§ 7.4.71 - Regolamento 20 settembre 2005, n. 1567.
Regolamento (CE) n. 1567/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:20/09/2005
Numero:1567


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.71 - Regolamento 20 settembre 2005, n. 1567.

Regolamento (CE) n. 1567/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(G.U.U.E. 28 settembre 2005, n. L 252).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione, fino al 31 dicembre 2005, di prodotti importati da un paese terzo che non figura nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.

      (2) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 giugno 2004, relativa al piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici, la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto di modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 sostituendo l’attuale deroga nazionale in materia di importazioni con un nuovo sistema permanente basato su valutazioni tecniche dell’equivalenza effettuate da organismi designati a tal fine dalla Comunità.

      (3) La predisposizione e l’attuazione del nuovo sistema permanente richiederanno un certo periodo di tempo.

      (4) Nel frattempo, occorre evitare di perturbare inutilmente gli scambi di prodotti biologici ed è quindi opportuno prorogare di un anno la validità delle misure transitorie attualmente in vigore.

      (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 11, paragrafo 6, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.