§ 8.3.242 - Direttiva 23 gennaio 2009, n. 4.
Direttiva n. 2009/4/CE della Commissione, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:23/01/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1. La direttiva n. 2006/22/CE è modificata come segue
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.3.242 - Direttiva 23 gennaio 2009, n. 4.

Direttiva n. 2009/4/CE della Commissione, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

(G.U.U.E. 24 gennaio 2009, n. L 21)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio [1], in particolare l’articolo 15,

 

considerando quanto segue:

 

(1) In conformità dell’articolo 15 della direttiva 2006/22/CE, le modifiche degli allegati della stessa direttiva che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all’evoluzione delle migliori prassi nell’ambito dell’applicazione e dei controlli dei periodi di guida e riposo devono essere adottate in base alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

 

(2) In seguito all’introduzione del tachigrafo digitale la Commissione è stata informata di una nuova minaccia costituita dall’installazione di dispositivi intesi a frodare il sistema e pregiudicare in tal modo l’efficacia dell’attuazione della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada.

 

(3) Occorre pertanto provvedere a che gli Stati membri includano nei controlli su strada e presso le imprese appositi controlli di tale apparecchio.

 

(4) Affinché tali controlli siano efficaci, è inoltre necessario definire con maggiore precisione la strumentazione standard da fornire ai funzionari incaricati dell’applicazione della normativa.

 

(5) Occorre modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 2006/22/CE.

 

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio [2],

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La direttiva n. 2006/22/CE è modificata come segue:

 

1) nella parte A dell’allegato I, è aggiunto il seguente punto 5:

 

"5) all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.";

 

2) l’allegato II della direttiva 2006/22/CE è modificato come segue: è aggiunto il seguente punto 3:

 

"3) apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo."

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

 

[2] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.