§ 8.4.118 - Regolamento 20 maggio 2010, n. 428.
Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:20/05/2010
Numero:428


Sommario
Art. 1.  Elenco di voci specifiche da controllare nel corso di un’ispezione estesa
Art. 2.  Entrata in vigore e applicazione


§ 8.4.118 - Regolamento 20 maggio 2010, n. 428.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi
(G.U.U.E. 21 maggio 2010, n. L 125)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva n. 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo [1], in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Quando procede ad un’ispezione estesa di una nave, l’ispettore responsabile del controllo da parte dello Stato di approdo si attiene ad un elenco di voci specifiche da controllare, fatte salve la fattibilità materiale o eventuali limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto.

 

(2) Per quanto riguarda l’identificazione delle voci specifiche da controllare nel corso di un’ispezione estesa per i settori a rischio di cui all’allegato VII della direttiva 2009/16/CE, appare necessario basarsi sull’esperienza del memorandum di intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo.

 

(3) Gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo si basano sulla loro valutazione professionale per stabilire l’applicabilità e il livello appropriato di esame per ogni voce specifica.

 

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS),

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Elenco di voci specifiche da controllare nel corso di un’ispezione estesa

Un’ispezione estesa di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE prevede, ove applicabile, almeno il controllo delle voci specifiche elencate nell’allegato del presente regolamento.

 

Qualora non vengano indicati settori specifici per un particolare tipo di nave definito nella direttiva 2009/16/CE, l’ispettore si basa sulla sua valutazione professionale nel decidere quali voci da ispezionare e a quale livello ai fini del controllo delle condizioni complessive in questi settori.

 

     Art. 2. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a partire dal 1 gennaio 2011.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

 

 

ALLEGATO

 

VOCI SPECIFICHE DA CONTROLLARE NEL CORSO DI UN’ISPEZIONE ESTESA

 

(di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2009/16/CE)

 

A. Tutti i tipi di navi

 

a) Condizioni strutturali

 

- Condizioni dello scafo e del ponte

 

b) Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

 

- Porte a tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

 

- Ventilatori, condutture d’aria e tubazioni

 

- Boccaporti

 

c) Sistemi di emergenza

 

- Simulazione di black-out e avvio del generatore di emergenza

 

- Illuminazione di emergenza

 

- Prova di funzionamento delle pompe di sentina

 

- Prova dei dispositivi di chiusura delle porte a tenuta stagna

 

- Prova dell’apparecchio di governo, compreso quello di emergenza

 

d) Comunicazioni radio

 

- Prova della fonte di energia di riserva

 

- Prova delle installazioni principali inclusi gli impianti per la ricezione delle informazioni sulla sicurezza in mare

 

- Prova degli apparecchi VHF portabili del GMDSS

 

e) Sicurezza antincendio

 

- Esercitazione antincendio con dimostrazione della capacità di utilizzare gli indumenti antincendio e gli impianti e le attrezzature antincendio

 

- Prova delle pompe di emergenza antincendio (con 2 manichette)

 

- Prova di arresto di emergenza a distanza della ventilazione e delle valvole connesse

 

- Prova di arresto di emergenza a distanza delle pompe del combustibile

 

- Prova delle valvole a chiusura rapida a distanza

 

- Porte tagliafuoco

 

- Estintori fissi e allarmi connessi

 

f) Allarmi

 

- Prova del sistema di allarme antincendio

 

g) Condizioni di vita e di lavoro

 

- Condizioni delle attrezzature di ormeggio, incluse le fondamenta dei macchinari

 

h) Mezzi di salvataggio

 

- Dispositivi per la messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio (in caso di mancato uso evidente l’imbarcazione deve essere calata in acqua)

 

i) Prevenzione dell’inquinamento

 

- Prova del dispositivo di filtraggio dell’olio

 

B. Portarinfuse/OBO (se trasportano merci rinfuse secche)

 

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi portarinfuse deve comprendere le voci seguenti:

 

a) Documentazione

 

Verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, completi e convalidati dallo Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto:

 

- Il programma di ispezioni estese comprendente:

 

i) rapporti di ispezione della struttura

 

ii) rapporti sulle misurazioni dello spessore

 

iii) rapporti di valutazione delle condizioni della nave

 

- Verifica se le merci trasportate sono autorizzate dal documento di conformità per le merci pericolose

 

- Approvazione degli strumenti di carico

 

b) Condizioni strutturali

 

- Condizioni di paratie e battenti

 

- Cisterne di zavorra

 

Esame di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani carico dal passo d’uomo della cisterna/accesso al ponte e dall’interno, ove l’ispettore constati l’esistenza di fondati motivi sulla base di osservazioni e delle registrazioni ESP.

 

C. Gasiere e chimichiere

 

Oltre alle voci di cui alla sezione A, l’ispezione estesa delle gasiere e delle chimichiere deve comprendere anche:

 

a) Documentazione

 

- Verifica dell’indicazione del prodotto trasportato sul certificato di idoneità

 

b) Operazioni di carico

 

- Dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e il margine di riempimento

 

- Dispositivi di analisi dell’ossigeno e misurazione dell’esplosività, compresa la loro taratura. Presenza di attrezzatura per l’individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di appositi tubi per l’individuazione del gas per il carico a bordo

 

- Prova delle docce in coperta

 

c) Sicurezza antincendio

 

- Prova dei dispositivi fissi antincendio presenti in coperta (secondo il prodotto trasportato)

 

d) Condizioni di vita e di lavoro

 

- Attrezzature di emergenza per le cabine con protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi se richiesto dai prodotti elencati nel pertinente certificato di idoneità

 

D. Navi da carico, navi portacontainer, navi frigorifere, navi officina, navi per il trasporto di merci pesanti, navi per servizi offshore, navi a destinazione specifica, modu, FPSO, altri tipi di navi

 

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa dei tipi di nave del titolo della sezione deve comprendere le voci elencate alla presente sezione:

 

a) Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

 

- Condizioni delle coperture dei boccaporti

 

- Accesso ai vani/cisterne di carico

 

b) Operazioni di carico

 

- Attrezzature per il carico

 

- Dispositivi di rizzatura

 

E. Petroliere/OBO (se certificate come petroliere)

 

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi petroliere deve comprendere le voci seguenti:

 

a) Documentazione

 

Verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, completi e convalidati dallo Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto:

 

- Il programma di ispezioni estese comprendente:

 

i) rapporti di ispezione della struttura

 

ii) rapporti sulle misurazioni dello spessore

 

iii) rapporti di valutazione delle condizioni della nave

 

- Certificato di schiuma per sistemi d’inondazione di schiumogeno

 

b) Condizioni strutturali

 

- Cisterne di zavorra

 

Esame di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani carico dal passo d’uomo della cisterna/accesso al ponte e dall’interno, ove l’ispettore constati l’esistenza di fondati motivi sulla base di osservazioni e delle registrazioni ESP.

 

c) Sicurezza antincendio

 

- Sistemi d’inondazione di schiumogeno

 

- Controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno

 

F. Unità veloci (HSC) passeggeri, navi passeggeri, navi passeggeri ro-ro

 

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi passeggeri deve comprendere le voci seguenti:

 

Se ritenuto opportuno, parti dell’ispezione su traghetti ro-ro e unità veloci passeggeri di cui alla direttiva 1999/35/CE del Consiglio [1] possono proseguire mentre la nave è in navigazione da o verso porti di Stati membri, con il consenso del comandante o dell’operatore, per dimostrare che il traghetto o l’unità veloce continua a soddisfare tutti i requisiti necessari per un funzionamento sicuro. Gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo non ostacolano il funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e della nave.

 

a) Documentazione

 

Documenti giustificativi di:

 

- Formazione in controllo della folla

 

- Formazione di familiarizzazione

 

- Formazione di sicurezza per il personale incaricato dell’assistenza diretta ai passeggeri negli spazi passeggeri e in particolare alle persone anziane e ai disabili nelle situazioni di emergenza

 

- Formazione in gestione delle crisi e comportamento umano

 

b) Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

 

- Portelli prodieri e poppieri secondo i casi

 

- Prova dei controlli a distanza e locali delle porte stagne

 

c) Sistemi di emergenza

 

- Familiarità dell’equipaggio con il programma di controllo dei danni

 

d) Operazioni di carico

 

- Dispositivi di rizzatura secondo i casi

 

e) Sicurezza antincendio

 

- Prova dei controlli a distanza e locali di chiusura delle serrande tagliafuoco

 

f) Allarmi

 

- Prove del sistema di diffusione sonora

 

- Prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme

 

g) Mezzi di salvataggio

 

- Esercizio di abbandono della nave (incluso il calo in acqua di un’imbarcazione di salvataggio)

 

G. Navi mercantili ro-ro

 

Oltre alle voci indicate alla sezione A, l’ispezione estesa delle navi mercantili ro-ro deve comprendere le voci seguenti:

 

a) Tenuta stagna all’acqua e alle intemperie

 

- Portelli prodieri e poppieri secondo i casi

 

b) Operazioni di carico

 

- Dispositivi di rizzatura

 

[1] GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 1.