§ 8.3.164 - Regolamento 3 novembre 1998, n. 2411.
Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:03/11/1998
Numero:2411


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento si applica ai veicoli immatricolati negli Stati membri e circolanti nella Comunità.


§ 8.3.164 - Regolamento 3 novembre 1998, n. 2411.

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(G.U.C.E. 10 novembre 1998, n. L 299).

 

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si applica ai veicoli immatricolati negli Stati membri e circolanti nella Comunità.

 

     Articolo 2.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     1) «segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione»: un insieme composto da una, due o tre lettere in caratteri latini maiuscoli che designano lo Stato membro nel quale è immatricolato il veicolo;

     2) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore e relativo rimorchio quali definiti nelle seguenti direttive:

     - direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1],

     - direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote [2].

 

     Articolo 3.

     Gli Stati membri che impongono ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro e circolanti nel loro territorio di esporre un segno distintivo di immatricolazione, riconoscono il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione esposto all'estremità sinistra della targa di immatricolazione in base all'allegato del presente regolamento come equivalente a qualsiasi altro segno distintivo da essi riconosciuto al fine dell'identificazione dello Stato di immatricolazione del veicolo.

 

     Articolo 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE (GU L 233 del 25. 8. 1997, pag. 1).

[2] GU L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

 

ALLEGATO

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'APPOSIZIONE DEL

SEGNO DISTINTIVO DELLO STATO MEMBRO DI

IMMATRICOLAZIONE SULL'ESTREMIT+ SINISTRA DELLA TARGA

(Omissis)

Colori:

     1) Sfondo blu catarifrangente (sistema colorimetrico Munsell 5,9 pb 3,4/15,1)

     2) Dodici stelle gialle catarifrangenti

     3) Segno distintivo catarifrangente dello Stato membro di immatricolazione, di colore bianco o giallo

 

Composizione e dimensioni:

     1) Sfondo blu:

 

altezza = min 98 mm

larghezza = min 40 mm, max 50 mm

 

     2) Dodici stelle i cui centri sono disposti su un raggio di 15 mm; distanza tra le due estremità opposte di una stessa stella = da 4 a 5 mm

     3) Segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione:

 

altezza = min 20 mm

spessore del tratto = da 4 a 5 mm

 

Quando le dimensioni dello sfondo blu sono ridotte per le targhe il cui

numero di immatricolazione è disposto su due righe (cfr. modello 2) e/o per

le targhe destinate ai veicoli a motore a due o a tre ruote, le dimensioni

delle stelle e del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione

possono essere conseguentemente ridotte.