§ 8.5.3 - Regolamento 24 luglio 1989, n. 2299. [*]
Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:24/07/1989
Numero:2299


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi dell'articolo 3 e degli articoli da 4 a 6 non si applicano al vettore associato di un paese terzo qualora il suo CRS fuori del territorio della [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. Un venditore di sistemi mette a disposizione di ogni abbonato in modo non discriminatorio tutte le funzioni di distribuzione di un CRS.
Art. 9 bis. 
Art. 10.      1. a) Il canone richiesto da un venditore di sistemi ad un vettore aderente deve essere non discriminatorio, adeguatamente strutturato ed equamente commisurato al costo del servizio fornito e [...]
Art. 11.      1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine di far cessare una infrazione alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 12.      1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso gli Stati membri, nonché presso le imprese e le [...]
Art. 13.      1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Gli agenti [...]
Art. 14.      1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto ai fini della richiesta o dell'indagine in questione.
Art. 15.      1. Se un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione, o fornisce informazioni incomplete, la Commissione le richiede [...]
Art. 16.      1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ECU quando esse, intenzionalmente o per negligenza:
Art. 17.      La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito in virtù dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la Commissione ha [...]
Art. 18.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, l'ecu è quello adottato per l'elaborazione del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente agli articoli 207 e 209 del trattato.
Art. 19.      1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 16, la Commissione dà modo alle imprese o associazioni di imprese interessate la possibilità di manifestare il loro [...]
Art. 20.      1. La Commissione pubblica le decisioni che essa adotta a norma dell'articolo 16.
Art. 21. 
Art. 21 bis. 
Art. 21 ter. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 8.5.3 - Regolamento 24 luglio 1989, n. 2299. [*]

Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

(G.U.C.E. 29 luglio 1989, n. L 220).

 

 

Art. 1. [1]

     Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi telematici di prenotazione nella misura in cui essi includono servizi di trasporto aereo e nella misura in cui essi prevedono servizi di trasporto ferroviario nella loro visualizzazione primaria, qualora siano offerti per l'uso e/o utilizzati nel territorio della Comunità indipendentemente:

     - dallo status o dalla nazionalità del venditore del sistema;

     - dalla fonte delle informazioni utilizzate o dall'ubicazione della relativa unità centrale di elaborazione dati;

     - dall'ubicazione geografica degli aeroporti tra i quali viene effettuato il trasporto aereo.

 

     Art. 2. [2]

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "servizio di solo trasporto aereo", il trasporto aereo di un passeggero tra due aeroporti, compresi i relativi servizi collaterali e le prestazioni supplementari offerti in vendita e/o venduti come parte integrante del servizio in questione;

     b) "servizio di trasporto aereo integrato", la combinazione prestabilita di un servizio di solo trasporto aereo con altri servizi non accessori al trasporto aereo, offerta in vendita e/o venduta ad un prezzo globale;

     c) "servizio di trasporto aereo", sia il servizio di solo trasporto aereo che il servizio di trasporto aereo integrato;

     d) "servizio aereo di linea", una serie di voli che presentano, ciascuno, tutte le seguenti caratteristiche:

     - il volo è effettuato, a titolo oneroso, su un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri oppure di passeggeri e merci e/o posta, in condizioni tali che, su ogni volo, siano messi a disposizione dei consumatori posti che possono essere acquistati individualmente (direttamente presso il vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati),

     - il volo avviene in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o più punti:

     1. in base ad un orario pubblicato, oppure

     2. con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

     e) "tariffa", il prezzo da pagare per il servizio di solo trasporto aereo e le condizioni alle quali tale prezzo viene praticato;

     f) "sistema telematico di prenotazione" (CRS), un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro,

     - orari,

     - disponibilità di posti,

     - tariffe e

     - servizi connessi

dei vettori aerei, con o senza possibilità:

     - di effettuare prenotazioni o

     - di emettere biglietti,

purché metta a disposizione degli abbonati la totalità o parte di tali servizi;

     g) "funzioni di distribuzione", i mezzi messi a disposizione del venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi dei vettori aerei, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso;

     h) "venditore del sistema", qualsiasi impresa e le sue affiliate che provveda alla gestione o commercializzazione di un CRS;

     i) "vettore associato", qualsiasi vettore aereo che, direttamente o indirettamente, da solo o con altri, possegga o controlli effettivamente un venditore di sistemi, nonché qualsiasi vettore aereo da esso posseduto o effettivamente controllato;

     j) "controllo effettivo", un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, segnatamente:

     - del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;

     - dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.

     k) "vettore aderente", un vettore aereo che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione di servizi di trasporto aereo mediante un CRS. Il vettore associato che utilizzi le funzioni del proprio CRS che sono contemplate dal presente regolamento è considerato vettore aderente;

     l) "abbonato", una persona, diversa da un consumatore, o un'impresa, diversa da un vettore aderente, che utilizzi un CRS in virtù di un contratto o altro accordo finanziario concluso con un venditore di sistemi; si considera che vi sia accordo finanziario se viene effettuato un pagamento specifico per i servizi del venditore del sistema o se viene acquistato un servizio di trasporto aereo [3];

     m) "consumatore", ogni persona che richieda informazioni circa un servizio di trasporto aereo o intenda acquistarlo per uso privato [3];

     n) "visualizzazione primaria", una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi aerei tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato;

     o) "durata del viaggio", la differenza di tempo tra l'ora di partenza e l'ora di arrivo previste;

     p) "integrazione del servizio", ogni prodotto o servizio, diverso dalle funzioni di distribuzione, offerto dal venditore del sistema, a suo nome, agli abbonati in relazione con un CRS.

     q) "servizio di solo trasporto ferroviario", il trasporto per ferrovia di un passeggero tra due stazioni, compresi i relativi servizi collaterali e le prestazioni supplementari offerti in vendita o venduti come parte integrante del servizio in questione [4];

     r) "servizio di trasporto ferroviario integrato", la combinazione prestabilita di un servizio di solo trasporto ferroviario con altri servizi non accessori al trasporto ferroviario, offerta in vendita o venduta ad un prezzo globale [4];

     s) "servizio di trasporto ferroviario", sia il servizio di solo trasporto ferroviario che il servizio di trasporto ferroviario integrato [4];

     t) "biglietto", un titolo valido che dà diritto al trasporto, o un titolo equivalente privo di supporto cartaceo, anche in forma elettronica, rilasciato o autorizzato dal vettore o dal suo agente autorizzato [4];

     u) "doppia prenotazione", la situazione che si presenta qualora vengano effettuate due o più prenotazioni per uno stesso passeggero quando è evidente che quest'ultimo potrà utilizzarne una sola [4].

 

     Art. 3. [2]

     1. Il venditore del sistema ha la capacità, a proprio nome in quanto entità separata dal vettore associato, di essere titolare di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti - tra l'altro con vettori associati, vettori aderenti e abbonati -, di compiere altri atti giuridici nonché di citare ed essere citato in giudizio.

     2. Il venditore del sistema dà ad ogni vettore aereo la possibilità di partecipare, su una base di parità e di non discriminazione, alle sue funzioni di distribuzione nell'ambito della capacità disponibile del sistema in questione e fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al suo controllo.

     3. a) Il venditore del sistema:

     - non fissa condizioni irragionevoli per i contratti stipulati con vettori aderenti,

     - non impone l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS e applica le medesime condizioni per lo stesso livello di servizio.

     b) Il venditore del sistema non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che il vettore aderente non partecipi contemporaneamente ad un altro sistema.

     c) Il vettore aderente ha la facoltà di recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso non superiore a sei mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno. In tal caso il venditore del sistema ha la facoltà di recuperare soltanto i costi direttamente connessi con la risoluzione del contratto.

     4. Se il venditore del sistema decide di aggiungere eventuali miglioramenti alle funzioni di distribuzione fornite o all'impianto utilizzato per fornire le funzioni medesime, tali miglioramenti vengono comunicati e offerti a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati, con la stessa tempestività, negli stessi termini e alle stesse condizioni, fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al suo controllo, e in modo tale che, tra vettori associati e vettori aderenti, non vi siano differenze di tempo nell'applicazione dei nuovi miglioramenti.

 

     Art. 3 bis. [5]

     1. a) Il vettore associato non può discriminare i CRS concorrenti, rifiutandosi di fornire loro, su richiesta e con pari tempestività, le stesse informazioni circa orari, tariffe e disponibilità di posti nell'ambito dei propri servizi aerei che fornisce al proprio CRS oppure rifiutandosi di distribuire per loro tramite i propri servizi aerei, oppure rifiutandosi di accettare o di confermare, con pari tempestività, prenotazioni fatte per loro tramite per uno qualsiasi dei suoi servizi di trasporto aereo distribuiti tramite il proprio CRS. Il vettore associato ha l'obbligo di accettare e di confermare solo le prenotazioni che sono conformi alle sue tariffe e alle sue condizioni.

     b) Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le prenotazioni accettate. Il canone dovuto ad un CRS per una prenotazione accettata ed effettuata in base al presente articolo non può superare il canone versato dai vettori aderenti per una transazione equivalente allo stesso CRS [3].

     c) Il vettore associato ha la facoltà di effettuare controlli volti ad assicurare che l'articolo 5, paragrafo 1 sia rispettato dai CRS concorrenti.

     2. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti di un CRS concorrente quando, secondo le procedure di cui all'articolo 11, sia stato deciso che il CRS ha violato l'articolo 4 bis o l'articolo 6 per quanto riguarda l'accesso non autorizzato alle informazioni da parte dei vettori associati [6].

 

     Art. 4. [2]

     1. I vettori aderenti e altri fornitori di servizi di trasporto aereo assicurano che i dati che essi intendono presentare ad un CRS siano precisi, non ingannevoli, trasparenti e completi come quelli di qualsiasi altro CRS. Tali dati devono tra l'altro consentire al venditore del sistema di soddisfare le prescrizioni relative ai criteri di classificazione contenute nell'allegato.

     I dati presentati tramite intermediari non devono essere stati da questi manipolati in modo tale che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o discriminatorie.

I principi di cui al primo e secondo comma si applicano ai servizi ferroviari rispetto ai dati che figurano nella visualizzazione primaria [7].

     2. Il venditore del sistema non manipola il materiale di cui al paragrafo 1 in modo tale che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o discriminatorie.

     3. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti, nonché i formati standard da lui utilizzati.

 

     Art. 4 bis. [5]

     1. Le funzioni di inserimento e/o elaborazione fornite dal venditore del sistema sono offerte a tutti i vettori associati o aderenti senza alcuna discriminazione. Qualora nel settore del trasporto aereo siano disponibili standard corrispondenti e generalmente accettati, i venditori del sistema offrono funzioni compatibili con i medesimi.

     2. Il venditore del sistema non riserva ad uno o più dei suoi vettori associati alcuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione o qualsiasi altra funzione di distribuzione.

     3. Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore. La separazione può essere ottenuta a livello logico, mediante un software, oppure a livello fisico e deve essere tale che qualsiasi connessione tra le funzioni di distribuzione e quelle private sia possibile unicamente mediante un'interfaccia tra le due applicazioni. A prescindere dal metodo di separazione adottato, ognuna di tali interfacce è messa a disposizione di tutti i vettori associati o aderenti in modo non discriminatorio e assicura l'uguaglianza di trattamento per quanto concerne procedure, protocolli, input e output. Qualora il settore del trasporto aereo disponga di standard corrispondenti e generalmente accettati, i venditori del sistema offrono interfacce compatibili con i medesimi.

     4. Il venditore del sistema provvede affinché i terzi che forniscono a suo nome tutti o parte dei servizi di CRS rispettino le pertinenti disposizioni del presente regolamento [8].

 

     Art. 5. [2]

     1. a) Le visualizzazioni prodotte dal CRS sono chiare e non discriminatorie.

     b) Il venditore del sistema non visualizza, intenzionalmente o per negligenza, nel suo CRS, informazioni imprecise o ingannevoli.

     2. a) Il venditore del sistema fornisce tramite il suo CRS una o più visualizzazioni primarie per ogni singola transazione e vi inserisce i dati forniti dai vettori aderenti su orari, tipi di tariffe e posti disponibili in modo chiaro e completo, imparziale e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda l'ordine di presentazione delle informazioni.

     b) Il consumatore ha la facoltà di chiedere che la visualizzazione primaria sia limitata unicamente ai servizi aerei di linea o a quelli non di linea.

     c) In sede di costruzione e selezione dei voli per una determinata coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è operata alcuna discriminazione fra aeroporti diversi della stessa città.

     d) L'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria è quello stabilito nell'allegato.

     e) I criteri da usare per la classificazione non sono basati su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e si applicano in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti.

     3. Se il venditore del sistema fornisce informazioni relative alle tariffe, la visualizzazione deve essere neutrale e non discriminatoria e contenere almeno le tariffe di tutti i voli dei vettori aderenti figuranti nella visualizzazione primaria. La fonte di tali informazioni deve essere accettabile per il o i vettori aderenti interessati e per il venditore del sistema interessato.

     4. Le informazioni sui servizi integrati, riguardanti tra l'altro gli organizzatori del viaggio, i posti disponibili e i prezzi non figurano nella visualizzazione primaria.

     5. Un CRS non viola il presente regolamento qualora cambi la visualizzazione per soddisfare la o le richieste specifiche di un consumatore.

 

     Art. 6. [2]

     1. Le seguenti disposizioni disciplinano la disponibilità di informazioni di carattere statistico e di altro genere che il venditore del sistema fornisce ricavandole dal suo CRS:

     a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali identificabili sono fornite su base paritaria unicamente al o ai vettori partecipanti alla prestazione del servizio cui si riferisce la prenotazione e agli abbonati interessati dalla prenotazione.

Le informazioni controllate dal venditore del sistema concernenti prenotazioni individuali identificabili sono archiviate off line entro 72 ore dal completamento dell'ultimo elemento della prenotazione individuale e distrutte entro 3 anni. L'accesso a tali dati è consentito solo per controversie sulla fatturazione [3].

     b) i dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite messi a disposizione ottemperano alle seguenti condizioni:

     i) siffatti dati sono forniti con pari tempestività, su base non discriminatoria, a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati;

     ii) siffatti dati possono riguardare e, su richiesta, riguardano, tutti i vettori aderenti e/o abbonati, ma non comprendono informazioni di carattere personale relative al consumatore privato o società, né informazioni dirette o indirette sulla sua identità;

     iii) le richieste concernenti tali dati sono trattate con pari attenzione e tempestività, tenuto conto del metodo di trasmissione scelto dal singolo vettore.

     iv) su richiesta, le informazioni sono rese disponibili ai vettori aderenti e agli abbonati sia globalmente che selettivamente in relazione al mercato in cui operano;

     v) un gruppo di compagnie aeree e/o abbonati ha il diritto di acquistare dati per uso comune [9].

     2. Il venditore del sistema non può fornire le informazioni di carattere personale relative ad un passeggero a terzi non partecipanti alla transazione senza il consenso del passeggero.

     3. Il venditore del sistema assicura, con mezzi tecnici e/o mediante appropriate misure di salvaguardia riguardanti almeno il software, che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano rispettate, facendo sì che uno o più vettori associati non possano in alcun modo accedere alle informazioni fornite o create per i vettori aerei, tranne per quanto consentito dal presente articolo.

 

     Art. 7.

     1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi dell'articolo 3 e degli articoli da 4 a 6 non si applicano al vettore associato di un paese terzo qualora il suo CRS fuori del territorio della Comunità non offra ai vettori aerei comunitari un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione [10].

     2. Gli obblighi dei vettori associati o aderenti a norma degli articoli 3 bis, 4 e 8 non si applicano al CRS controllato da uno o più vettori aerei di uno o più paesi terzi qualora al o ai vettori associati o aderenti non sia accordato, fuori del territorio della Comunità, un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione [10].

     3. Il venditore del sistema o il vettore aereo che intende avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 1 o 2 è tenuto ad informare la Commissione delle proprie intenzioni e dei relativi motivi almeno due settimane prima di dare attuazione al suo proposito. In casi eccezionali, su richiesta del venditore o del vettore in questione, la Commissione può concedere una deroga alla norma delle due settimane.

     4. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione valuta immediatamente se esistono discriminazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. In caso affermativo, la Commissione ne informerà tutti i venditori di sistemi o i vettori aerei interessati nella Comunità e gli Stati membri. In caso negativo, la Commissione ne informa il venditore o il vettore in questione.

     5. a) Nei casi in cui sia riscontrata una grave discriminazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione può, mediante decisione, ordinare ai CRS di modificare in modo adeguato le loro operazioni per porre fine a tale discriminazione. La Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale decisione.

     b) Se il Consiglio, su richiesta di uno Stato membro, non prende una decisione diversa entro due mesi dalla decisione della Commissione, quest'ultima entra in vigore [11].

 

     Art. 8. [2]

     1. Il vettore associato non subordina direttamente o indirettamente l'uso di un determinato CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o ad altro incentivo o disincentivo per la vendita di servizi di trasporto aereo disponibili sui suoi voli.

     2. Il vettore associato non impone né direttamente né indirettamente all'abbonato l'uso di un determinato CRS per la vendita o l'emissione di biglietti relativi a servizi di trasporto aereo da esso direttamente o indirettamente forniti.

     3. Le condizioni eventualmente imposte da un vettore ad un'agenzia di viaggio nell'autorizzarla a vendere e ad emettere biglietti per i propri servizi di trasporto aereo lasciano impregiudicati i paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 9.

     1. Un venditore di sistemi mette a disposizione di ogni abbonato in modo non discriminatorio tutte le funzioni di distribuzione di un CRS.

     2. Un venditore di sistemi non può chiedere all'abbonato di firmare un contratto di esclusiva, né può impedire direttamente o indirettamente all'abbonato di ottenere o di utilizzare un altro o altri sistemi.

     3. Una eventuale integrazione del servizio offerto ad un abbonato deve essere offerta dal venditore del sistema a tutti gli abbonati in modo non discriminatorio.

     4. a) Il venditore del sistema non fissa condizioni irragionevoli nel contratto concluso con un abbonato per l'utilizzazione del suo CRS; in particolare, l'abbonato può recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso di durata non superiore a tre mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno.

In tal caso il venditore del sistema ha il diritto di recuperare soltanto le spese direttamente connesse con la risoluzione del contratto.

     b) Fatto salvo il paragrafo 2, la fornitura di attrezzature tecniche non è soggetta alle condizioni di cui alla lettera a) [10].

     5. Il venditore del sistema prevede nel contratto con l'abbonato che:

     a) la visualizzazione primaria, ai sensi dell'articolo 5, sia utilizzata per ciascuna transazione, salvo che il consumatore chieda informazioni relative ad un solo vettore aereo o unicamente ai servizi di trasporto aereo integrati;

     b) l'abbonato non manipoli gli elementi forniti dai CRS in modo tale che la presentazione delle informazioni al consumatore risulti inesatta, ingannevole o discriminatoria [10].

     6. Il venditore del sistema non impone all'abbonato l'obbligo di accettare offerte di attrezzatura tecnica o software, ma può richiedere l'utilizzazione di attrezzatura e software compatibili con il suo sistema [10].

 

     Art. 9 bis. [12]

     1. a) Per quanto riguarda le informazioni fornite da un CRS, l'abbonato utilizza una visualizzazione neutra a norma delle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 5 a meno che il consumatore non gli chieda di utilizzare una visualizzazione diversa.

     b) L'abbonato non manipola le informazioni fornite da un CRS in modo tale che la presentazione di tale informazione al consumatore risulti imprecisa, fuorviante o discriminatoria.

     c) L'abbonato effettua prenotazioni ed emette biglietti in base alle informazioni contenute nel CRS usato o all'autorizzazione data dal vettore interessato.

     d) L'abbonato informa ogni consumatore degli eventuali scali con cambio di aeromobile, del numero di scali previsti, dell'identità del vettore aereo che opera direttamente il volo e degli eventuali cambi di aeroporto previsti nell'itinerario, nella misura in cui tali informazioni sono visualizzate dal CRS. L'abbonato comunica al consumatore il nome e l'indirizzo del venditore del sistema, gli scopi del trattamento, la durata della conservazione dei dati individuali e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati della persona interessata.

     e) Il consumatore ha diritto in qualsiasi momento a ricevere uno stampato della visualizzazione CRS o a prendere visione di una visualizzazione CRS parallela, che fornisca la stessa immagine di cui dispone l'abbonato.

     f) Una persona ha diritto di avere un accesso effettivo e gratuito ai propri dati indipendentemente dal fatto che i dati siano stati archiviati dal CRS o dall'abbonato.

     2. L'abbonato utilizza i servizi di distribuzione del CRS in base a quanto descritto all'allegato II.

 

     Art. 10.

     1. a) Il canone richiesto da un venditore di sistemi ad un vettore aderente deve essere non discriminatorio, adeguatamente strutturato ed equamente commisurato al costo del servizio fornito e utilizzato e, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio.

La fatturazione dei servizi di CRS deve essere sufficientemente dettagliata da consentire ai vettori aderenti di avere un esatto quadro dei servizi utilizzati e dei relativi canoni; per ogni segmento, le fatture relative ai canoni per le prenotazioni devono riportare almeno le seguenti informazioni:

     - tipo di prenotazione CRS,

     - nome del passeggero,

     - paese,

     - codice d'identificazione IATA/ACR,

     - codice della città, o

     - coppia di città segmento considerato,

     - data della prenotazione (data della transazione),

     - data del volo,

     - numero del volo,

     - codice dello status della prenotazione,

     - tipo di servizio (classe di servizio),

     - codice di identificazione della pratica (PNR), e

     - indicatore della prenotazione/cancellazione.

Le informazioni relative alla fatturazione devono essere offerte su supporto magnetico. La somma addebitata per tali informazioni fornita nella forma scelta dal vettore non può superare il costo del supporto stesso, maggiorato dei costi di trasporto.

Ai vettori aerei aderenti è offerta la possibilità di essere informati nel momento in cui viene effettuata ogni prenotazione o transazione per la quale è addebitato un canone di prenotazione. Ai vettori che scelgono di avvalersi di tale servizio è offerta la possibilità di rifiutare tali prenotazioni o transazioni, a meno che la prenotazione o transazione non sia stata già accettata. In caso di rifiuto, al vettore aereo non deve essere addebitata tale prenotazione o transazione.

     b) Il canone addebitato da un venditore di sistemi ad un abbonato per il noleggio di apparecchiature o altri servizi deve essere non discriminatorio, adeguatamente strutturato ed equamente commisurato al costo del servizio fornito e utilizzato e, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio. Gli incentivi corrisposti dai venditori di sistemi agli abbonati sulla base della produttività, sotto forma di sconti sui canoni di noleggio o di pagamento di provvigioni, sono considerati come costi di distribuzione dei venditori di sistemi e sono basati sui segmenti per i quali sono emessi biglietti. Fatto salvo l'allegato II, punto 5, il venditore di sistemi, qualora non possa accertare se un biglietto sia stato emesso o meno, è autorizzato a basarsi sulla notifica del numero del biglietto da parte dell'abbonato.

La fatturazione relativa ai servizi di CRS deve essere sufficientemente dettagliata da consentire agli abbonati di avere un esatto quadro dei servizi utilizzati e dei relativi canoni [13].

     2. Il venditore del sistema, su richiesta, fornisce alle parti interessate, inclusi i consumatori, dettagli su procedure, tariffe, funzioni del sistema in vigore, incluse le interfacce, criteri di preparazione e di visualizzazione utilizzati. Per il consumatore tali informazioni sono gratuite e riguardano il trattamento dei dati individuali. Tuttavia, la presente disposizione non obbliga il venditore del sistema a divulgare informazioni di sua proprietà, quali il software [13].

     3. Qualsiasi modifica, debitamente motivata, delle condizioni di accesso o delle funzioni di distribuzione offerte è comunicata in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti e abbonati.

 

     Art. 11.

     1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine di far cessare una infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

     2. Le denunce possono essere presentate:

     a) dagli Stati membri;

     b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.

     3. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri copia delle denunce e dei ricorsi, nonché dei documenti importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.

 

     Art. 12.

     1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso gli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.

     2. Per la comunicazione delle informazioni richieste, la Commissione può stabilire un termine non inferiore a un mese.

     3. Quando rivolge una richiesta di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione invia contemporaneamente una copia di questa richiesta allo Stato membro nel cui territorio l'impresa o l'associazione di imprese hanno la sede centrale.

     4. Nella richiesta la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

     5. All'obbligo di fornire le informazioni richieste sono soggetti i titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di società o associazioni prive di personalità giuridica, coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza.

 

     Art. 13.

     1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei poteri seguenti: a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;

     b) prendere copia o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;

     c) richiedere chiarimenti orali « in loco »;

     d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto usati dalle imprese e dalle associazioni di imprese.

     2. Gli agenti autorizzati della Commissione esercitano i propri poteri su presentazione di un mandato scritto, che precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, qualora i libri o gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, lo Stato membro nel cui territorio esso deve aver luogo, della missione di accertamento e dell'identità dei funzionari autorizzati.

     3. Le imprese e le associazioni di imprese devono sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data d'inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

     4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver consultato lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

     5. Gli agenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale Stato membro o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

     6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento.

 

     Art. 14.

     1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto ai fini della richiesta o dell'indagine in questione.

     2. Fatti salvi gli articoli 11 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale e che essi hanno raccolto nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.

     3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

 

     Art. 15.

     1. Se un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione, o fornisce informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione indica le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, nonché il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia avverso la decisione.

     2. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

 

     Art. 16.

     1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ECU quando esse, intenzionalmente o per negligenza:

     a) forniscono indicazioni inesatte in risposta a una domanda presentata ai sensi dell'articolo 12 o non forniscono informazioni entro il termine stabilito;

     b) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti, i libri o altri documenti aziendali richiesti o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

     2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ai venditori di sistemi, ai vettori associati, ai vettori aderenti e/o agli abbonati ammende per le infrazioni al presente regolamento fino a concorrenza del 10 % del fatturato annuo realizzato dall'impresa interessata nel campo di attività in questione.

Nel determinare l'importo dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

     3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

 

     Art. 17.

     La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito in virtù dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda; essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda.

 

     Art. 18.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, l'ecu è quello adottato per l'elaborazione del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente agli articoli 207 e 209 del trattato.

 

     Art. 19.

     1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 16, la Commissione dà modo alle imprese o associazioni di imprese interessate la possibilità di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione [6].

     2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora queste ultime chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi interesse, la loro domanda deve essere accolta.

 

     Art. 20.

     1. La Commissione pubblica le decisioni che essa adotta a norma dell'articolo 16.

     2. La pubblicazione indica il nome delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali.

 

     Art. 21. [1]

     1. L'articolo 5, il paragrafo 5 dell'articolo 9 e gli allegati del presente regolamento non si applicano a un CRS utilizzato da un vettore aereo o da un gruppo di vettori aerei;

     a) nel suo (suoi) ufficio (uffici) e nei suoi punti di vendita chiaramente identificati come tali; o

     b) per fornire informazioni e/o servizi di distribuzione accessibili attraverso una rete pubblica di telecomunicazioni, in cui il(i) fornitore(i) sia(no) chiaramente e costantemente definito(i) come tale(i).

     2. Se la prenotazione è effettuata direttamente da un vettore aereo, quest'ultimo è soggetto alle lettere d) e f) dell'articolo 9 bis.

 

     Art. 21 bis. [5]

     1. Il venditore del sistema assicura che la conformità tecnica del suo CRS con gli articoli 4 bis e 6 sia verificata ogni anno solare da un organismo di controllo indipendente. A tal fine, l'organismo di controllo può accedere in qualsiasi momento a qualsiasi programma, procedura, operazione e salvaguardia utilizzati dagli elaboratori o dai sistemi di elaborazione attraverso i quali il venditore del sistema fornisce le funzioni di distribuzione. Entro quattro mesi dalla fine dell'anno solare interessato, ogni venditore di sistemi trasmette alla Commissione la relazione dell'organismo di controllo sull'ispezione effettuata e sui risultati emersi. La Commissione esamina tali relazioni allo scopo di prendere i necessari provvedimenti a norma del paragrafo 1 dell'articolo 11 [6].

     2. Il venditore del sistema informa i vettori aderenti e la Commissione dell'identità dell'organismo di controllo almeno tre mesi prima della conferma della designazione di quest'ultimo ed almeno tre mesi prima della riconferma annuale. Se, entro un mese dalla notifica, uno qualsiasi dei vettori aderenti solleva obiezioni sulla capacità di detto organismo di svolgere i compiti previsti dal presente articolo, la Commissione, entro un periodo di ulteriori due mesi e previa consultazione dell'organismo, del venditore del sistema e di qualsiasi parte che possa far valere un legittimo interesse, decide se l'organismo di controllo debba essere sostituito o no.

 

     Art. 21 ter. [12]

     1. Fatto salvo il presente articolo, il presente regolamento si applica all'inclusione dei servizi di trasporto ferroviario.

     2. Il venditore del sistema può decidere di includere i servizi di trasporto ferroviario nella visualizzazione primaria del suo CRS.

     3. Il venditore del sistema, qualora decida di includere i servizi di trasporto ferroviario nella visualizzazione primaria del suo CRS, sceglie di includere talune categorie ben definite di servizi di trasporto ferroviario, rispettando nel contempo i principi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3.

     4. Ai fini del codice un operatore di trasporto ferroviario è considerato come vettore aderente o vettore associato, a seconda dei casi, nella misura in cui abbia concluso con un venditore di sistemi un accordo di distribuzione dei propi servizi mediante la visualizzazione primaria di un CRS o nella misura in cui il suo sistema di prenotazioni sia un CRS quale definito alla lettera f) dell'articolo 2. Fatto salvo il paragrafo 5, tali servizi sono trattati come servizi di trasporto aereo e figurano nella visualizzazione primaria, secondo i criteri di cui all'allegato I.

     5. a) Nell'applicare le norme di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato I ai servizi di trasporto ferroviario, il venditore del sistema adegua i principi secondo cui viene stabilito l'ordine della visualizzazione primaria per tenere debitamente conto dell'esigenza dei consumatori di essere adeguatamente informati dei servizi di trasporto ferroviario, che rappresentano un'alternativa concorrenziale ai servizi di trasporto aereo. In particolare i venditori di sistemi possono ordinare i servizi ferroviari con un numero limitato di brevi fermate con i servizi aerei diretti senza scalo.

     b) I venditori di sistemi definiscono criteri chiari per l'applicazione del presente articolo ai servizi di trasporto ferroviario. Tali criteri includono la durata del viaggio e soddisfano l'esigenza di evitare una quantità eccessiva di dati sullo schermo. Almeno due mesi prima dell'applicazione, tali criteri sono comunicati alla Commissione per informazione.

     6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, tutti i riferimenti ai "voli" contenuti nel presente regolamento si intendono come applicabili ai "viaggi per ferrovia" e quelli ai "servizi di trasporto aereo" si intendono come applicabili "ai servizi di trasporto ferroviario".

     7. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione dell'applicazione del presente articolo nella relazione della Commissione di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

 

     Art. 22. [2]

     1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni legislative sulla sicurezza, l'ordine pubblico e le misure in materia di protezione dei dati adottate a livello nazionale in attuazione della direttiva 95/46/CE [6].

     2. I beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 3, paragrafo 4 e dagli articoli 4 bis, 6 e 21 bis non possono rinunciarvi mediante contratto o con altri strumenti.

 

     Art. 23. [1]

     Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del regolamento che tenga conto, tra l'altro, degli sviluppi economici del relativo settore. Tale relazione può essere corredata di proposte di revisione del regolamento.

ALLEGATO I [14]

Ordine dei voli [1], nella visualizzazione primaria,

che offrono servizi di solo trasporto aereo

1. Se non altrimenti richiesto da parte dei consumatori per singole

transazioni, l'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria,

per il giorno o i giorni richiesti, deve essere il seguente:

     i) tutti i voli diretti senza scalo fra le coppie di città considerate;

     ii) tutti gli altri voli diretti senza cambio di aeromobile o di treno fra le coppie di città considerate;

     iii) i voli in coincidenza.

 

2. Il consumatore deve almeno avere la possibilità di ottenere, su sua richiesta, che la visualizzazione primaria sia ordinata secondo l'orario di partenza o di arrivo e/o la durata del viaggio. Salvo diversa richiesta da parte del consumatore, la visualizzazione primaria deve essere ordinata secondo l'orario di partenza per il gruppo i) e secondo la durata del viaggio per i gruppi ii) e iii).

 

3. Nel caso in cui il venditore del sistema decida di fornire informazioni, per qualsiasi coppia di città, su orari o tariffe dei vettori non aderenti, anche se non necessariamente di tutti, tali informazioni devono essere visualizzate in maniera accurata, non ingannevole e non discriminatoria nei confronti dei suddetti vettori.

 

4. Se il venditore del sistema è a conoscenza del fatto che le informazioni sul numero dei servizi aerei di linea diretti e sull'identità dei vettori aerei interessati non sono complete, ciò deve essere chiaramente indicato sulla relativa visualizzazione.

 

5. I voli diversi dai servizi aerei di linea devono essere chiaramente indicati.

 

6. I voli che prevedono scali intermedi devono essere chiaramente indicati.

 

7. Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello contraddistinto

dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il

volo deve essere chiaramente indicato. Tale obbligo è applicabile in tutti

i casi, ad eccezione degli accordi ad hoc a breve termine.

 

8. Nelle visualizzazioni primarie, il venditore del sistema non deve

utilizzare lo spazio disponibile sullo schermo in modo tale da dare

eccessivo risalto ad una specifica opzione di viaggio o da presentare

opzioni non realistiche.

 

9. Fatto salvo quanto previsto al punto 10, si applica quanto segue:

     a) per i servizi diretti, nessun volo può figurare più di una volta in una visualizzazione primaria;

     b) per i servizi multisettoriali che prevedono un cambio di aeromobile, nessuna combinazione di voli può figurare più di una volta nella visualizzazione primaria;

     c) i voli che prevedono un cambio di aeromobile devono essere trattati e visualizzati come voli in coincidenza, con una linea per ogni apparecchio differente utilizzato.

Tuttavia il CRS emette un solo tagliando di volo ed addebita una sola prenotazione laddove i voli siano operati dal medesimo vettore, con lo stesso numero di volo, e il vettore richieda un unico tagliando di volo ed un'unica prenotazione.

 

10. 1. Se i vettori aderenti hanno un accordo di joint venture o di altro tipo che impone a due o più di loro di assumere separatamente la responsabilità dell'offerta e della vendita di servizi di trasporto aereo su un volo o una combinazione di voli, i termini "volo" (per i servizi diretti) e "combinazione di voli" (per i servizi multisettoriali) di cui al punto 9 vanno interpretati nel senso che i vettori interessati - comunque non più di due - sono autorizzati a figurare separatamente nella visualizzazione usando il proprio codice di designazione del vettore.

     2. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due vettori autorizzati a beneficiare dell'eccezione di cui al punto 1 spetta al vettore che opera di fatto il volo. In assenza di informazioni sufficienti da parte del vettore che opera il volo che permettano di identificare i due vettori da designare, il venditore del sistema designa i vettori in modo non discriminatorio.

 

11. La visualizzazione primaria comprende, ove possibile, i voli in coincidenza su servizi aerei di linea, che sono operati dai vettori aderenti e che sono costruiti utilizzando un minimo di nove punti di coincidenza. Il venditore del sistema deve accogliere la richiesta del vettore aderente di includere un servizio non diretto, purché il percorso del volo non superi del 130 % la distanza ortodromica fra due aeroporti o purché ciò non comporti l'esclusione dei servizi con durata di viaggio più breve. I punti di coincidenza con percorsi di volo superiori al 130 % della distanza ortodromica non devono necessariamente essere utilizzati.

 

ALLEGATO II [15]

Uso dei servizi di distribuzione

da parte degli abbonati

1. L'abbonato deve tenere un registro accurato di tutte le transazioni di

prenotazione su CRS. Tale registro deve includere numero di volo,

designazione della prenotazione, data del viaggio, ora di partenza e di

arrivo, status dei segmenti, cognomi ed iniziali dei passeggeri, indirizzi

e/o recapiti telefonici, status di bigliettazione. Nell'effettuare o

annullare una prenotazione, l'abbonato deve provvedere affinché il codice

di designazione utilizzato corrisponda alla tariffa pagata dal passeggero.

 

2. L'abbonato non dovrebbe effettuare intenzionalmente doppie prenotazioni

per uno stesso passeggero. Qualora sul volo scelto dal passeggero non siano

disponibili posti confermati, si potrà iscrivere il passeggero

nell'eventuale lista d'attesa per quel volo e confermare il passeggero su

un altro volo.

 

3. Qualora un passeggero annulli una prenotazione, l'abbonato libera

immediatamente il relativo posto.

 

4. Qualora un passeggero cambi itinerario, l'abbonato, contestualmente alle

nuove prenotazioni, deve provvedere ad annullare tutti i posti e i servizi

complementari.

 

5. Ove possibile, l'abbonato deve richiedere o elaborare tutte le

prenotazioni per un itinerario specifico e tutte le successive modifiche

mediante un unico CRS.

 

6. L'abbonato può richiedere o vendere posti di servizio aereo

esclusivamente su richiesta del consumatore.

 

7. L'abbonato deve provvedere affinché i biglietti emessi siano conformi

allo status di prenotazione di ciascun segmento e rispettino le scadenze

applicabili. L'abbonato non deve emettere un biglietto indicante una

prenotazione definitiva ed un volo specifico a meno di aver ricevuto

conferma di tale prenotazione.

 

 

[1] Tutti i riferimenti ai "voli" nel presente allegato sono a norma del

paragrafo 6 dell'articolo 21 ter.

 

 


[*] Abrogato dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 80/2009.

[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[4] Lettera inserita dall'art.1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[4] Lettera inserita dall'art.1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[4] Lettera inserita dall'art.1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[4] Lettera inserita dall'art.1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[4] Lettera inserita dall'art.1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[8] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[11] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[13] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93, e così successivamente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[13] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93, e così successivamente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[14] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3089/93, successivamente così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.

[15] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 323/1999.