§ 8.4.78 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 789.
Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:21/04/2004
Numero:789


Sommario
Art.  1. Finalità.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Ambito di applicazione.
Art.  4. Trasferimento di registro.
Art.  5. Certificati.
Art.  6. Rifiuto di trasferimento e interpretazione.
Art.  7. Procedura di comitato.
Art.  8. Relazioni.
Art.  9. Emendamenti.
Art.  10. Abrogazione.
Art.  11. Entrata in vigore.


§ 8.4.78 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 789.

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'istituzione e il funzionamento del mercato interno implicano l'eliminazione degli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri degli Stati membri. Sono inoltre necessarie misure per facilitare il trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri all'interno della Comunità volte a ridurre i costi e le procedure amministrative collegati a tale trasferimento, migliorando così le condizioni operative e la competitività del settore marittimo comunitario.

     (2) Nel contempo è necessario garantire un elevato livello di sicurezza delle navi e protezione ambientale, in conformità con le convenzioni internazionali.

     (3) I requisiti stabiliti dalla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), dalla convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 66) e dalla convenzione internazionale del 1973, modificata dal protocollo del 1978, sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) impongono un elevato livello di sicurezza delle navi e di protezione ambientale. La convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi prevede un sistema uniforme per la misurazione del tonnellaggio delle navi mercantili.

     (4) Il regime internazionale applicabile alle navi passeggeri è stato rafforzato e perfezionato con l'adozione di un numero considerevole di emendamenti alla convenzione SOLAS 1974 da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e una maggiore convergenza delle interpretazioni delle regole e norme della convenzione SOLAS 1974.

     (5) Il trasferimento di navi da carico e passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro tra i registri di Stati membri non dovrebbe essere intralciato da ostacoli tecnici, a condizione che le navi siano state certificate quali rispondenti alle disposizioni delle convenzioni internazionali pertinenti dagli Stati membri o, in loro nome, dalle organizzazioni riconosciute ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

     (6) Uno Stato membro che accoglie una nave dovrebbe tuttavia rimanere in grado di applicare norme che differiscano, in portata e natura, da quelle di cui nelle convenzioni citate all'articolo 2, lettera a).

     (7) Per garantire una decisione rapida e basata su dati concreti da parte dello Stato membro del registro di accoglienza, lo Stato membro del registro di provenienza della nave dovrebbe fornire all'altra amministrazione tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle condizioni e l'equipaggiamento della nave. Lo Stato membro del registro di accoglienza dovrebbe tuttavia avere la possibilità di sottoporre la nave a un'ispezione per verificare le condizioni dichiarate e l'equipaggiamento.

     (8) Le navi alle quali è stato negato l'accesso ai porti degli Stati membri a norma della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) o che sono state trattenute più di una volta a seguito di un'ispezione portuaria, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, non dovrebbero poter beneficiare della possibilità di essere trasferite a un altro registro all'interno della Comunità, secondo la procedura semplificata.

     (9) Le pertinenti convenzioni internazionali lasciano alcuni importanti punti di interpretazione dei requisiti alla discrezione delle parti. Sulla base delle loro interpretazioni individuali, gli Stati membri rilasciano a tutte le navi battenti la loro bandiera, soggette alle disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali, certificati che attestano la loro conformità con queste disposizioni. Gli Stati membri applicano i regolamenti tecnici nazionali, alcune disposizioni dei quali prevedono requisiti diversi da quelli fissati nelle convenzioni e nelle norme tecniche associate. È pertanto necessario istituire una procedura idonea per conciliare le diverse interpretazioni dei requisiti esistenti che possono insorgere a seguito di una domanda di cambio di registro.

     (10) Per consentire di monitorare l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione brevi relazioni annuali. Nella loro prima relazione annuale, gli Stati membri dovrebbero indicare gli eventuali provvedimenti adottati per agevolare l'attuazione del presente regolamento.

     (11) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità, sono rafforzate ed estese in misura significativa dal presente regolamento. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 613/91 dovrebbe essere abrogato.

     (12) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Finalità.

     Il presente regolamento intende eliminare gli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi da carico e passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro tra i registri degli Stati membri, assicurando al contempo un livello elevato di sicurezza delle navi e di protezione ambientale, in conformità con le convenzioni internazionali.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «convenzioni» la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 66), la convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi e la convenzione internazionale del 1973, modificata dal protocollo del 1978, per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) nelle loro versioni aggiornate, unitamente ai codici vincolanti adottati nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonché i protocolli e loro modifiche, nelle loro versioni aggiornate;

     b) «requisiti» i requisiti di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in ordine alla costruzione e all'equipaggiamento delle navi stabiliti nelle convenzioni e, per le navi passeggeri in servizio interno, quelli di cui alla direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

     c) «certificati» i certificati, i documenti e le dichiarazioni di conformità rilasciati da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome in conformità delle convenzioni e, per le navi passeggeri in servizio interno, in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/18/CE;

     d) «nave passeggeri» una nave capace di trasportare più di dodici passeggeri;

     e) «passeggero» chiunque eccetto:

     i) il comandante e i membri dell'equipaggio o le altre persone impiegate o occupate con qualsiasi funzione a bordo di una nave per le operazioni della nave; e

     ii) i bambini di età inferiore a un anno;

     f) «viaggio interno» un viaggio via mare da un porto di uno Stato membro allo stesso porto o a un altro porto all'interno dello stesso Stato membro;

     g) «viaggio internazionale» un viaggio via mare da un porto di uno Stato membro a un porto al di fuori dei suoi confini o viceversa;

     h) «nave da carico» una nave che non sia una nave passeggeri;

     i) «organizzazione riconosciuta» un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica:

     a) alle navi da carico, munite di certificati validi:

     i) costruite il 25 maggio 1980 o successivamente; oppure

     ii) costruite prima di questa data, ma certificate da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome, quali conformi alle norme per le navi nuove definite nella convenzione SOLAS 1974, o, per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici e per le navi adibite al trasporto di gas, ai codici normativi pertinenti per le navi costruite il 25 maggio 1980 o successivamente;

     b) alle navi passeggeri in servizio interno e/o internazionale, munite di certificati validi:

     i) costruite il 1° luglio 1998 o successivamente; oppure

     ii) costruite prima di questa data, ma certificate da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome, quali conformi ai requisiti stabiliti per le navi costruite il 1° luglio 1998 o successivamente:

     — nella direttiva 98/18/CE, per le navi in servizio interno,

     — nella convenzione SOLAS 1974, per le navi in servizio internazionale.

     2. Il presente regolamento non si applica:

     a) alle navi consegnate previa ultimazione dei lavori di costruzione che non siano corredate da certificati definitivi in corso di validità rilasciati dallo Stato membro del registro precedente;

     b) alle navi alle quali è negato l'accesso ai porti degli Stati membri ai sensi della direttiva 95/21/CE nel corso dei tre anni precedenti la domanda di iscrizione né alle navi che sono state trattenute più di una volta nei tre anni precedenti la domanda di iscrizione a seguito di un'ispezione effettuata nel porto di uno Stato firmatario del Memorandum di intesa di Parigi del 1982 sul controllo da parte dello Stato di approdo e per le ragioni connesse ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b). Gli Stati membri esaminano nondimeno con attenzione e a tempo debito le domande relative a tali navi;

     c) alle navi da guerra o destinate al trasporto di truppe né alle altre navi appartenenti a uno Stato membro o da esso noleggiate e utilizzate esclusivamente a fini governativi non commerciali;

     d) alle navi senza mezzi di propulsione meccanica , a quelle in legno di costruzione primitiva, agli yacht da diporto utilizzati a fini non commerciali e alle imbarcazioni da pesca;

     e) alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate.

 

     Art. 4. Trasferimento di registro.

     1. Gli Stati membri non negano, per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni, l'iscrizione a una nave da carico iscritta in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti, che sia munita di certificati validi e che disponga di equipaggiamento oggetto di una omologazione o di una omologazione di tipo ai sensi della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo.

     Per adempiere agli obblighi previsti dagli strumenti ambientali regionali ratificati prima del 1° gennaio 1992, gli Stati membri possono imporre regole supplementari in conformità con gli allegati opzionali delle convenzioni.

     2. Il presente articolo si applica fatti salvi, ove opportuno, gli eventuali requisiti specifici fissati per l'utilizzo della nave conformemente all'articolo 7 della direttiva 98/18/CE e all'articolo 6 della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

     3. Al momento del ricevimento della richiesta di trasferimento, lo Stato membro del registro di provenienza della nave fornisce allo Stato membro del registro di accoglienza o mette a disposizione dell'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome tutte le informazioni pertinenti sulla nave, in particolare sulle sue condizioni e attrezzature. Le informazioni includono la documentazione cronologica della nave e, ove opportuno, un elenco dei miglioramenti richiesti dal registro di provenienza per iscrivere la nave o rinnovarne i certificati nonché un elenco delle ispezioni in ritardo. Esse includono altresì tutti i certificati e i dati relativi alla nave prescritti dalle convenzioni e dai pertinenti strumenti comunitari, nonché le registrazioni relative alla ispezioni effettuate dallo Stato di bandiera e ai controlli effettuati dallo Stato di approdo. Gli Stati membri cooperano per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

     4. Prima di iscrivere una nave, lo Stato membro del registro di accoglienza, o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome, può sottoporre la nave a ispezione per verificare che lo stato della nave e delle sue attrezzature corrisponda effettivamente ai certificati di cui all'articolo 3. L'ispezione viene eseguita entro una scadenza ragionevole.

     5. Se, a seguito dell'ispezione, e dopo aver dato al proprietario della nave una possibilità ragionevole di rettificare le carenze, lo Stato membro del registro di accoglienza o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome non è in grado di confermare la corrispondenza con i certificati della nave, esso lo comunica alla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

 

     Art. 5. Certificati.

     1. Al momento del trasferimento della nave e fatta salva la direttiva 94/57/CE, lo Stato membro del registro di accoglienza o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome rilascia alla nave certificati secondo le stesse condizioni previste per la bandiera dello Stato membro del registro precedente sempreché sussistano i motivi o le cause che hanno indotto lo Stato membro del registro di provenienza a imporre condizioni o accordare una esenzione o una deroga.

     2. Al momento del rinnovo, della proroga o della revisione dei certificati, lo Stato membro del registro di accoglienza o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome si astiene dall'imporre requisiti diversi da quelli prescritti per il primo rilascio di certificati definitivi sempreché i requisiti applicabili alle navi esistenti e le relative condizioni permangano immutati.

 

     Art. 6. Rifiuto di trasferimento e interpretazione.

     1. Lo Stato membro del registro di accoglienza notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi rifiuto di rilasciare o di autorizzare il rilascio di nuovi certificati a una nave basato su divergenze di interpretazione dei requisiti o su disposizioni che le convenzioni o strumenti comunitari pertinenti lasciano alla discrezione delle parti.

     A meno che non sia stata informata di un accordo tra gli Stati membri interessati entro il termine di un mese, la Commissione avvia le iniziative necessarie per prendere una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

     2. Se uno Stato membro ritiene che una nave non possa essere iscritta a norma dell'articolo 4 per ragioni attinenti a gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente non rientranti fra quelli citati al paragrafo 1, l'iscrizione può essere sospesa.

     Lo Stato membro sottopone senza indugio il problema alla Commissione, con la relativa motivazione di sospensione dell'iscrizione. La decisione di non iscrivere la nave viene confermata o meno secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

     3. La Commissione può consultare il comitato di cui all'articolo 7 su qualsiasi problema connesso all'applicazione e interpretazione del presente regolamento e, in particolare, per garantire che non siano pregiudicate le norme relative alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente.

 

     Art. 7. Procedura di comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8. Relazioni.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione fornisce dati statistici sul trasferimento di navi, elaborati conformemente al presente regolamento, ed elenca le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione.

     2. Entro il 20 maggio 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento basata in parte sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri. In tale relazione essa valuta, tra l'altro, l'opportunità di una revisione del regolamento.

 

     Art. 9. Emendamenti.

     1. Le definizioni di cui all'articolo 2 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'IMO, e per rendere il presente regolamento più efficace tenuto conto dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione.

     2. Qualsiasi modifica apportata alle convenzioni può essere esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

 

     Art. 10. Abrogazione.

     Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 613/91.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.