§ 8.2.18 – Direttiva 13 settembre 2004, n. 89.
Direttiva n. 2004/89/CE della Commissione che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.2 infrastrutture di trasporto
Data:13/09/2004
Numero:89


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 8.2.18 – Direttiva 13 settembre 2004, n. 89.

Direttiva n. 2004/89/CE della Commissione che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 settembre 2004, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, in particolare l’articolo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato alla direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2003.

     (2) Il RID normalmente è aggiornato con cadenza biennale. L’ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 e prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.

     (3) Eccezionalmente il RID è stato nuovamente aggiornato dopo un anno, cosicché la versione modificata è entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

     (4) È pertanto necessario modificare l’allegato alla direttiva 96/49/CE.

     (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice B della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004, fermo restando che le espressioni “parte contraente” e “gli Stati o le ferrovie” sono sostituti da “Stato membro”.

     Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2004 del RID.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.