§ 8.3.198 – Direttiva 7 maggio 2001, n. 26.
Direttiva n. 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:07/05/2001
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La direttiva 95/50/CE è modificata nel modo seguente
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 dicembre 2001. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.3.198 – Direttiva 7 maggio 2001, n. 26.

Direttiva n. 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, stabilisce norme uniformi per il trasporto di merci pericolose nella Comunità.

     (2) Gli allegati della direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, sono correlati agli allegati della direttiva 94/55/CE. L'adattamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE può incidere sugli allegati della direttiva 95/50/CE.

     (3) L'adattamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE è effettuato ricorrendo alla procedura del comitato.

     (4) Deve essere possibile adattare gli allegati della direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico in tempi rapidi. A tale scopo anche per la direttiva 95/50/CE dovrebbe essere istituito un comitato.

     (5) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 95/50/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (6) L'allegato I della direttiva 95/50/CE dovrebbe essere modificato per tenere conto della direttiva 1999/47/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che adatta per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

     (7) La direttiva 95/50/CE dovrebbe quindi essere modificata in conformità,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 95/50/CE è modificata nel modo seguente:

     1) Sono inseriti i seguenti articoli:

     (Omissis).

     2) L'allegato I è modificato nel modo seguente:

     a) Alla voce 13, il testo "massa lorda per unità di trasporto" è sostituito da "quantitativo totale per unità di trasporto";

     b) alla voce 15, il testo "batteria di recipienti" è sostituito da "veicolo-batteria";

     c) alla voce 32, il testo "cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza" è sostituito da "una lampada manuale per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo";

     d) alla voce 34 il testo "due fari di colore arancione" è sostituito da "due segnali di pericolo autoportanti";

     e) alla voce 36, il testo "equipaggiamento di protezione del conducente" è sostituito da "un idoneo giubbotto o indumento segnaletico per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo".

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.