§ 7.4.70 - Regolamento 5 agosto 2005, n. 1294.
Regolamento (CE) n. 1294/2005 della Commissione recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:05/08/2005
Numero:1294


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.70 - Regolamento 5 agosto 2005, n. 1294.

Regolamento (CE) n. 1294/2005 della Commissione recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(G.U.U.E. 6 agosto 2005, n. L 205).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l’articolo 13,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo le norme per la produzione biologica a livello aziendale di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli animali devono essere alimentati con mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico. Durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2005, è autorizzato l’impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare la mancata disponibilità di mangimi biologici.

      (2) Dopo il 24 agosto 2005 con ogni probabilità non saranno disponibili nella Comunità quantitativi sufficienti per soddisfare la domanda di materie prime biologiche per mangimi, in particolare materie prime ricche di proteine necessarie per l’alimentazione di animali monogastrici e, in misura minore, di ruminanti.

      (3) È pertanto necessario provvedere ad una proroga del periodo transitorio durante il quale può essere autorizzato l’impiego di mangimi convenzionali.

      (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

      (5) Dato il carattere di urgenza della misura, dovuto al fatto che la disposizione relativa all’impiego di mangimi convenzionali scade il 24 agosto 2005, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91, la parte B è modificata come segue.

     Il testo del punto 4.8 è sostituito dal seguente:

     «In deroga al punto 4.2, è autorizzato l’impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare, con piena soddisfazione dell’organismo o dell’autorità di controllo dello Stato membro, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica.

     La percentuale massima autorizzata di mangimi convenzionali per ciascun periodo di 12 mesi è:

     a) per gli erbivori: 5 % nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007;

     b) per le altre specie:

     — 15 % nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007,

     — 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009,

     — 5 % nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

     Dette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di mangimi convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.»