesso al mercato per l'esercizio di servizi aerei di trasporto merci tra Stati membri da parte di vettori aerei di merci comunitari;

     b) le tariffe del trasporto aereo di merci tra Stati membri.

     2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra avviene facendo salve le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito riguardanti la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato detto aeroporto.

     3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino a che non sarà in applicazione il regime previsto dalla dichiarazione congiunta fatta il 2 dicembre 1987 dai ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio della data di decorrenza dell'applicazione.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «vettore aereo di merci»:

un'impresa di trasporti aerei munita di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, che l'autorizza almeno ad effettuare servizi di trasporto aereo di merci;

     b) «vettore aereo di merci comunitario»:

     i) un vettore aereo di merci la cui amministrazione centrale e la cui principale sede di attività si trovano e continuano a trovarsi nella Comunità, la cui quota maggioritaria di capitale è e continua ad essere detenuta da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri e che è e continua ad essere effettivamente controllato da tali Stati o persone; o

     ii) un vettore aereo di merci di cui all'articolo 2, lettera e), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2343/90, menzionato nell'allegato del presente regolamento;

     c) «tariffe aeree per il trasporto di merci»:

i prezzi da pagarsi nella moneta nazionale pertinente per il trasporto di merci nonché le modalità d'applicazione di tali prezzi, compresi il corrispettivo e le condizioni offerte ad agenzie e ad altri servizi ausiliari;

     d) «tariffe aeree normali per il trasporto di merci»:

i prezzi che sarebbero normalmente fatturati dal vettore aereo per il trasporto di merci e le condizioni di applicazione di tali prezzi, indipendentemente da riduzioni speciali;

     e) «servizio di trasporto aereo di merci»:

un servizio aereo per l'esclusivo trasporto di merci e posta;

     f) «diritto di traffico di terza libertà»:

il diritto riconosciuto ad un vettore aereo stabilito in uno Stato di

sbarcare, nel territorio di un altro Stato, passeggeri, merci e posta

imbarcati nello Stato che gli ha rilasciato la licenza;

     «diritto di traffico di quarta libertà»:

il diritto riconosciuto ad un vettore aereo stabilito in uno Stato di

imbarcare, in un altro Stato, passeggeri, merci e posta da sbarcare nello

Stato che gli ha rilasciato la licenza;

     «diritto di traffico di quinta libertà»:

il diritto riconosciuto ad un vettore aereo di effettuare un servizio di

trasporto aereo di passeggeri, merci e posta tra due Stati diversi dallo

Stato che gli ha rilasciato la licenza;

     g) «sistema di aeroporti»:

un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città;

     h) «Stati interessati»:

gli Stati membri tra cui si effettua il servizio aereo di trasporto merci;

     i) « Stato di registrazione »:

lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di cui alla lettera a).

Licenze di esercizio

 

     Art. 3.

     1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, per quanto concerne le capacità e l'accesso al mercato, il rapporto esistente fra uno Stato membro e i vettori aerei di merci ai quali detto Stato ha concesso licenze.

     2. Il Consiglio adotta, affinché siano applicate entro il 1o luglio 1992, norme che disciplinano la concessione di licenze ai vettori aerei di merci e la concessione di licenze per una data rotta, in base ad una proposta della Commissione relativa a capitolati e criteri comuni che dovrà essere presentata entro il 31 maggio 1991.

Accesso al mercato

 

     Art. 4.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i vettori aerei di merci comunitari possono effettuare servizi di trasporto merci in regime di terza e quarta libertà tra aeroporti o sistemi di aeroporti in uno Stato membro e aeroporti o sistemi di aeroporti in un altro Stato membro qualora essi siano aperti al traffico merci tra Stati membri o ai servizi internazionali.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri autorizzano i vettori aerei di merci ad esercitare diritti di traffico di terza, quarta e quinta libertà, se questi vettori sono titolari di una licenza in un altro Stato membro e questo Stato membro li ha autorizzati ad esercitare gli stessi diritti; i diritti di traffico di quinta libertà vengono esercitati per un servizio che costituisce l'estensione di un servizio che parte dallo Stato di registrazione del vettore o il preliminare ad un servizio diretto verso tale Stato.

     2. Gli Stati membri interessati autorizzano che il vettore aereo di merci comunitario, nell'effettuare servizi aerei di trasporto merci verso o da due o più punti in un altro Stato membro o tra altri Stati membri che non siano lo Stato di registrazione, combini i servizi e utilizzi lo stesso numero di volo.

Flessibilità d'esercizio

 

     Art. 6.

     1. I vettori aerei di merci comunitari possono procedere in qualsiasi punto di una rotta a rotture del carico purché tali rotture comportino un solo cambiamento di aeromobile.

     2. Fatto salvo l'articolo 8, non esistono limitazioni alla frequenza del servizio, al tipo di aeromobile da utilizzarsi e/o alla quantità di carico e posta trasportabile. Condizioni per l'esercizio dei diritti di traffico.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di disciplinare, senza discriminazione in base alla nazionalità, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti facenti parte di un sistema di aeroporti.

 

     Art. 8.

     1. L'esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme comunitarie, nazionali, regionali o locali pubblicate, riguardanti la sicurezza, la tutela dell'ambiente e l'assegnazione di bande orarie nonché alle seguenti condizioni:

     a) l'aeroporto o il sistema di aeroporti in questione deve avere strutture sufficienti per accogliere il servizio;

     b) gli aiuti alla navigazione devono essere sufficienti per accogliere il servizio.

     2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, uno Stato membro può, senza discriminazione in base alla nazionalità, condizionare, limitare o negare l'esercizio di tali diritti di traffico. Prima di adottare siffatto provvedimento, esso informa la Commissione, fornendole tutti gli elementi di informazione pertinenti.

     3. A richiesta di qualsiasi Stato membro, la Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 2 in ogni caso particolare e decide, entro un mese, se lo Stato membro può continuare ad applicare il provvedimento.

     4. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri. Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

Prezzi e tariffe

 

     Art. 9.

     1. I prezzi praticati dai vettori aerei comunitari per il trasporto aereo di merci sono stabiliti liberamente previo comune accordo dalle parti che concludono il contratto di trasporto.

     2. I vettori aerei che operano all'interno della Comunità mettono a disposizione del pubblico, su richiesta, tutte le tariffe aeree normali per il trasporto di merci.

Disposizioni generali

 

     Art. 10.

     1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o mantengano in vigore tra loro regolamentazioni più flessibili rispetto alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6.

     2. Le disposizioni del presente regolamento non possono essere usate per apportare restrizioni a diritti e accordi esistenti sull'accesso al mercato, sulle capacità o sulla flessibilità di esercizio.

Disposizioni finali

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

    Vettori aerei di merci di cui all'articolo 2, lettera b), punto ii)

 

     - Scandinavian Airlines System

     - Britannia Airways

     - Monarch Airlines