§ 7.4.75 - Regolamento 24 novembre 2005, n. 1916.
Regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:24/11/2005
Numero:1916


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.75 - Regolamento 24 novembre 2005, n. 1916.

Regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 307).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede l’impiego di vitamine di sintesi A, D ed E per i ruminanti durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2005.

      (2) Per motivi legati al clima e alle fonti di cibo disponibili vi sono attualmente delle disparità regionali per quanto riguarda la possibilità di apportare con l’alimentazione ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di vitamine A, D ed E. Queste disparità sono destinate a persistere ed è quindi opportuno consentire l’impiego di dette vitamine di sintesi per i ruminanti oltre la data inizialmente stabilita.

      (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato II, parte D, del regolamento (CEE) n. 2092/91, il testo del punto 1.2 è sostituito dal seguente:

     «1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Solo le seguenti sostanze sono incluse nella categoria:

     vitamine autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio:

     — vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi,

     — vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici,

     — con l’autorizzazione previa dell’autorità competente dello Stato membro, vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti.»