§ 8.1.8 - Regolamento 13 maggio 2002, n. 889.
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.1 questioni generali
Data:13/05/2002
Numero:889


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 8.1.8 - Regolamento 13 maggio 2002, n. 889.

Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 30 maggio 2002, n. L 140).

 

     Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel quadro della politica comune dei trasporti è importante garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti aerei.

     (2) Una nuova convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale è stata concordata a Montreal il 28 maggio 1999. Essa stabilisce nuove norme generali in materia di responsabilità in caso di incidenti per il trasporto aereo internazionale in sostituzione di quelle figuranti nella convenzione di Varsavia del 1929 e successive modifiche.

     (3) La convenzione di Varsavia continuerà a esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato.

     (4) La convenzione di Montreal prevede un regime di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesione dei passeggeri dei trasporti aerei.

     (5) La Comunità ha firmato la convenzione di Montreal indicando la sua intenzione di diventarne parte ratificando l'accordo.

     (6) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2027/97, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti per allinearlo con le disposizioni sulla convenzione di Montreal e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.

     (7) Il presente regolamento e la convenzione di Montreal rafforzano la protezione dei passeggeri e dei loro aventi diritto e non possono essere interpretati nel senso di indebolire la loro protezione in relazione alla legislazione in vigore alla data di adozione del presente regolamento.

     (8) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere all'interno della Comunità europea lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale sia per quello nazionale.

     (9) Conformemente al principio di sussidiarietà, l'azione a livello comunitario è opportuna per creare un unico complesso di norme applicabili a tutti i vettori aerei della Comunità.

     (10) Nel contesto di un sistema di trasporto aereo sicuro e moderno è opportuno un sistema di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesioni dei passeggeri.

     (11) Il vettore aereo comunitario non dovrebbe potersi avvalere dell'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione di Montreal a meno che non dimostri che il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati.

     (12) I limiti di responsabilità uniformi per la perdita, il danno o la distruzione del bagaglio e per il danno occasionato da ritardo che si applicheranno a tutti i voli effettuati da vettori comunitari garantiranno norme semplici e chiare per i passeggeri e per le compagnie aeree e consentiranno ai passeggeri di stabilire quando occorre un'assicurazione supplementare.

     (13) L'applicazione da parte dei vettori aerei della Comunità di regimi di responsabilità diversi sulle varie rotte delle loro reti non sarebbe utile e creerebbe confusione per i passeggeri.

     (14) È opportuno alleviare le difficoltà finanziarie a breve termine delle vittime di incidenti e degli aventi diritto nel periodo immediatamente successivo ad un incidente.

     (15) L'articolo 50 della convenzione di Montreal impone alle parti di garantire che i vettori aerei siano adeguatamente assicurati e bisogna considerare l'articolo 7 del regolamento (CEE) n 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei nel conformarsi a questa disposizione.

     (16) È auspicabile fornire informazioni di base sulle norme di responsabilità applicabili a tutti i passeggeri in modo che essi possano stipulare coperture assicurative supplementari prima del viaggio, se necessario.

     (17) Sarà necessario rivedere gli importi finanziari previsti nel presente regolamento per tener conto dell'inflazione e di qualsiasi revisione dei limiti di responsabilità nella convenzione di Montreal.

     (18) Se altre norme sono necessarie per attuare la convenzione di Montreal su aspetti non coperti dal regolamento (CE) n. 2027/97, modificato dal presente regolamento, gli Stati membri sono responsabili dell'adozione delle stesse,

     hanno adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) È inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     6) L'articolo 4 è soppresso.

     7) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10) È inserito il seguente allegato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della convenzione di Montreal, a seconda di quale data sia successiva.