§ 8.4.52 - Direttiva 5 marzo 2002, n. 25.
Direttiva n. 2002/25/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:05/03/2002
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Il testo dell’allegato I della direttiva 98/18/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva:
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 ottobre 2002. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 8.4.52 - Direttiva 5 marzo 2002, n. 25.

Direttiva n. 2002/25/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

(G.U.C.E. 15 aprile 2002, n. L 98).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, in particolare l’articolo 8, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Ai fini della direttiva 98/18/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974 e altri codici e risoluzioni internazionali, per le disposizioni e le norme di sicurezza per le navi da passeggeri, erano in vigore alla data di adozione di detta direttiva.

     (2) Modifiche della convenzione SOLAS e di altri codici e risoluzioni internazionali sono entrate in vigore dalla data di adozione della direttiva 98/18/CE o entreranno entro breve in vigore.

     (3) Occorre tenere conto di tali nuovi strumenti internazionali nell’allegato I della direttiva 98/18/CE.

     (4) La direttiva 98/18/CE deve pertanto essere modificata.

     (5) Le misure della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE.

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Il testo dell’allegato I della direttiva 98/18/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva:

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 ottobre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Le sue disposizioni si applicano a decorrere del 1° gennaio 2003, salvo altrimenti specificato nell’allegato.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.