§ 8.3.184 - Regolamento 28 novembre 1962, n. 141.
Regolamento (CEE) n. 141/62 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:28/11/1962
Numero:141

§ 8.3.184 - Regolamento 28 novembre 1962, n. 141.

Regolamento (CEE) n. 141/62 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti.

(G.U.CE. 28 novembre 1962, n. 124).

 

    Art. 1.

    Il regolamento n. 17 non è applicato, nel settore dei trasporti, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che abbiano come oggetto o per effetto la determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto o la ripartizione dei mercati di trasporto, nè alle posizioni dominanti, sul mercato dei trasporti, ai sensi dell'articolo 86 del Trattato.

 

    Art. 2.

    Il Consiglio, tenuto conto delle misure che potranno essere prese nell'ambito della politica comune dei trasporti, adotterà disposizioni appropriate per l'applicazione di regole di concorrenza nel campo dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili. A tale scopo la Commissione presenterà delle proposte al Consiglio prima del 30 giugno 1964.

 

    Art. 3. [1]

    Per i trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili, la disposizione contemplata dall'articolo 1 del presente regolamento è valida fino al 30 giugno 1968.

 

    Art. 4.

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1962. Questa disposizione non può essere opposta alle imprese e associazioni di imprese che, prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, abbiano denunciato accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all'articolo 1.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 14 dicembre 1967, n. 1002.