§ 7.2.107 - Regolamento 20 settembre 2001, n. 1852.
Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:20/09/2001
Numero:1852


Sommario
Art. 1.      1. La Commissione, le autorità nazionali degli Stati membri e gli organismi di valutazione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97 , non [...]
Art. 2.      1. In sede di svolgimento della valutazione iniziale della domanda in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, la Commissione rende pubbliche le seguenti informazioni:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.2.107 - Regolamento 20 settembre 2001, n. 1852.

Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(G.U.C.E. 21 settembre 2001, n. L 253).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'esperienza ha dimostrato la necessità di precise norme di tutela delle informazioni fornite da richiedenti al fine di garantire il regolare funzionamento della valutazione delle domande in virtù del regolamento (CE) n. 258/97.

     (2) Dette norme devono garantire la riservatezza delle informazioni relative al processo di fabbricazione, qualora la loro diffusione possa danneggiare in maniera sproporzionata la posizione competitiva del richiedente.

     (3) Per migliorare la trasparenza di funzionamento delle procedure fissate dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 , talune informazioni sui prodotti sottoposti a valutazione in conformità del predetto articolo, come pure sul risultato della valutazione stessa, devono essere rese accessibili al pubblico. Tali informazioni devono essere pubblicate su Internet dalla Commissione.

     (4) Dette norme devono essere coerenti con il nuovo quadro legislativo fissato dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione intenzionale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

     (5) I provvedimenti fissati dal regolamento concordano con il parere espresso dal comitato permanente per gli alimenti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. La Commissione, le autorità nazionali degli Stati membri e gli organismi di valutazione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97 , non diffondono informazioni considerate riservate ad eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche se le circostanze lo richiedono per proteggere la salute umana.

     2. Il richiedente può specificare le informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 riguardo al processo di fabbricazione che devono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe danneggiare la sua posizione competitiva. In tali casi si dovrà fornire una giustificazione verificabile.

     3. L'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta decide, previa consultazione del richiedente, quali informazioni sul processo di fabbricazione sono considerate riservate ed informa della sua decisione il richiedente, l'ente competente per la valutazione dei prodotti alimentari e la Commissione.

     4. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri siano informati di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 3.

 

     Art. 2.

     1. In sede di svolgimento della valutazione iniziale della domanda in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, la Commissione rende pubbliche le seguenti informazioni:

     a) nome e indirizzo del richiedente;

     b) descrizione che consenta l'identificazione del prodotto o ingrediente alimentare;

     c) uso che si intende fare dei prodotti o degli ingredienti alimentari;

     d) una sintesi della domanda, ad eccezione delle parti per le quali il carattere di riservatezza è stato deciso in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3;

     e) data di ricevimento di una domanda completa.

     2. La Commissione rende accessibile al pubblico la relazione di valutazione iniziale, ad eccezione di eventuali informazioni considerate riservate in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, in base alle modalità seguenti:

     a) se non vi sono obiezioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 , la relazione di valutazione iniziale è resa accessibile al pubblico dopo la scadenza del periodo di 60 giorni di cui al predetto articolo e dopo il periodo di tempo necessario per informarne il richiedente;

     b) se, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 258/97 , si richiede una decisione di autorizzazione, la relazione di valutazione iniziale è, qualora possibile, resa accessibile al pubblico con l'eventuale parere del comitato scientifico per gli alimenti oppure, se tale parere non è richiesto, alla data di pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.