§ 8.1.19 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 849.
Regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.1 questioni generali
Data:29/04/2004
Numero:849


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.1.19 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 849. [1]

Regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 istituisce norme comuni armonizzate per la sicurezza dell'aviazione civile.

     (2) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 ha dimostrato la necessità di apportarvi alcune modifiche di carattere tecnico. Tali modifiche non intendono alterare l'ambito di applicazione del regolamento né pregiudicare in alcun modo la sicurezza dei passeggeri dell'aviazione civile.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 prevede che, negli aeroporti più piccoli possano essere istituiti livelli di sicurezza differenti ma adeguati. È logico prescrivere che gli stessi livelli adeguati di sicurezza siano garantiti alla partenza e all'arrivo di un volo.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è modificato come segue:

     1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente definizione:

     «4) “area delimitata”, una zona separata da altre aree sterili di un aeroporto mediante controlli di accesso.»

     2) L'articolo 4 è modificato come segue:

     — il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:

     a) con una media annuale di non più di due voli commerciali al giorno; oppure

     b) soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure

     c) con un'attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo al decollo (Maximum Take Off Weight — MTOW) inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20,

     tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti.

     Lo Stato membro interessato comunica dette misure alla Commissione.»,

     — è inserito il paragrafo seguente:

     «3 bis). Il paragrafo 3 può anche applicarsi alle aree delimitate degli aeroporti con:

     a) soltanto voli dell'aviazione generale; oppure

     b) un'attività commerciale limitata ad aeromobili di MTOW inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20.

     Le aree delimitate devono essere indicate nel programma di sicurezza dell'aeroporto.

     Tutti i voli in partenza da un'area delimitata di un aeroporto devono indicare tale circostanza all'aeroporto di destinazione prima dell'arrivo dell'aeromobile.»

     3) All'articolo 7, il termine «soggetti a controllo» sono sostituiti da «oggetto di monitoraggio», il termine «controlli» è sostituito da «attività di monitoraggio dell'applicazione», il termine «ispettori» è sostituito da «persone qualificate» e il termine «relazioni di controllo» è sostituito da «relazioni sul monitoraggio dell'applicazione».

     4) L'allegato è modificato come segue:

     — al punto 5.2 è aggiunto il punto seguente:

     «3. Esenzioni

     Il bagaglio a mano delle persone di cui al punto 4.1, paragrafo 3, può essere sottoposto a procedure di controllo speciali o esentato dal controllo.»,

     — al punto 7.3, paragrafo 1, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

     «al fine di garantire ragionevolmente che la posta non contenga nessun articolo vietato di cui ai punti iv) e v) dell'appendice, a meno che siano stati dichiarati e debitamente assoggettati alle misure di sicurezza applicabili; e».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Regolamento così interamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.