§ 7.3.190 – Direttiva 29 gennaio 2004, n. 13.
Direttiva n. 2004/13/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:29/01/2004
Numero:13


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 7.3.190 – Direttiva 29 gennaio 2004, n. 13.

Direttiva n. 2004/13/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in particolare l'articolo 3,

     dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari stabilisce talune norme applicabili all'uso e/o alla presenza di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere («BADGE»), di bis(-idrossifenil) metano bis(2,3-epossipropil) eteri («BFDGE»), di glicidil eteri del Novolac («NOGE») e di alcuni loro derivati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

     (2) La direttiva prevede che l'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

     (3) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha richiesto dati tossicologici che consentano di valutare il BADGE entro termini specifici. Il comitato ha altresì richiesto che vengano presentati nuovi dati tossicologici per valutare la cancerogenicità potenziale dei derivati clorurati che erano inclusi nella restrizione quantitativa da applicarsi alla migrazione del BADGE di cui all'allegato I della direttiva 2002/16/CE.

     (4) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha posto in evidenza i risultati negativi sulla cancerogenicità potenziale dei derivati clorurati di BADGE e il basso livello di esposizione del consumatore europeo al BADGE quale conseguenza della notevole riduzione del contenuto del BADGE riscontrato negli alimenti inscatolati nel corso delle ultime indagini svolte dagli Stati membri e dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Si ritiene pertanto lecito prorogare di un anno l'autorizzazione temporanea per il BADGE, in attesa che siano forniti nuovi dati tossicologici da sottoporre alla valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

     (5) La direttiva 2002/16/CE stabilisce che le prescrizioni di tale direttiva concernenti il BADGE, il BFDGE e il NOGE non si applicano ai materiali e agli oggetti ricoperti di rivestimenti di superficie e agli adesivi, che sono stati posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003. Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi. Per escludere ogni ambiguità nell'interpretazione del modo in cui la data di riempimento deve essere menzionata sui materiali e sugli oggetti, è opportuno prevedere che tale data possa essere sostituita dalla data di conservabilità minima («da consumarsi preferibilmente entro il») di cui alla direttiva 2000/ 13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o da altra indicazione quale il numero della partita di cui alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, per i prodotti alimentari confezionati in tali materiali e oggetti. Occorre tuttavia che vi sia un collegamento tra tali indicazioni e la data di riempimento, in modo che si possa sempre risalire a quest'ultima.

     (6) La direttiva 2002/16/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

     (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 2002/16/CE è modificata come segue:

     1) nell'articolo 2, paragrafo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005»;

     2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     1. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano ai materiali e agli oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), che sono posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003.

     Detti materiali e oggetti possono essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi. Pur tuttavia, la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

     2. Il paragrafo 1 non osta alle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 29 gennaio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.