§ 7.2.123 – Regolamento 1 marzo 2004, n. 383.
Regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:01/03/2004
Numero:383


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 7.2.123 – Regolamento 1 marzo 2004, n. 383.

Regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari.

(G.U.U.E. 2 marzo 2004, n. L 64).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare l'articolo 16,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92, per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare. Tale disciplinare è depositato presso la Commissione.

     (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del predetto regolamento la Commissione, qualora sia giunta alla conclusione che una denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nome e l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni per consentire eventuali dichiarazioni di opposizione.

     (3) Tale procedura si applica anche per le domande di modifica di un disciplinare di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

     (4) Al fine di garantire la trasparenza delle disposizioni dei disciplinari relativi alle denominazioni che figurano nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento.

     (5) Tale scheda riepilogativa è utilizzata per le domande di registrazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

     (6) La scheda riepilogativa deve essere aggiornata ogni volta che si procede ad una modifica del disciplinare secondo le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento e ogni aggiornamento deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     (7) L'esame delle domande di registrazione effettuato conformemente al disposto dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 in seno al comitato di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento si basa sugli stessi elementi. Occorre procedere progressivamente alla pubblicazione di queste schede riepilogative nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A tal fine gli Stati membri si accertano che le schede siano conformi al modello e se del caso trasmettono alla Commissione le schede debitamente compilate.

     (8) Occorre pertanto definire un modello unico per la presentazione delle schede riepilogative dei disciplinari relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche destinate alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è redatta una scheda riepilogativa secondo il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.

     La scheda riepilogativa riporta i principali elementi del disciplinare, secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

     Al punto 3 della scheda riepilogativa è indicato il tipo di prodotto secondo la classificazione riportata nell'allegato II.

     Tutte le principali condizioni di produzione e di commercializzazione, comprese le operazioni che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica, devono essere chiaramente indicate nella scheda riepilogativa, preferibilmente al punto 4.5 («metodo di ottenimento»).

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono a che la scheda riepilogativa di cui all'articolo 1 sia debitamente compilata e trasmessa alla Commissione:

     — insieme ad ogni domanda di registrazione di una denominazione come denominazione di origine o indicazione geografica,

     — insieme ad ogni domanda di modifica del disciplinare relativo ad una denominazione d'origine o ad un'indicazione geografica già registrata, se la modifica prevista è tale da comportare una modifica della scheda riepilogativa,

     — progressivamente, per ciascuna denominazione d'origine o indicazione geografica registrata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri provvedono a che le domande di modifica di un disciplinare siano trasmesse alla Commissione dalle autorità competenti dello Stato membro accompagnate dal modulo riportato nell'allegato III, completato se del caso dalla scheda riepilogativa aggiornata.

 

          Art. 4.

     La Commissione pubblica la scheda riepilogativa ed ogni sua eventuale modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

Classificazione dei prodotti agricoli e alimentari

di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

 

     I. Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:

     Classe 1.1: Carni (e frattaglie) fresche

     Classe 1.2: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, …)

     Classe 1.3: Formaggi

     Classe 1.4: Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, …)

     Classe 1.5: Materie grasse (burro, margarina, oli, …)

     Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

     Classe 1.7: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

     Classe 1.8: Altri prodotti dell'allegato I (spezie, …)

     II. Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92:

     Classe 2.1: Birra

     Classe 2.2: Acque minerali naturali e acque di sorgente

     Classe 2.3: Bevande a base di estratti di piante

     Classe 2.4: Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

     Classe 2.5: Gomme e resine naturali

     Classe 2.6: Pasta di mostarda

     Classe 2.7: Pasta alimentare

     III. Prodotti agricoli di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92:

     Classe 3.1: Fieno

     Classe 3.2: Oli essenziali

     Classe 3.3: Sughero

     Classe 3.4: Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

     Classe 3.5: Fiori e piante ornamentali

     Classe 3.6: Lana

     Classe 3.7: Vimine

 

 

ALLEGATO III

 

(Omissis)